CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 18436/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36282/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 223, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 349/2018 depositata il01/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Lagonegro, chiedendo l’accertamento dell’avvenuto trasferimento, a suo favore, della proprietà di un terreno agricolo, acquistato per effetto di una scrittura privata di permuta nell’anno 1998, e sul quale l’attore aveva edificato un immobile (all’epoca su suolo altrui). Su resistenza della convenuta, il giudice adito accoglieva la domanda, ordinando la trascrizione della sentenza. Su gravame principale della Rocco ed incidentale del Grisolia, con sentenza n. 349, depositata il 1° giugno 2018, la Corte d’appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza impugnata, mentre dichiarava che il Grisolia aveva acquistato la proprietà del fabbricato in forza della scrittura privata, rigettava invece la domanda di accertamento del trasferimento del suolo su cui l’immobile insisteva. Il giudice di secondo grado sosteneva che dovesse reputarsi viziato per indeterminatezza dell’oggetto il negozio riguardante il trasferimento del terreno, perché, pur evincendosi il numero della particella, l’estensione ed uno dei confini, non sarebbe stato possibile determinare la forma dell’area ceduta all’interno della più ampia superficie. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità della camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unica doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 comma 2°, 1419 comma 1°, 1325, 1346 e 1362 c.c. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto nullo il trasferimento del suolo, benché le parti avessero indicato, in maniera specifica e dettagliata, la parte del fondo oggetto di permuta, individuando il confine, la particella catastale e l’esatta ubicazione della porzione. Inoltre, in materia immobiliare, allorquando l’oggetto del contratto sia costituito da un terreno da distaccarsi da una maggior estensione, sarebbe possibile configurare una vendita di genus. Da ciò la sussunzione della fattispecie concreta sotto una norma non idonea a regolarla. Ilmotivo è complessivamente inammissibile. La Corte d’appello ha testualmente affermato: “Nel caso in esame dal contratto si evincono il numero della particella da cui effettuare il distacco, l’estensione ed uno dei confini; non la forma dell’area ceduta all’interno della più ampia superficie”. Si tratta dunque di una valutazione di fatto: l'accertamento della presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione dell'oggetto del contratto è riservato al giudice di merito ed è soggetto al sindacato di legittimità solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione (Sez. 2, n. 952 del 16 gennaio 2013). Nella specie, il giudice di merito l’ha espressa in esito all’esame della scrittura privata inter partes, che lo ha successivamente indotto ad applicare il disposto di cui all’art. 1439 c.c. Invero, l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non i ncontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). È inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U., n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021) Né appare dirimente l’accenno del ricorrente alle decisioni di questa Suprema Corte n. 5757/92, n. 7979/2006, n. 18760/2016, posto che la sentenza impugnata ha rilevato trattarsi di differente fattispecie “L’appellante cita Cass. n. 1513/1984, che però si è occupata del differente caso di vendita di appezzamento di terreno, da distaccarsi da un fondo di maggior estensione, in cui tre dei confini erano indicati nell’atto, insieme con l’indicazione della superficie, così da rendere possibile stabilire il quarto confine attraverso l’applicazione di regole geometriche. Nel nostro caso, invece, i muri di recinzione, ove effettivamente esistenti (l’appellante non afferma che il terreno fosse recintato per tre lati), non sono stati indicati nell’atto quali elementi per l’identificazione del bene”. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de