CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 1979
Cassazione n. 33498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/07/1979 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui, in data 6.10.2014, il Tribunale di Brindisi aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi: 2.1 Con il primo motivo denunzia infatti violazione di legge processuale e vizio di motivazione per contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della stessa nonché travisamento della prova. Il motivo è precluso in quanto, come si rileva dalla stessa lettura della sentenza e dalle conclusioni rassegnate in appello, il difensore, munito di procura speciale, aveva in quella sede chiesto di "rideterminare la pena inflitta in termini più congrui rispetto al fatto ed alla personalità dell'imputato, con rinuncia agli altri motivi di appello". 2.2 Con il secondo motivo la difesa deduce invece la intervenuta prescrizione del reato maturata, secondo la difesa, e pur tenendo conto della sospensione, il giorno 22.7.2021; il motivo è manifestamente infondato in quanto la data di pronuncia della sentenza di secondo grado deve individuarsi nel giorno in cui è stata data lettura del dispositivo e che, nel caso di specie, è antecedente rispetto a quella indicata dalla difesa come di maturazione del termine di prescrizione non rilevando, invece, quella di deposito della motivazione (cfr., tra le tante, Sez. 2 - , Sentenza n. 46261 del 18/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277593 - 02). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i