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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:161
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0277_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 marzo 2021 – BK / EASO (causa T-277/19) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Riassegnazione temporanea – Ricorso di annullamento – Atto meramente confermativo – Irricevibilità – Decisione esplicita di rigetto del reclamo – Portata autonoma – Sospensione degli effetti della decisione facente oggetto del reclamo – Interesse ad agire – Ricorso per risarcimento danni – Nesso stretto con le conclusioni di annullamento – Assenza di procedimento precontenzioso – Irricevibilità»

1. Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione che accorda a un funzionario il diritto a un prolungamento temporaneo di una riassegnazione – Esclusione (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 52, 95, 96)

2. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – [OSCURATO:PERSONA] di produzione di documenti – Dichiarazione della parte richiesta quanto alla sua incapacità di produrre il documento – Presunzione di veridicità – Natura relativa sulla base di indizi pertinenti e concordanti (v. punti 60-64, 66) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione dell’EASO del 20 settembre 2018 di destinare la ricorrente a Malta con decorrenza 1 o novembre 2018, della decisione implicita di rigetto del reclamo proposto contro tale decisione nonché della decisione dell’EASO del 6 giugno 2019 recante rigetto esplicito di tale reclamo e, dall’altro lato, al risarcimento dei danni materiali e morali che la ricorrente asserisce di aver subìto a seguito di quest’ultima decisione.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) BK sopporterà la metà delle proprie spese. 3) L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute da BK.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0277_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 marzo 2021 – BK / EASO (causa T-277/19) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Riassegnazione temporanea – Ricorso di annullamento – Atto meramente confermativo – Irricevibilità – Decisione esplicita di rigetto del reclamo – Portata autonoma – Sospensione degli effetti della decisione facente oggetto del reclamo – Interesse ad agire – Ricorso per risarcimento danni – Nesso stretto con le conclusioni di annullamento – Assenza di procedimento precontenzioso – Irricevibilità» 1. Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione che accorda a un funzionario il diritto a un prolungamento temporaneo di una riassegnazione – Esclusione (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 52, 95, 96) 2. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – [OSCURATO:PERSONA] di produzione di documenti – Dichiarazione della parte richiesta quanto alla sua incapacità di produrre il documento – Presunzione di veridicità – Natura relativa sulla base di indizi pertinenti e concordanti (v. punti 60-64, 66) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione dell’EASO del 20 settembre 2018 di destinare la ricorrente a Malta con decorrenza 1 o novembre 2018, della decisione implicita di rigetto del reclamo proposto contro tale decisione nonché della decisione dell’EASO del 6 giugno 2019 recante rigetto esplicito di tale reclamo e, dall’altro lato, al risarcimento dei danni materiali e morali che la ricorrente asserisce di aver subìto a seguito di quest’ultima decisione. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) BK sopporterà la metà delle proprie spese. 3) L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute da BK.
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