CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2019
Cassazione n. 11844/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 18768/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] D.G. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 101, presso lo studio dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - 54):z2, o avverso la sentenza n. 85/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 08/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso notificato il 10 giugno 2019 [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza n. 85/2019 della Corte d'appello di Messina, depositata il 8/2/2019, notificata il 15/04/2019, pronunciata relativamente a un giudizio instaurato dal medesimo nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi. Parte intimata ha notificato controricorso. 2. La Corte d'appello di Messina, confermando la sentenza di primo grado da., ([OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ha ritenuto che il Comune non fosse responsabile dei danni causati alla proprietà del ricorrente in relazione alla condotta dell'ente, in tesi omissiva, poiché gli si addebitava di avere, per lungo tempo (un anno e sette mesi), permesso al proprietario frontista di occupare la pubblica via dalla quale si accedeva al fondo del ricorrente, senza intervenire prontamente nel 2003, alla prima richiesta, con un danno per la sua attività di vivaista pari a C 102.000,00. Il Comune convenuto aveva resistito deducendo di avere fatto il possibile per ricostruire l'esatta estensione della via pubblica oggetto di occupazione abusiva e che in data 29.11.2005, dopo detto accertamento tecnico, aveva ordinato al frontista (Giambo) la rimozione delle opere abusive insistenti sulla pubblica via. 3. La Corte d'appello, per quanto di interesse, ha ritenuto che fosse condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale sulla scorta della CTU acquisita in ordine alla insussistenza di un ritardo colpevole addebitabile alla P.A., motivato dalla necessità di verificare l'estensione dell'area pubblica occupata rispetto a quella privata e dal fatto che all'atto del sopralluogo l'area non risultava occupata per intero, ma solo per un' estensione di 6,30 mq, improduttiva dei lamentati danni, giudicando completo e appagante l'accertamento del Tribunale, cui l'attore ha contrapposto il proprio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma, n. 4 cod. proc. civ. si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc.civ. e 118, comma 1, del RD n. 1368/41, per motivazione omessa o apparente. 1.1. Si censura la sentenza perché la Corte di merito si sarebbe limitata a riportare supinamente le motivazioni della sentenza impugnata, senza dar vita a un autonomo ragionamento, con elusione dei propri doveri motivazionali, deducendo che la CTU abbia riferito che l'attore era stato costretto ad arretrare la propria recinzione per accedere alla sua proprietà e che la P.A. sia intervenuta a ben due anni e sei mesi rispetto alla prima segnalazione. 1.2. Il motivo è inammissibile. 1.3. La motivazione resa, oltre che puntuale e ricca di argomentazioni tratte dall'esito dell'istruttoria disposta dal giudice di primo grado, non risulta in contrasto con il cd minimo costituzionale, tale da risultare intrinsecamente apparente, gravemente illogica o perplessa (cfr. Cass. SU 8053/2014). 1.4. Soprattutto non colgono nel segno le censure ove denunciano il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale motivato "per relationem" alla stregua delle motivazioni espresse dal giudice di primo grado: dalla lettura del provvedimento impugnato, in ogni caso, risultano percepibili le ragioni di fatto e di diritto assunte dal giudicante e poste a base del proprio convincimento, risultando non provata l'incidenza del ritardo, ritenuto non colpevole, sul preteso danno, peraltro non direttamente collegato all'effettiva ostruzione della via pubblica causata dal frontista. 1.5. In proposito, vale il principio secondo cui la sentenza d'appello la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/1/2015; v. anche Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 7/11/2016). 1.6. Il motivo, piuttosto, tende a utilizzare argomenti già spesi nella fase di merito, e compiutamente vagliati, per contrastare in via del tutto inammissibile gli accertamenti di fatto svolti dal giudice dell'appello sulla scorta dell'esito della istruttoria espletata nel primo grado, in maniera del tutto esaustiva in rapporto all'oggetto dell'indagine che, nel caso specifico, riguarda il dedotto colpevole ritardo con cui ha agito il Comune nella rimozione dei manufatti del vicino frontista che occupavano in parte la pubblica via, ritenuti tuttavia non in grado di determinare il danno patrimoniale dedotto. 