CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 35095/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 35760 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61L29 D769O) ZARRILLO Teresa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69M55 D769S) POZZUOLI Renata (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63L51 F839A) rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d’Errico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65S03 E791K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non dichiarato) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62B14 B963C) [OSCURATO:PERSONA] Angela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65H42 B963R) [OSCURATO:PERSONA] Andrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70S10 B963A) [OSCURATO:PERSONA] Teresa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71R61 B963J) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58T47 G230U) -controricorrente- nonché PALUDET Dino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66T10 E158N) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Na- poli n. 2535/2018, pubblicata in data 30 maggio 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 35760/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 35760/2018 Numero sezionale 2506/2021 Fatti di causa Numero di raccolta generale 35095/2021Data pubblicazione 17/11/2021 Pasquale e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto opposizione avverso il precetto di rilascio di alcuni cespiti immobiliari loro notificato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 aprile 2012. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel dichiarare la cessazione della materia del contendere per essere stato ese- guito il rilascio degli immobili sulla base di un successivo atto di precetto intimato dagli eredi della Russo, nel contraddittorio con questi ultimi (Gennaro, Angela, Andrea e [OSCURATO:PERSONA]- sio), ha qualificato la domanda come opposizione agli atti ese- cutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in relazione al motivo con cui era dedotto il difetto di jus postulandi del legale che aveva sottoscritto l’atto di precetto e come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione all’altro motivo, con cui era dedotto che il precetto faceva riferimento anche ad un cespite di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], per il quale non sussisteva idoneo titolo esecutivo. La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello degli opponenti in relazione al motivo qualificato co- me opposizione agli atti esecutivi, confermando la decisione di primo grado in relazione all’opposizione all’esecuzione. Ricorrono gli Zarrillo e la Pozzuoli, sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso gli [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Error in proce- dendo - Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. Ric. n. 35760/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 35760/2018 Numero sezionale 2506/2021 360, n. 4, cpc – Violazione degli artt. 99, 112 e 615 c.p.c.Numero di raccolta generale 35095/2021Data pubblicazione 17/11/2021, art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione degli artt. 82, 83, 91, 156 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c. - Omesso rilievo del difetto di ius postulandi rilevabile in ogni stato e grado del giudizio». I primi due motivi – aventi entrambi ad oggetto la questione dello ius postulandi del legale che aveva sottoscritto l’atto di precetto opposto – sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. 1.1 Va premesso che, secondo quanto affermano gli stessi ri- correnti, il motivo che essi avevano posto a base dell’opposizione, con riguardo al profilo in esame, aveva ad oggetto (esclusivamente) l’insussistenza dello ius postulandi del legale che aveva sottoscritto l’atto di precetto opposto (dell’aprile 2012), per avere perso efficacia il mandato allo stesso conferito da [OSCURATO:PERSONA] (nel giugno 2010, a margine di un precedente analogo precetto), essendo quest’ultima dece- duta nel novembre 2010, quindi anteriormente alla data di no- tificazione dell’intimazione. Nella sentenza impugnata si fa presente che tale motivo di opposizione era stato qualificato dal giudice di primo grado come opposizione agli atti esecutivi; di conseguenza, i giudici di secondo grado hanno dichiarato inammissibile l’appello de- gli opponenti in relazione allo stesso, potendo proporsi esclu- sivamente il ricorso straordinario per cassazione. 1.2 I ricorrenti riconoscono che la sentenza di primo grado aveva fatto riferimento all’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. in relazione al motivo in esame, ma assu- mono che si tratterebbe di un riferimento privo di rilievo, in quanto il tribunale avrebbe in realtà erroneamente ritenuto Ric. n. 35760/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 35760/2018 Numero sezionale 2506/2021 proposta l’opposizione avverso l’atto di precetto notificato nel Numero di raccolta generale 35095/2021Data pubblicazione 17/11/2021 2010 e non avverso quello notificato nel 2012. Sostengono quindi che, in realtà, sull’opposizione da essi pro- posta in relazione all’atto di precetto del 2012, da qualificarsi in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sarebbe stata del tutto omessa la pronuncia in primo grado e che, di conseguenza, tale omissione di pronuncia avrebbe dovuto ritenersi impugnabile con l’appello, contraria- mente a quanto affermato della corte territoriale. 1.3 Orbene, in primo luogo, si deve osservare che i motivi di ricorso in esame non sono formulati in modo rispettoso della prescrizione di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quan- to non contengono un richiamo adeguato, puntuale ed esau- stivo al preciso contenuto degli atti processuali su cui si fon- dano e, in particolare, al contenuto della sentenza di primo grado e dell’atto di appello. Della prima è, infatti, trascritto nel ricorso esclusivamente un breve passaggio, in cui, pur richiamando effettivamente l’atto di precetto del 2010, il tribunale inquadra comunque l’opposizione relativa al difetto di ius postulandi del difensore nell’ambito dell’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c. e ne rileva l’infondatezza. Del secondo, si richiama un altrettanto breve passaggio, in cui si afferma che vi era stato un erroneo inquadramento dell’opposizione da parte del tribunale e che quest’ultima era stata proposta in relazione al precetto del 2012, senza peral- tro lo sviluppo di alcuna effettiva argomentazione a sostegno dell’assunto per cui il dedotto difetto di ius postulandi del di- fensore che aveva sottoscritto il precetto fosse contestazione da qualificare in termini di opposizione all’esecuzione e non in termini di opposizione agli atti esecutivi e, in verità, senza neanche una specifica e puntuale censura volta a denunciare il vizio di omessa pronuncia che si prospetta nel ricorso ovvero Ric. n. 35760/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 35760/2018 Numero sezionale 2506/2021 a criticare la statuizione finale di avvenuta cessazione della Numero di raccolta generale 35095/2021Data pubblicazione 17/11/2021 materia del contendere. Il richiamo al contenuto dei suddetti atti non può dunque rite- nersi sufficiente per consentire a questa Corte di valutare in modo adeguato l’effettiva ratio decidendi e il preciso contenu- to della decisione di primo grado in relazione al motivo di op- posizione in esame, nonché l’effettivo oggetto delle censure avanzate avverso tale decisione in sede di appello. 1.4 Anche sulla base della lacunosa esposizione presente nel ricorso, peraltro, le censure poste con i primi due motivi risul- tano manifestamente infondate in diritto. 1.4.1 In primo luogo, infatti, deve affermarsi che è del tutto corretta la qualificazione in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., della denuncia del difetto di ius postulandi del difensore che sottoscrive l’atto di precet- to, in quanto con la stessa non viene contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata del creditore procedente ma la regolarità di uno degli atti preesecutivi (precisamente dell’atto di precetto, cioè di un atto che ha natura stragiudizia- le e che, pertanto, potrebbe essere intimato anche dalla parte personalmente o da un suo rappresentante e che, inoltre, an- che in caso di difetto di potere rappresentativo del soggetto che lo intima, può sempre essere successivamente ratificato dalla parte, anche al momento dell’inizio dell’esecuzione). È poi appena il caso di ribadire, in proposito, che sono gli stessi ricorrenti a precisare che, nella specie, avevano propo- sto l’opposizione esclusivamente denunciando il difetto di ius postulandi del legale che aveva sottoscritto il precetto e non l’inesistenza del diritto della parte intimante di procedere ad esecuzione in quanto già deceduta prima dell’intimazione (sebbene effettivamente una siffatta opposizione, laddove fos- se stata effettivamente proposta, sarebbe stata da qualificare Ric. n. 35760/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 35760/2018 Numero sezionale 2506/2021 in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 Numero di raccolta generale 35095/2021Data pubblicazione 17/11/2021 c.p.c. e sarebbe anche stata anche da ritenere fondata). 1.4.2 In ogni caso, anche a prescindere dalla corretta qualifi- cazione del motivo di opposizione in origine proposto dai ricor- renti, non vi è dubbio che il tribunale lo abbia di fatto qualifi- cato come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Non può avere alcun rilievo, ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione da proporre contro la sentenza di pri- mo grado, la circostanza che, dopo aver qualificato l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., il tribunale stesso possa avere adottato una decisione eventualmente erronea in relazione alla stessa, anche se ciò fosse al limite effettivamen- te avvenuto in virtù di una non corretta individuazione dell’atto di precetto in contestazione, come assumono i ricor- renti (anche se il richiamo agli atti rilevanti, come già visto, non è sufficientemente specifico per corroborare tale assunto e sempre ammesso che non si trattasse di un mero errore percettivo da far valere in sede di revocazione). Trattandosi comunque di una decisione – anche se in tesi del tutto erronea – su un motivo di opposizione qualificato espressamente dal giudice decidente come opposizione agli atti esecutivi, in base al principio cd. dell’apparenza ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, la decisione su tale motivo di opposizione poteva essere contestata esclusi- vamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., non con l’appello. Di conseguenza, è corretta la decisione della corte territoriale, che ha ritenuto inammissibile l’appello. 1.5 Sulla base di quanto sin qui esposto, emerge infine anche la manifesta infondatezza dell’assunto, sviluppato nel secondo motivo del ricorso, per cui i giudici del merito avrebbero dovu- Ric. n. 35760/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 35760/2018 Numero sezionale 2506/2021 to rilevare di ufficio il difetto di ius postulandi del legale che Numero di raccolta generale 35095/2021Data pubblicazione 17/11/2021 aveva sottoscritto il precetto opposto. Essendo la questione oggetto di uno specifico motivo di oppo- sizione sul quale il giudice di primo grado si era pronunciato (giusta o sbagliata che fosse la pronuncia), peraltro a seguito di espressa qualificazione dello stesso come opposizione agli atti esecutivi, non vi era la necessità né la possibilità di opera- re alcun ulteriore rilievo di ufficio e, correttamente, la corte territoriale si è limitata a dichiarare inammissibile l’appello. 2. Con il terzo motivo si denunzia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5, c.p.c.». Il motivo di ricorso in esame riguarda l’intimazione di rilascio in relazione alla sola area di terreno che risulta di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (in quanto da quest’ultimo acquistata sulla base di titolo opponibile ai creditori). Esso è inammissibile, ancor prima che infondato. 2.1 La corte di appello ha ritenuto i ricorrenti privi di interesse ad opporsi all’esecuzione, con riguardo a tale area di terreno, in quanto non destinatari del precetto di rilascio di essa (e, quindi, della relativa esecuzione). Ha altresì precisato che non poteva attribuirsi alcun rilievo, in proposito, al rapporto contrattuale (di appalto) indicato dagli appellanti come sussistente in relazione alla suddetta area di terreno. I ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso: secondo il loro assunto, il fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame, da parte della corte di appello, sarebbe la circostanza che l’opposizione era stata avanzata facendo valere l’avvenuta sospensione dell’esecuzione in relazione all’area in contestazione, anche nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]- rillo, detentore dell’area di terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di appaltatore. Ric. n. 35760/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 35760/2018 Numero sezionale 2506/2021 2.2 In primo luogo, si deve rilevare che, anche in questo ca-Numero di raccolta generale 35095/2021Data pubblicazione 17/11/2021 so, le censure non sono formulate in modo rispettoso della prescrizione di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quan- to manca un richiamo adeguato, puntuale ed esaustivo al pre- ciso contenuto degli atti su cui si fondano. In particolare, manca il preciso e puntuale richiamo del conte- nuto dell’atto di precetto opposto, nonché di quello dell’originaria opposizione avanzata dai ricorrenti con riguardo all’area di terreno in questione, oltre a quello della sentenza di primo grado sul predetto motivo di opposizione; manca altresì un puntuale, esaustivo e chiaro richiamo del contenuto degli atti e dei provvedimenti in base ai quali avrebbe dovuto rite- nersi sospesa l’esecuzione promossa sull’area di terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ma direttamente in danno di Pa- squale Zarrillo, sulla base dell’atto di precetto notificato nel 2012. Non è possibile, pertanto, verificare se effettivamente fosse stato intimato, con il precetto opposto, (anche) a [OSCURATO:PERSONA] il rilascio dell’area di terreno di proprietà del Paludet, se lo Zarrillo avesse proposto opposizione con specifico ri- guardo ad una siffatta intimazione e sulla base di quali specifi- che ragioni, né è possibile verificare con quali precisi argo- menti il tribunale avesse rigettato tale eventuale opposizione (d’altra parte, secondo la trascrizione del dispositivo della sen- tenza di primo grado, sembrerebbe in realtà dichiarata cessa- ta la materia del contendere anche in relazione a tale profilo dell’opposizione). Il parziale richiamo – nel ricorso – del contenuto dell’ordinanza collegiale che ha confermato la sospensione dell’esecuzione disposta dal giudice dell’esecuzione, in relazio- ne all’area di terreno di cui si discute, non consente invero di comprendere se ed in che termini possa ritenersi una sospen- sione attinente all’esecuzione minacciata e poi iniziata con il Ric. n. 35760/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 35760/2018 Numero sezionale 2506/2021 precetto oggetto della presente opposizione (cioè quello Numero di raccolta generale 35095/2021Data pubblicazione 17/11/2021 dell’aprile 2012): e tanto a tacere del fatto che sembrerebbe, anzi, vero il contrario, considerato che si tratta di provvedi- mento emesso nel 2011 e, quindi, riguardante una diversa e precedente procedura esecutiva. Né, d’altra parte, viene ade- guatamente chiarito per quali ragioni a tale sospensione di ca- rattere cautelare avrebbe eventualmente dovuto attribuirsi ef- ficacia anche al di fuori del processo esecutivo nell’ambito del quale era stata pronunciata. 2.2 In ogni caso, sotto lo specifico profilo denunciato (omesso esame di fatto decisivo e controverso), la censura è, in parte, inammissibile perché non coglie l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata ed in parte risulta manifestamente in- fondata. La corte di appello ha infatti ritenuto gli opponenti privi di in- teresse ad opporsi all’esecuzione sull’area di terreno del Palu- det, in quanto tale esecuzione non era stata promossa nei loro confronti. Orbene, in relazione a tale profilo, i ricorrenti non allegano specificamente e, tanto meno, documentano mediante il ri- chiamo diretto o indiretto dei relativi atti processuali, che l’atto di precetto del 2012 conteneva una intimazione di rila- scio dell’area di terreno in questione specificamente diretta (anche) nei loro confronti. Inoltre, la corte di appello ha in realtà preso in esame la que- stione della sussistenza di un rapporto di appalto tra il pro- prietario dell’area e lo Zarrillo e ha ritenuto la circostanza del tutto irrilevante con riguardo alla sussistenza dell’interesse di quest’ultimo a proporre opposizione all’azione esecutiva di ri- lascio minacciata nei confronti del proprietario. Dunque, deve escludersi il denunciato omesso esame di fatto decisivo. Ric. n. 35760/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 35760/2018 Numero sezionale 2506/2021 2.3 Per completezza di esposizione, può aggiungersi che la Numero di raccolta generale 35095/2021Data pubblicazione 17/11/2021 decisione impugnata deve senz’altro ritenersi conforme a dirit- to nella parte in cui (quand’anche solo implicitamente) nega la legittimazione, in capo al soggetto che detenga un immobile sulla base di un contratto di appalto, ad opporsi all’esecuzione per rilascio promossa da un terzo nei confronti del proprietario dell’immobile stesso. L’opposizione all’esecuzione per rilascio può essere bensì pro- posta dal mero detentore dell’immobile di cui si pretende il ri- lascio, ma solo laddove questi sia titolare di un diritto di go- dimento sull’immobile stesso, mentre l’appaltatore detiene il bene al solo fine di eseguire le opere appaltate, ma non è tito- lare di alcun diritto di godimento sullo stesso. Il diritto di go- dimento sul bene rimane in capo al proprietario committente, il quale ne può disporre liberamente, pur avendo ovviamente l’obbligo di assicurarne all’appaltatore la disponibilità ai fini dell’esecuzione dell’appalto, nell’ambito del rapporto derivante da tale contratto, le cui obbligazioni principali riguardano l’esecuzione delle opere appaltate ed il pagamento del prezzo, non certo il godimento dell’immobile interessato dalle opere stesse. Di conseguenza, l’eventuale esecuzione di un provvedimento di rilascio dell’immobile interessato dalle opere appaltate, nei confronti del proprietario committente, non è in alcun modo circostanza idonea a pregiudicare un inesistente diritto di go- dimento dell’appaltatore su tale immobile, potendo al più inci- dere sull’aspetto funzionale del rapporto derivante dal contrat- to di appalto, nella misura in cui renda impossibile la sua pre- stazione per fatto non a lui imputabile ed eventualmente de- termini un inadempimento del committente. In ogni caso, non può ritenersi sussistere un interesse dell’appaltatore ad opporsi a una siffatta esecuzione. 3. Il ricorso è rigettato. Ric. n. 35760/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 35760/2018 Numero sezionale 2506/2021 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base Numero di raccolta generale 35095/2021Data pubblicazione 17/11/2021 del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 28 ottobre 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 35760/2018 – Sez. 3 – Ad. 28 ottobre 2021 – Ordinanza – Pag