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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 26870/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6183/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] IN ITALIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.4965/2024 depositata il 29/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti Numero registro generale 6183/2025 Numero sezionale 3009/2025 Numero di raccolta generale 26870/2025 Data pubblicazione 07/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 8000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 23/09/2025 Il consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6183/2025 Numero sezionale 3009/2025 Numero di raccolta generale 26870/2025 Data pubblicazione 07/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6183/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] IN ITALIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.4965/2024 depositata il 29/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti Numero registro generale 6183/2025 Numero sezionale 3009/2025 Numero di raccolta generale 26870/2025 Data pubblicazione 07/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 8000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%. Così deciso in Roma, il 23/09/2025 Il consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6183/2025 Numero sezionale 3009/2025 Numero di raccolta generale 26870/2025 Data pubblicazione 07/10/2025
Decreto Cassazione n. 26870/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris