Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:161
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0277_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 marzo 2021 – BK / EASO
(causa T-277/19)
«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Riassegnazione temporanea – Ricorso di annullamento – Atto meramente confermativo – Irricevibilità – Decisione esplicita di rigetto del reclamo – Portata autonoma – Sospensione degli effetti della decisione facente oggetto del reclamo – Interesse ad agire – Ricorso per risarcimento danni – Nesso stretto con le conclusioni di annullamento – Assenza di procedimento precontenzioso – Irricevibilità»
1.
Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione che accorda a un funzionario il diritto a un prolungamento temporaneo di una riassegnazione – Esclusione
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
(v. punti 52, 95, 96)
2.
Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – [OSCURATO:PERSONA] di produzione di documenti – Dichiarazione della parte richiesta quanto alla sua incapacità di produrre il documento – Presunzione di veridicità – Natura relativa sulla base di indizi pertinenti e concordanti
(v. punti 60-64, 66)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione dell’EASO del 20 settembre 2018 di destinare la ricorrente a Malta con decorrenza 1
o
novembre 2018, della decisione implicita di rigetto del reclamo proposto contro tale decisione nonché della decisione dell’EASO del 6 giugno 2019 recante rigetto esplicito di tale reclamo e, dall’altro lato, al risarcimento dei danni materiali e morali che la ricorrente asserisce di aver subìto a seguito di quest’ultima decisione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
BK sopporterà la metà delle proprie spese.
3)
L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute da BK.