Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04761/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, escludendo la continuazione, la sentenza del Tribunale di Trapani del 12 luglio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la insussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è inammissibile perché a sostegno del motivo di impugnazione il ricorrente deduce che l'allaccio abusivo era avvenuto all'interno dell'immobile ove avvenivano gli indebiti prelievi di energia, mentre la Corte di appello afferma che l'allaccio era stato realizzato all'esterno, cosicché la censura attiene al merito in quanto volta ad una ricostruzione del fatto in modo difforme da quella operata dai giudici di appello, senza tuttavia dedurre il travisamento di alcuna prova; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in tema di circostanze, che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento alla gravità del reato ed ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, escludendo la continuazione, la sentenza del Tribunale di Trapani del 12 luglio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la insussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è inammissibile perché a sostegno del motivo di impugnazione il ricorrente deduce che l'allaccio abusivo era avvenuto all'interno dell'immobile ove avvenivano gli indebiti prelievi di energia, mentre la Corte di appello afferma che l'allaccio era stato realizzato all'esterno, cosicché la censura attiene al merito in quanto volta ad una ricostruzione del fatto in modo difforme da quella operata dai giudici di appello, senza tuttavia dedurre il travisamento di alcuna prova; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in tema di circostanze, che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento alla gravità del reato ed ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 04761/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris