CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26903/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tresì i motivi aggiunti proposti nell'interesse dello stesso;ritenuto che l'unico motivo principale ed i motivi aggiunti con i quali si muovonodoglianze in punto scelta della pena sostitutiva della detenzione domiciliare inluogo del lavoro di pubblica utilità appare non proponibile dinanzi al giudice dilegittimità avendo il giudice di appello in sede di rinvio già adeguatamentespiegato le ragioni puramente discrezionali della scelta della pena sostitutiva inconcreto applicata;che tali ragioni appaiono esposte in assenza di qualsiasi illogicità manifesta e nonincorrono certamente in violazione di legge;che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.