CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16397/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 181 OSSERVA Letta la memoria difensiva, con la quale il difensore si riporta ai motivi proposti e insiste ift quello sulla prescrizione, decorso dopo la sentenza di appello; Ritenuto che tutti i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili, perché costituiti da critiche generiche e di fatto (primo e secondo motivo); manifestamente infondate (terzo motivo), risultando corretto il calcolo della prescrizione quanto alla non maturazione della stessa al momento della pronuncia della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (con irrilevanza della prescrizione del reato nel frattempo maturata) con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 1s/0