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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20277/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 10 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Genova confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Sanremo il 7 giugno 2016.

Ritenuto che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Genova nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988 - 01).

Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti - sui quali, davanti al Tribunale di Imperia, riferivano i militari della Compagnia dei Carabinieri di Sanremo - risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi dubitare dell'assenza dalla sua abitazione durante il controllo eseguito il 7 giugno 2016, alle ore 21.15, nel corso del quale gli operatori di polizia suonavano il citofono dell'appartamento dell'imputato per circa mezz'ora, senza ottenere risposta.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 10 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Genova confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Sanremo il 7 giugno 2016. Ritenuto che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Genova nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti - sui quali, davanti al Tribunale di Imperia, riferivano i militari della Compagnia dei Carabinieri di Sanremo - risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi dubitare dell'assenza dalla sua abitazione durante il controllo eseguito il 7 giugno 2016, alle ore 21.15, nel corso del quale gli operatori di polizia suonavano il citofono dell'appartamento dell'imputato per circa mezz'ora, senza ottenere risposta. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 20277/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris