CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38624/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Ministero della Giustizia nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, quale giudie del rinvio a seguito dell'annullamento della propria precedente decisione, ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia avverso i provvedimenti con i quali il Magistrato di sorveglianza aveva accolto quello presentato da [OSCURATO:PERSONA] contro le sanzioni disciplinari irrogategli dal Consiglio di disciplina dell'istituto di detenzione ai sensi degli artt. 38 I. n. 354 del 1975 e 77 comma 1 n. 4) d.P.R. n. 230 del 2000. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'Amministrazione penitenziaria deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Lamenta il ricorrente che il provvedimento impugnato abbia illogicamente ritenuto non tipica ai sensi del citato art. 77 comma 1 n. 4) la condotta di battitura sui blindi di diversi oggetti in segno di protesta, ripetutamente posta in essere dal condannato di concerto con altri detenuti in ore notturne e per apprezzabile lasso di tempo. In particolare al fine di negare l'intrinseco carattere molesto di tale condotta il Tribunale sarebbe stato costretto a definire la fattispecie tipica in riferimento a requisiti oggettivi invero non previsti dalla disposizione menzionata, manipolando in maniera arbitraria la previsione normativa e sancendone di fatto l'abrogazione, nonché contravvenendo al vincolo di rinvio posto in sede rescindente. Non di meno, nel valutare l'entità della condotta i giudici del merito avrebbero omesso di confrontarsi con le argomentazioni articolate dall'Amministrazione sulla base della documentazione in atti, parimenti ignorata dal Tribunale. Infine nemmeno sarebbe stato considerato il pregnante significato assunto dall'iniziativa dell'Adamo e dei suoi sodali all'interno dell'ambiente carcerario, essendo gli autori tutti detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come già ricordato dalla sentenza che ha annullato la precedente decisione del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, i detenuti e gli internati non possono essere disciplinarmente sanzionati se non per fatti che siano espressamente previsti come illeciti dal .regolamento, per come recita l'art. 38, comma 1, I. n. 354 del 1975 e l'intero regime disciplinare è attuato, secondo il precedente art. 36, in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo del soggetto ristretto, onde sono passibili di punizione i soli comportamenti che si pongano in contraddizione con tali valori. Gli illeciti, dal regolamento delineati nel suo art. 77, comma 1, sono quindi ordinati secondo una scala di tendenziale crescente gravità. In questo contesto, il citato art. 77, comma 1, eleva ad illecito disciplinare, al n. 4) dell'elencazione, gli «atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità». La ratio della previsione d'infrazione risiede nell'esigenza di garantire, all'interno degli istituti, il rispetto delle regole e delle condizioni di civile convivenza, che rappresentano premessa indispensabile, ancorché di per sé sola non sufficiente, per l'ordinato svolgimento della vita penitenziaria e per la realizzazione degli obiettivi del relativo trattamento (art. 2 d.P.R. n. 230 del 2000). Trattasi di esigenza avente una solida base razionale e la leva disciplinare è legittimamente impiegata, secondo criteri di adeguata proporzionalità, in vista del suo soddisfacimento. Secondo l'insegnamento di questa Corte, nel concetto di «molestia», evocato dalla norma disciplinare, rientrano tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e, comunque, di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa (Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281792). Non è poi in dubbio che la natura molesta della condotta deve essere valutata secondo il criterio dell'ordinaria tollerabilità del comportamento posto in essere, da determinarsi in riferimento a parametri oggettivi, come la durata, intensità o frequenza del comportamento tenuto (Sez. 7, n. 54777 del 13/09/2018, Hannanna, non massimata; Sez. 1, n. 37792 del 26/06/2017, Attanasio, non massimata). Con specifico riferimento alla fattispecie tipologica specificamente contestata all'Adamo la giurisprudenza di legittimità ha poi ripetutamente riconosciuto che le emissioni sonore prodotte dalla insistita battitura collettivi dei blindi possa costituire di per sè una manifestazione tipica di molestia sanzionabile ai sensi del più volte citato art. 77 comma 1 n. 4) d.P.R. n. 230 del 2000 (Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021, cit.; Sez. 7, n. 53086 del 21/06/2018, Attanasio, non massimata; Sez. 7, n. 762 del 16/10/2019, dep, 2020, Inserra, non massimata; Sez. 1, n. 57891 del 12/09/2018, Attanasio, non massimata; Sez. 1, n. 47054 del 02/05/2018, Attanasio, non massimata; Sez. 7, n. 35572 del 22/03/2018, Attanasio, non massimata; Sez. 7, n. 55185 del 15/09/2017, Attanasio, non massimata). 3. Tali consolidati principi, ribaditi dalla sentenza di annullamento, non sono stati correttamente recepiti dal giudice del rinvio. Il Tribunale, infatti, sembra anzitutto escludere la tipicità del fatto, rilevando come le condotte contestate non abbiano determinato alcuna conseguenza dannosa o concretamente pericolosa ed ipotizzando dunque la necessità di un evento ulteriore rispetto al mero turbamento della tranquillità comunitaria. Evento invero del tutto estraneo alla previsione normativa, che configura una fattispecie di pericolo presunto nella quale le eventuali conseguenze dannose o pericolose del turbato equilibrio comunitario rimangono sullo sfondo, costituendo al più la mera rado dell'incriminazione. I giudici del merito, sotto altro profilo, hanno invece escluso la stessa natura molesta delle condotte addebitate all'Adamo, sostanzialmente riproponendo il medesimo ed assertivo percorso argomentativo articolato nell'ordinanza annullata che questa Corte aveva censurato in quanto carente ed illogico. Il provvedimento impugnato si pone dunque anzitutto in contrasto con l'art. 627 c.p.p., ma la sua motivazione risulta comunque apodittica, limitandosi in maniera assertiva a ritenere che le connotazioni concrete delle condotte contestate, pur debitamente registrate, non raggiungerebbero la soglia della molestia, senza spiegare perché il frastuono generato dalla reiterata battitura dei blindi in orario notturno effettuato in maniera coordinata da più detenuti per circa mezz'ora ogni volta non sarebbe idonea a ingenerare il turbamento della quiete comunitaria che l'art. 77 comma 1 n. 4) d.P.R. n. 230 del 2000 intende sanzionare. 4. In conclusione, alla luce dei vizi riscontrati, l'ordinanza impugnata deve essere nuovamente annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per