CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 agosto 2001
Cassazione n. 16342/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PADOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 04/02/2023 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 febbraio 2023 il Tribunale di Padova, a seguito di presentazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in stato di arresto per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 dpr 9 ottobre 1990 n. 309, non ha convalidato l'arresto, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 381 comma 4 cod. proc. pen. Bigolin è stato arresto dalla polizia giudiziaria, davanti ad un locale, in flagranza di detenzione di sostanza stupefacente di diversa tipologia (cocaina, ketamina e marijuana). Il Tribunale non ha convalidato l'arresto, rilevando che l'imputato, nato nel 2001, era incensurato e privo di pendenze e che era stato lui stesso a consegnare al personale di polizia giudiziaria spontaneamente la quasi totalità della sostanza stupefacente rinvenuta: tutti tali elementi deponevano - secondo il giudice- per l'assenza di pericolosità. 2. Contro l'ordinanza, il Pubblico Ministero presso il Tribunale ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione. Sotto il primo profilo il ricorrente lamenta che il provvedimento si sarebbe soffermato solo su uno dei due parametri che legittimano l'arresto facoltativo in flagranza, ovvero sulla pericolosità del soggetto agente e non anche sulla gravità del fatto, nella specie sussistente in ragione della varietà delle sostanze, della pluralità di dosi già preconfezionate e delle circostanze della detenzione (di notte davanti ad un locale, con massima affluenza di giovani). Sotto il secondo profilo il ricorrente lamenta, anche, la illogicità della motivazione nel passaggio in cui aveva dato rilievo alla consegna spontanea della droga da parte dell'arrestato e non aveva considerato che la consegna era avvenuta solo dopo che Bigolin era stato puntato dai cani antidroga. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 4. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 381 comma 4 cod. proc. pen. la facoltà di procedere da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria all'arresto facoltativo in flagranza (in relazione a determinati categorie di reati individuate sulla base dei limiti edittali di pena, ovvero sulla base del titolo del reato) è subordinata a due requisiti previsti fra di loro in forma alternativa: la gravità del fatto, ovvero la pericolosità del soggetto .desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. Questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire, in coerenza con il dato letterale, che il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885). Si è affermato, inoltre, che la valutazione della legittimità dell'arresto «va fatta con riferimento all'uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione» (Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, Alessandroni, Rv. 233969; Sez. 5, n. .21577 del 27/03/2009, Celona, Rv. 243885). 5. [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento impugnato, non ha fatto buon governo di detti principi ed ha omesso di operare un controllo di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria così come imposto dal codice di rito. Invero, il giudice si è soffermato solo sul parametro della pericolosità del soggetto agente, ma ha trascurato del tutto le considerazioni svolte nel verbale di arresto in ordine alla gravità del fatto, desunta dal possesso' da parte dell'indagato, fermato davanti ad un locale frequentato da molti giovani, di sostanze stupefacente di diversa tipologia, in quantitativo di non modesto e già confezionate in singole dosi. 6.Va, da ultimo, ribadito, che l'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza va disposto con la formula senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di [OSCURATO:PERSONA], mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici ( Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042; Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266868; Sez. 6, n. 13436 del 23/02/2016, Obien, Rv. 266734; Sez. 3 n. 26207 dell 2/05/2010, Camara, Rv. 247706). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legiuttimamente eseguito. Deciso il 29 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]-/es nsore [OSCURATO:PERSONA]