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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 febbraio 1994

Cassazione n. 46086/2021

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Polonia), il 21/02/1994 avverso la sentenza emesso dalla Corte di appello di Milano il 17/03/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di evasione ex art. 385 cod. pen.

Il ricorrente deduce, con unico motivo, la nullità della sentenza per violazione di legge processuale ex artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., ; i censurando la Corte territoriale per non avere valutato la memoria difensiva, contenente le conclusioni relative al grado e la contestuale istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, benché tale memoria, mai inserita nel fascicolo processuale, fosse stata trasmessa via PEC, conformemente a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del dl. n. 137 del 2020, e regolarmente ricevuta dalla sezione terza della Corte d'Appello di Milano.

2. Nella requisitoria in atti il Procuratore Generale ha richiamato il principio per il quale l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive" (da ultimo Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578), deducendone che, non avendo il ricorrente argomentato alcunché sul contenuto della memoria, né su come la sua praetermissione abbia influito sulla motivazione resa, il proposto ricorso deve ritenersi inammissibile.

3. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.

Ciò non tanto per quanto dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in relazione alla valenza da attribuire alle memorie difensive.

Ed invero, qualora la memoria contenga le conclusioni delle parti, nell'ambito del procedimento a trattazione scritta delineato dalla emergenza pandemica, essa costituisce esercizio di una facoltà difensiva che non può essere conculcata, volta ad assicurare il contraddittorio delle parti in un momento topico del procedimento, che è quello della formulazione delle deduzioni finali.

Muovendosi lungo tale direttrice ermeneutica, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che la difesa che non sia stata posta in condizione di concludere ha fondatamente ragione di dolersi della lesione delle sue prerogative e di chiedere l'annullamento della decisione assunta.

Si è ritenuto, in tale prospettiva, che nell'ambito del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8. dl. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. tranne nel caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere (v.

Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412 e, con riguardo a trasmissione non tempestiva della requisitoria del procuratore generale alle altre parti, pur se effettuata in tempo utile per consentire la presentazione delle conclusioni scritte Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694 - 02).

Già in passato la Corte aveva affermato che la mancata presentazione delle conclusioni della difesa, se, per un verso, non è idonea a produrre alcuna nullità della sentenza qualora tale mancanza dipenda dall'inerzia del difensore, presente in udienza e rimasto inattivo per sua scelta, un tale vizio può invece derivare dal totale impedimento alla difesa di proporre le proprie richieste finali o dal mancato accoglimento della richiesta di prendere per ultima la parola (Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Branchi, Rv. 266478).

In casi siffatti è legittima la richiesta di annullamento del provvedimento adottato in violazione delle norme che regolano il corretto esercizio del contraddittorio.

Nella vicenda al vaglio, la parte a ben vedere non si duole del fatto di non avere potuto concludere, bensì della circostanza che non siano state conosciute e valutate le sue deduzioni conclusive; e tanto essa deduce dalla duplice considerazione che la sua memoria non risulti fisicamente inserita nel fascicolo cartaceo e che alle deduzioni in essa contenute non venga fatto alcun riferimento nella sentenza.

Ora, in presenza di una certificazione di rituale pervenimento della memoria di conclusioni nella cancelleria del giudice competente, nel rispetto delle modalità telematiche di inoltro degli atti previste dalla disciplina emergenziale (circostanza comprovata dalla attestazione prodotta dal difensore in allegato al ricorso), il fatto che le note conclusionali non siano state anche materialmente rinvenute nel fascicolo cartaceo non significa affatto che esse debbano considerarsi tamquam non essent e che, in definitiva sia stato conculcato il diritto del difensore a presentarle; né significa che il giudice non sia stato posto in condizioni di averne contezza.

Ciò perché, a termini dell'art. 24, comma 5, cit. l'inserimento delle conclusioni redatte in forma scritta è previsto dalla detta disciplina debba avvenire nel fascicolo telematico - le cui modalità di consultazione prescindono dalla stampa di una copia cartacea - e, solo "ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo", anche in quest'ultimo.

Né alcuna nullità può essere ricollegata alla mancata annotazione delle conclusioni nel corpo della sentenza, non contemplando l'archetipo di cui all'art.546 cod. proc. pen., che pure prevede alla lett. d) l'indicazione delle conclusioni nella intestazione del provvedimento decisorio, alcuna ipotesi patologica conseguente a tale omissione.Il difensore non ha del resto dedotto da quali inequivoci passaggi della decisione assunta possa evincersi che l'inserimento nel fascicolo telematico non si sia realmente perfezionata.

Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma che si ritiene congruo determinare nella misura indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Polonia), il 21/02/1994 avverso la sentenza emesso dalla Corte di appello di Milano il 17/03/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di evasione ex art. 385 cod. pen. Il ricorrente deduce, con unico motivo, la nullità della sentenza per violazione di legge processuale ex artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., ; i censurando la Corte territoriale per non avere valutato la memoria difensiva, contenente le conclusioni relative al grado e la contestuale istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, benché tale memoria, mai inserita nel fascicolo processuale, fosse stata trasmessa via PEC, conformemente a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del dl. n. 137 del 2020, e regolarmente ricevuta dalla sezione terza della Corte d'Appello di Milano. 2. Nella requisitoria in atti il Procuratore Generale ha richiamato il principio per il quale l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive" (da ultimo Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578), deducendone che, non avendo il ricorrente argomentato alcunché sul contenuto della memoria, né su come la sua praetermissione abbia influito sulla motivazione resa, il proposto ricorso deve ritenersi inammissibile. 3. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile. Ciò non tanto per quanto dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in relazione alla valenza da attribuire alle memorie difensive. Ed invero, qualora la memoria contenga le conclusioni delle parti, nell'ambito del procedimento a trattazione scritta delineato dalla emergenza pandemica, essa costituisce esercizio di una facoltà difensiva che non può essere conculcata, volta ad assicurare il contraddittorio delle parti in un momento topico del procedimento, che è quello della formulazione delle deduzioni finali. Muovendosi lungo tale direttrice ermeneutica, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che la difesa che non sia stata posta in condizione di concludere ha fondatamente ragione di dolersi della lesione delle sue prerogative e di chiedere l'annullamento della decisione assunta. Si è ritenuto, in tale prospettiva, che nell'ambito del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8. dl. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. tranne nel caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere (v. Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412 e, con riguardo a trasmissione non tempestiva della requisitoria del procuratore generale alle altre parti, pur se effettuata in tempo utile per consentire la presentazione delle conclusioni scritte Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694 - 02). Già in passato la Corte aveva affermato che la mancata presentazione delle conclusioni della difesa, se, per un verso, non è idonea a produrre alcuna nullità della sentenza qualora tale mancanza dipenda dall'inerzia del difensore, presente in udienza e rimasto inattivo per sua scelta, un tale vizio può invece derivare dal totale impedimento alla difesa di proporre le proprie richieste finali o dal mancato accoglimento della richiesta di prendere per ultima la parola (Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Branchi, Rv. 266478). In casi siffatti è legittima la richiesta di annullamento del provvedimento adottato in violazione delle norme che regolano il corretto esercizio del contraddittorio. Nella vicenda al vaglio, la parte a ben vedere non si duole del fatto di non avere potuto concludere, bensì della circostanza che non siano state conosciute e valutate le sue deduzioni conclusive; e tanto essa deduce dalla duplice considerazione che la sua memoria non risulti fisicamente inserita nel fascicolo cartaceo e che alle deduzioni in essa contenute non venga fatto alcun riferimento nella sentenza. Ora, in presenza di una certificazione di rituale pervenimento della memoria di conclusioni nella cancelleria del giudice competente, nel rispetto delle modalità telematiche di inoltro degli atti previste dalla disciplina emergenziale (circostanza comprovata dalla attestazione prodotta dal difensore in allegato al ricorso), il fatto che le note conclusionali non siano state anche materialmente rinvenute nel fascicolo cartaceo non significa affatto che esse debbano considerarsi tamquam non essent e che, in definitiva sia stato conculcato il diritto del difensore a presentarle; né significa che il giudice non sia stato posto in condizioni di averne contezza. Ciò perché, a termini dell'art. 24, comma 5, cit. l'inserimento delle conclusioni redatte in forma scritta è previsto dalla detta disciplina debba avvenire nel fascicolo telematico - le cui modalità di consultazione prescindono dalla stampa di una copia cartacea - e, solo "ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo", anche in quest'ultimo. Né alcuna nullità può essere ricollegata alla mancata annotazione delle conclusioni nel corpo della sentenza, non contemplando l'archetipo di cui all'art.546 cod. proc. pen., che pure prevede alla lett. d) l'indicazione delle conclusioni nella intestazione del provvedimento decisorio, alcuna ipotesi patologica conseguente a tale omissione.Il difensore non ha del resto dedotto da quali inequivoci passaggi della decisione assunta possa evincersi che l'inserimento nel fascicolo telematico non si sia realmente perfezionata. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma che si ritiene congruo determinare nella misura indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r
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