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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19803/2026

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udio Defilippi- ricorrente non costituitocontroMinistero [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado diLombardia n.1361/2025 depositata il 27/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2084/2026Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 19803/2026Data pubblicazione 15/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 12/06/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udio Defilippi- ricorrente non costituitocontroMinistero [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado diLombardia n.1361/2025 depositata il 27/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2084/2026Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 19803/2026Data pubblicazione 15/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 12/06/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]
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