CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14303 del ruolo generale dell'anno 2014 proposto da: 3.A.S. [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Gavinana, n. 4, presso lo studio del primo difensore; ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 135/31/2013, depositata in data 3 dicembre 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate-riscossione aveva notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. una cartella di pagamento con la quale, a seguito di controllo automatizzato, aveva contestato l'omesso versamento delle ritenute Irpef e dell'iva relativamente all'anno di imposta 2002; avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Varese; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello che era stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia; l'Agenzia delle entrate aveva quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza; la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso e la società aveva riassunto il giudizio; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, in particolare, dopo avere precisato che la controversia aveva ad oggetto unicamente la pretesa concernente l'iva, ha ritenuto legittima la suddetta pretesa; avverso la pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso; ritenuto che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che la ricorrente ha depositato in data 18 novembre 2022 un atto di rinuncia al ricorso in conseguenza della presentazione di una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193/2016, avendo provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto; il suddetto atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte e dal suo difensore, risulta notificato alla controparte, che lo ha sottoscritto in data 17 novembre 2022, manifestando espressamente la volontà di adesione e di compensazione delle spese; sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 390, cod. proc. civ., per la dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Così deci in Roma, addì 22 novembre 2022. Il Presidente tierl" V) 4.4 .444.11"Z"):—