1.7. Oltretutto il motivo, a ben vedere, difetta del requisito di autosufficienza ex art. 366 cod.proc.civ. perché non riporta il motivo di appello cui non avrebbe in tesi risposto la Corte di merito. Il motivo, pertanto, difetta anche del requisito di specificità, giusta il principio di diritto secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc.civ. , le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.» (per tutte, cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019) 2. Con il secondo motivo si denuncia ex articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 cod.civ. ex art. 360 n. 3 cod. proc.civ.- omessa valutazione circa la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la configurabilità della responsabilità aquiliana della P.A., deducendosi che la Corte d'appello, in tema di responsabilità extracontrattuale, avrebbe eluso i passaggi logico -deduttivi nell'accertare in primis la ricorrenza dell'evento dannoso, laconicamente negato con la statuizione di mancata prova del danno, posto che lo stato dei luoghi aveva determinato l'abbattimento della recinzione e la sua successiva ricostruzione. 2.1. Il motivo è inammissibile perché, a prescindere dal rilievo che esso tende a censurare valutazioni di merito, in ogni caso non coglie la ratio dedieCidi, là dove non si adduce alla PA un ritardo colpevole nell'attivarsi, per le ragioni di necessità di accertamento dello stato dei luoghi e l'estensione dell'area demaniale effettivamente occupata dal vicino, rivelatasi non maggiore di 6, 5 mq: tale essendo la ratio, non censurata, in punto di esclusione dell' an debeatur, la questione sul quantum è rimasta logicamente assorbita dalla rilevata insussistenza di responsabilità . 3. Con il terzo motivo si denuncia ex articolo 360 numero 3 cod. proc.civ. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 cod.civ. e 1176, comma 2, cod.civ. ex art. 360 n. 3 cod. proc.civ., nonché degli artt. 1 e 2 L. 242/90, nella versione applicabile ratione temporis, quanto alla valutazione dell'elemento soggettivo della colpa addebitabile alla P.A., al fine di valutare la carenza di tempestività con cui la P.A. è intervenuta. 3.1. Il motivo è inammissibile per le seguenti gradate ragioni. 3.2. Innanzitutto non si deduce se tale questione sia stata trattata nella fase di merito e costituisca uno specifico motivo di appello, in quanto manca ogni menzione circa il comportamento assunto dalla PA sotto il profilo del mancato rispetto della legge sul procedimento amministrativo. Il motivo, quindi, non integra il requisito di autosufficienza di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ. per essere scrutinato con cognizione di causa, giusta il principio di diritto secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc.civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.» (per tutte, Cass., Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019) 3.3. In disparte si osserva che, in ogni caso, la sentenza ha ritenuto non colpevole il ritardo della PA nel rimuovere i manufatti che ostruivano la via in quanto l'accertamento dello stato dei luoghi è risultato tecnicamente difficoltoso e, comunque, l'indagine istruttoria non ha dato riscontro di un'occupazione in grado di determinare il danno patrimoniale prospettato (arretramento del cancello e della rete di confine e riposizionamento della rete antigrandine). 3.4. Ebbene, la legge sul procedimento amministrativo che si assume violata prevede deroghe al termine generale previsto dal citato art. 2, che restano sospesi quando la PA deve effettuare accertamenti, acquisire informazioni o procedere-come nel caso di specie - a valutazioni tecniche (art. 17). Inoltre, l'inosservanza del termine con costituisce una fattispecie autonoma di illecito e, pertanto, nell'ambito della dedotta responsabilità extracontrattuale della PA l'attore avrebbe dovuto provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, senza alcuna inversione degli oneri probatori.3.5. La censura, pertanto, oltre che infondata in iure, è inammissibile sotto il profilo dell'articolo 366 numero n. 4 cod.proc.civ. poiché la lettura del motivo, al lume della motivazione, evidenzia come la sua illustrazione non si correli alla ampia motivazione enunciata dalla Corte territoriale. Sicché, non apparendo correlata ad essa integra la ragione di inammissibilità espressa dal principio di diritto recentemente rinverdito cia Cass. SU n. 7074 del 2017, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc.civ. 4. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente; con raddoppio del [OSCURATO:PERSONA], se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in C 4.000,00, oltre C 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe