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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 1981

Cassazione n. 05211/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1981 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Gela il 28/03/2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli ex art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 15, per il quale veniva condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, cui faceva seguito l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno.

2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive, con cui deduceva izp violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente della configurazione del reato ascrittogli ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e delle ragioni che imponevano l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

2. Occorre premettere che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Caltanissetta con un percorso argomentativo congruo e conforme alle emergenze processuali.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01).

3. Tanto premesso, deve osservarsi che la Corte di appello di Caltanissetta evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti dal personale del Commissariato di Gela - che si recava presso l'abitazione del ricorrente, ubicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 165, alle ore 21.45 e alle 23 del 14/06/2015, senza trovarlo -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della sua condotta illecita e delle modalità con cui si svolgevano le verifiche dalle quali traeva origine il presente procedimento, rispetto alle quali prive di rilievo, oltre che indimostrate, appaiono le giustificazioni addotte dall'imputato secondo cui abitava in luogo diverso da quello controllato, non essendo tale domicilio ritualmente comunicato alle forze dell'ordine.

In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Zarba derivava da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale Tbnes nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni dei comportamenti criminosi dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal ricorrente e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01).

Quanto, infine, alle discrasie motivazionali relative all'applicazione della misura della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, deve rilevarsi che la Corte di appello di Caltanissetta si soffermava in termini ineccepibili sulle ragioni che ne imponevano l'irrogazione, rispondendo a un'apposita censura difensiva, evidenziando, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato, che «l'applicazione della misura di sicurezza appare parimenti giustificato[a] dal particolare disprezzo delle prescrizioni imposte all'imputato che ha rilevato l'insufficienza della misura di prevenzione e delle sue pregresse esperienze giudiziarie a contenere la propensione delinquenziale [...]».

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1981 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Gela il 28/03/2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli ex art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 15, per il quale veniva condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, cui faceva seguito l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive, con cui deduceva izp violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente della configurazione del reato ascrittogli ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e delle ragioni che imponevano l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. 2. Occorre premettere che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Caltanissetta con un percorso argomentativo congruo e conforme alle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). 3. Tanto premesso, deve osservarsi che la Corte di appello di Caltanissetta evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti dal personale del Commissariato di Gela - che si recava presso l'abitazione del ricorrente, ubicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 165, alle ore 21.45 e alle 23 del 14/06/2015, senza trovarlo -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della sua condotta illecita e delle modalità con cui si svolgevano le verifiche dalle quali traeva origine il presente procedimento, rispetto alle quali prive di rilievo, oltre che indimostrate, appaiono le giustificazioni addotte dall'imputato secondo cui abitava in luogo diverso da quello controllato, non essendo tale domicilio ritualmente comunicato alle forze dell'ordine. In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Zarba derivava da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale Tbnes nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni dei comportamenti criminosi dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal ricorrente e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01). Quanto, infine, alle discrasie motivazionali relative all'applicazione della misura della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, deve rilevarsi che la Corte di appello di Caltanissetta si soffermava in termini ineccepibili sulle ragioni che ne imponevano l'irrogazione, rispondendo a un'apposita censura difensiva, evidenziando, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato, che «l'applicazione della misura di sicurezza appare parimenti giustificato[a] dal particolare disprezzo delle prescrizioni imposte all'imputato che ha rilevato l'insufficienza della misura di prevenzione e delle sue pregresse esperienze giudiziarie a contenere la propensione delinquenziale [...]». 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
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