CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 19983/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14838/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. POTENZA n. 105/2019 depositata il26/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso un avviso di intimazione di pagamento correlato a molteplici cartelle di pagamento rimaste insolute, eccependo la nullità dell’avviso per difetto di motivazione, la mancata allegazione delle cartelle –che si assumeva non essere state ritualmente notificate – e la carente indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. La CTP di Potenza in parziale accogli mento del ricorso rideterminaval'ammontare della pretesa fiscale. La CTR della Basilicata dichiarava inammissibile l'appello erariale. L'ADERaffida il proprio ricorso per Cassazione a quattro motivi. Resiste con controricorso il contribuente, che spiega, altresì, ricorso incidentale incentrato su un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione dell'articolo 2909 c.c. in relazione all'art. 360, n., 4 c.p.c. Nella prospettazione erariale si evidenzia che le cartelle di pagamento collegate all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio hanno già costituito oggetto del giudizio n. 1292/2010 RG, definito con sentenza n. 241/02/11, nella quale è contenuta una statuizione, passata in giudicato, in punto di regolarità della notificazione delle cartelle anzidette. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la CTR completamente omesso di pronunciarsi sulla ritualità della notifica delle cartelle di pagamento, motivata anche in relazione al mancato rispetto dell'art. 26 DPR 602 del 1973. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., mettendosi in rilievo la tardività, ai sensi dell’art. 21 evocato, delle eccezioni proposte avverso le cartelle di pagamento, posto che il contribuente avrebbe dovuto impugnare queste ultime, anziché attendere la notificazione della intimazione oggetto del presente giudizio. Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione dell'art.2946 c.c., degli artt. 19 e 20 D.Lgs. n. 112 del 1999 e la falsa applicazione dell'art. 2953 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto operante il termine di prescrizione quinquennale della pretesa fiscale in luogo dell'ordinario termine decennale. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., stante la “carenza di legittimazione processuale del procuratore speciale nominato e la carenza dei poteri alla attribuzione della rappresentanza tecnica”. Il motivo di ricorso incidentale va trattato preliminarmente, trattandosi di questione processuale pregiudiziale rispetto alla quale il contribuente è rimasto soccombente. La censura è infondata. Vanno richiamate le Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno incisivamente precisato che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)” (Cass., Sez. Un., n. 30008 del 2019) Il primo motivo di ricorso principale è fondato. La CTR ha trascurato di verificare la rifluenza nel presente giudizio della statuizione che l’Agenzia assume essere stata adottata in ordine alla regolarità della notificazione delle cartelle afferenti l’avviso di intimazione per cui è causa. L’eventuale formazione delgiudicato su tale punto postulerebbe la non riproponibilità della medesima questione in sede d’impugnazione dell’atto di intimazione, essendo le cartelle atti presupposti rispetto ad esso. La ritualità della notifica assurge ad antecedente logico del presente giudizio, non potendosi affrontare ex novo la medesima questione già coperta dal giudicato. Il motivo secondo motivo di ricorso principale è assorbito. D’altronde, un’omessa pronuncia in concreto non vi è perché, pur con motivazione piuttosto anodina, la CTR dichiara di prender posizione sulla denuncia relativa a “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”. Il terzo motivo di ricorso principale è fondato. La notifica delle cartelle era da ritenersi regolare in ragione del sopravvenuto giudicato esterno. Ciò implicava che il ricorso proposto contro le intimazioni di pagamento, ma finalizzato a contestare le prodromiche cartelle, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ex art. 21 d.lgs. 546 del 1992, proprio in quanto le cartelle erano divenute definitive, in mancanza di tempestiva impugnazione ex art. 21 cit. Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione dell'articolo 2946 c.c., degli articoli 19 e 20 D.Lgs. n. 112 del 1999 e la falsa applicazione dell'articolo 2953 c.c. in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto operante il termine di prescrizione quinquennale della pretesa fiscale in luogo dell'ordinario termine decennale. Il quarto motivo di ricorso principale è fondato. È erronea in diritto la pronuncia impugnata, nella parte in cui, valorizzando la mancanza di una pronuncia giudiziale, ha ritenuto che perciò solo dovesse farsi applicazione della prescrizione breve quinquennale. In realtà, in tema di prescrizione per ciascuna tipologia di tributo, trova applicazione, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, il termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. La sentenza impugnata si è disallineata dal principio di diritto affermato da Cass. Sez. Un. 17 novembre 2016, n. 23397, che, giudicando in tema di riscossione di contributi previdenziali, per i quali risultava applicabile, secondo l'art. 3, commi 9 e 10 della L. 8 agosto 1995, n. 335, il termine di prescrizione quinquennale, chiarì che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24, comma 5, del DLGS 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art.2953 cod. civ., trovando detta disposizione applicazione solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo. Detto principio trova applicazione - come chiarito dalle stesse Sezioni Unite - con riguardo a tutti gli atti di riscossione, comunque denominati, mediante ruolo, riguardanti quindi, oltre ai crediti previdenziali, crediti relativi ad entrate tributarie ed extratributarie, dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. «Con la conseguenza» - così testualmente le Sezioni Unite - « che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo». Ciò comporta che debba farsi riferimento alla disciplina sostanziale, in tema di prescrizione, propria di ciascun tributo, trovando applicazione, ove non disposto diversamente dalla legge, il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. Proprio detto termine di prescrizione viene in rilievo per i tributi erariali (cfr., tra le altre, Cass n. 2941 del 2007; Cass. n. 4283 del 2010; Cass. n. 26013 del 2014; Cass. n. 18804 del 2018; Cass. n. 28315 del 2019), essendosi osservato che ai crediti afferenti ai tributi erariali, in mancanza di espressa diversa disposizione di legge, non può comunque applicarsi la prescrizione breve di cinque anni prevista dall'art. 2948 c.c. per le prestazioni periodiche. Le obbligazioni per tributi erariali non possono, infatti, qualificarsi come prestazioni periodiche, in quanto il loro ammontare deriva, anno per anno, da elementi riferibili a ciascun anno d'imposta in relazione alla sussistenza dei presupposti impositivi, ciò comportando che i singoli periodi d'imposta e le obbligazioni che ad essi si riferiscono sono tra loro autonomi, mancando la causa debendicontinuativa, che caratterizza le prestazioni periodiche. Il ricorso va, in definitiva, accolto in relazione al primo, al terzo e al quarto motivo, assorbito il secondo. La sentenza d’appello dev’essere, pertanto, cassata e la causa rinviata alla CTR della Basilicata in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale dell’ufficio, assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale del contribuente; rinvia la causa, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla CTR della Basilicata in diversa composizione; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale