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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 agosto 1987

Cassazione n. 33652/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/08/1987 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Siracusa in data 16 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni due di reclusione ed euro 267 di multa, in relazione ai reati di furto aggravato e di porto ingiustificato di coltello, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti a quelle aggravanti ed alla recidiva, ritenuto sussistente il vincolo della continuazione.

2. Considerato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizi — limitati al reato di cui al capo B — non consentiti in sede di legittimità, in quanto riguardanti deduzioni non contenute nell'atto di appello.

2.1. Rilevato, infatti, che si deduce che la motivazione esclude la causa di non punibilità del fatto in quanto non è stata riconosciuta la circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., senza tenere conto che la fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen. ricorrerebbe nel caso al vaglio, in considerazione dell'occasionalità della condotta e dell'entità dell'offesa, particolarmente tenue.

2.2. Ritenuto che non risulta devoluto, con l'atto di appello, con puntuale e specifica deduzione, il motivo della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pur se nella pag. terza della sentenza se ne fa riferimento) e che, comunque, per pacifico indirizzo di questa Corte (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242; conf. n. 54086 del 2017 Rv. 272085; n. 27246, del 2015 Rv. 263925) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da baseball in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.), impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2.3.

Considerato, peraltro, che il ricorso è generico nel dedurre le ragioni per le quali, a parere dell'impugnante, sussisterebbe la particolare tenuità del fatto e che, comunque, non si tiene conto che se per parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280707) la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello (in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art.129 cod. proc. pen.), per altro contrario indirizzo (tra le altre, Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773) la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., articolo già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità).

3. Rilevato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e che, all'inammissibilità dell'impugnazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/08/1987 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Siracusa in data 16 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni due di reclusione ed euro 267 di multa, in relazione ai reati di furto aggravato e di porto ingiustificato di coltello, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti a quelle aggravanti ed alla recidiva, ritenuto sussistente il vincolo della continuazione. 2. Considerato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizi — limitati al reato di cui al capo B — non consentiti in sede di legittimità, in quanto riguardanti deduzioni non contenute nell'atto di appello. 2.1. Rilevato, infatti, che si deduce che la motivazione esclude la causa di non punibilità del fatto in quanto non è stata riconosciuta la circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., senza tenere conto che la fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen. ricorrerebbe nel caso al vaglio, in considerazione dell'occasionalità della condotta e dell'entità dell'offesa, particolarmente tenue. 2.2. Ritenuto che non risulta devoluto, con l'atto di appello, con puntuale e specifica deduzione, il motivo della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pur se nella pag. terza della sentenza se ne fa riferimento) e che, comunque, per pacifico indirizzo di questa Corte (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242; conf. n. 54086 del 2017 Rv. 272085; n. 27246, del 2015 Rv. 263925) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da baseball in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.), impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2.3. Considerato, peraltro, che il ricorso è generico nel dedurre le ragioni per le quali, a parere dell'impugnante, sussisterebbe la particolare tenuità del fatto e che, comunque, non si tiene conto che se per parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280707) la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello (in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art.129 cod. proc. pen.), per altro contrario indirizzo (tra le altre, Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773) la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., articolo già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità). 3. Rilevato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e che, all'inammissibilità dell'impugnazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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