Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07279/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20/05/2021 della corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 maggio 2021, la corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 2 ottobre 2019 del tribunale di Livorno, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati rispettivamente in relazione ai reati di cui agli artt. 655 cod. pen. e 6 bis L. 401/89 , e 5 L. 152/75, 655 cod. pen. e 6 bis L. 401/89.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore propongono ricorso per cassazione, deducendo un comune motivi di impugnazione.

3. Deducono la mancanza e/o illogicità della motivazione oltre al vizio di errata applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del reato ex art. 6 ter L. 401/89.

Non sarebbe provato che l'oggetto detenuto da entrambi i ricorrenti fosse "atto ad offendere".

Si contesta che la corte abbia invertito l'onere probatorio quanto all'Abdi, e si aggiunge la sussistenza del ragionevole dubbio giustificativo dell'assoluzione in ragione della sussistenza di plurime condotte lecite.

La sentenza sarebbe logicamente viziata, avendo invertito le regole dell'ermeneutica, essendosi proceduto ad una sorta di presunzione di colpevolezza a carico del ricorrente, cui adattare le risultanze probatorie.

Sarebbe violato l'art. 192 cod. proc. pen., non essendosi individuati elementi da cui desumere la sussistenza del reato, ed emergendo così un mero processo indiziario. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

Quanto al Bosi, in ragione, innanzitutto, della novità del motivo di impugnazione proposto, atteso che con l'atto di appello, come anche emerge dalla sentenza impugnata senza che sul punto vi sia alcuna contestazione, così da potersi ritenere dato giudizialmente assodato (cfr. in proposito (cfr. in tal senso, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01 Ciccarelli), il ricorrente si era limitato ad eccepire solo l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato.

Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esso si articola essenzialmente nella mera asserzione, indimostrata, della erroneità della condanna, in ragione della insussistenza di un univoco e convergente compendio probatorio, ancorchè indiziario, atteso che si rappresenta tale dato senza fornirne alcuna specifica dimostrazione in fatto e in diritto nonchè in rapporto ai passaggi motivazionali che si assumono viziati.

Da qui il difetto di specificità del ricorso, posto il principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Dall'altra parte, inoltre, le censure in esame risultano travolte dalla validità delle argomentazioni formulate dai giudici di merito, che hanno ragionevolmente evidenziato, a fronte del gravame limitato alla ritenuta carenza di idoneità ad offendere dell'oggetto impugnato dal ricorrente, come lo stesso, per le sue intrinseche caratteristiche e il contesto - costituito da t contrapposte fazioni di facinorosi - in cui veniva impugnato dall'Abdi, fosse da ritenersi connotato dei requisiti di offensività.

Correlato a tale difetto della portata dimostrativa del motivo di impugnazione, è l'ulteriore vizio impugnatorio, costituito dalla indistinta evocazione di vizi di mancanza e/ illogicità della motivazione, atteso che in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano).

Quanto infine, alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., va osservato che, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata. (Sez. 4 - , n. 51525 del 04/10/2018 Rv. 274191 - 02.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20/05/2021 della corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 maggio 2021, la corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 2 ottobre 2019 del tribunale di Livorno, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati rispettivamente in relazione ai reati di cui agli artt. 655 cod. pen. e 6 bis L. 401/89 , e 5 L. 152/75, 655 cod. pen. e 6 bis L. 401/89. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore propongono ricorso per cassazione, deducendo un comune motivi di impugnazione. 3. Deducono la mancanza e/o illogicità della motivazione oltre al vizio di errata applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del reato ex art. 6 ter L. 401/89. Non sarebbe provato che l'oggetto detenuto da entrambi i ricorrenti fosse "atto ad offendere". Si contesta che la corte abbia invertito l'onere probatorio quanto all'Abdi, e si aggiunge la sussistenza del ragionevole dubbio giustificativo dell'assoluzione in ragione della sussistenza di plurime condotte lecite. La sentenza sarebbe logicamente viziata, avendo invertito le regole dell'ermeneutica, essendosi proceduto ad una sorta di presunzione di colpevolezza a carico del ricorrente, cui adattare le risultanze probatorie. Sarebbe violato l'art. 192 cod. proc. pen., non essendosi individuati elementi da cui desumere la sussistenza del reato, ed emergendo così un mero processo indiziario. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Quanto al Bosi, in ragione, innanzitutto, della novità del motivo di impugnazione proposto, atteso che con l'atto di appello, come anche emerge dalla sentenza impugnata senza che sul punto vi sia alcuna contestazione, così da potersi ritenere dato giudizialmente assodato (cfr. in proposito (cfr. in tal senso, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01 Ciccarelli), il ricorrente si era limitato ad eccepire solo l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esso si articola essenzialmente nella mera asserzione, indimostrata, della erroneità della condanna, in ragione della insussistenza di un univoco e convergente compendio probatorio, ancorchè indiziario, atteso che si rappresenta tale dato senza fornirne alcuna specifica dimostrazione in fatto e in diritto nonchè in rapporto ai passaggi motivazionali che si assumono viziati. Da qui il difetto di specificità del ricorso, posto il principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Dall'altra parte, inoltre, le censure in esame risultano travolte dalla validità delle argomentazioni formulate dai giudici di merito, che hanno ragionevolmente evidenziato, a fronte del gravame limitato alla ritenuta carenza di idoneità ad offendere dell'oggetto impugnato dal ricorrente, come lo stesso, per le sue intrinseche caratteristiche e il contesto - costituito da t contrapposte fazioni di facinorosi - in cui veniva impugnato dall'Abdi, fosse da ritenersi connotato dei requisiti di offensività. Correlato a tale difetto della portata dimostrativa del motivo di impugnazione, è l'ulteriore vizio impugnatorio, costituito dalla indistinta evocazione di vizi di mancanza e/ illogicità della motivazione, atteso che in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano). Quanto infine, alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., va osservato che, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata. (Sez. 4 - , n. 51525 del 04/10/2018 Rv. 274191 - 02. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in
Sentenza Cassazione n. 07279/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris