CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 agosto 2026
Cassazione n. 24814/2026
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modif., dalla L. n. 27/2020,hanno fatto riferimento anche queste Sezioni Unite (Cass., Sez. U, n.6432 dell’11 marzo 2025 con riferimento alla sospensione da applicarsisolo ai procedimenti disciplinari riguardanti i magistrati pendenti o iniziatiin data successiva al 23 febbraio 2020) oltre che la Sezione Lavoro (v.RGN 1072/2025Pag.7Numero registro generale 1072/2025Numero sezionale 109/2026Numero di raccolta generale 24814/2026Data pubblicazione 27/08/2026Cass., Sez. L, n. 1867 del 17 gennaio 2024 con riferimento ad unasospensione da applicarsi a tutti i termini indicati dall’art. 55-bis del d.lgs.n. 165 del 2001, ivi compresi quelli per la trasmissione all’ufficioprocedimenti disciplinari e per la contestazione dell’addebito da parte diquest’ultimo).Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, varitenuto che quella del Consiglio di Stato (che ha valorizzato la previsionedi una ‘sospensione’ dei termini in corso, ha escluso che nell’ambito dellaprevisione rientrasse la riapertura di tutti i termini già scaduti allamedesima data ed ha reputato irrilevante, al fine di considerare il termineancora in corso, la sanatoria intervenuta in data 3.04.2020) sia pursempre una plausibile interpretazione, in senso rigoroso, di una normativaeccezionale che costituisce il proprium dell’attività giurisdizionale, senzache possa dirsi integrata alcuna invasione della sfera riservata allegislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero un diniego digiustizia.8. Da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.9. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.10. Poiché all’esito dell’opposizione alla proposta di definizioneanticipata o accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimocomma, cod. proc. civ., il giudizio è stato definito in conformità allaproposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, cod.proc. civ., con la conseguente condanna ulteriore del ricorrentesoccombente al pagamento, in favore della controparte, di una sommaequitativamente determinata nonché, in favore della cassa delleammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e nonsuperiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano direttamente indispositivo.11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 -, da parte delleRGN 1072/2025Pag.8Numero registro generale 1072/2025Numero sezionale 109/2026Numero di raccolta generale 24814/2026Data pubblicazione 27/08/2026ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna le ricorrenti alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro10.800,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborsoforfetario delle spese generali al 15% nonché della ulteriore somma, exart. 96 comma 3, cod. proc. civ., di euro 5.400,00; condanna, altresì, lericorrenti al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., infavore della cassa delle ammende, della somma di euro 5.000,00.In applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civilidella Corte Suprema di cassazione, in data 23 marzo 2026.Il PresidentePasquale D’AscolaRGN 1072/2025Pag.9