CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07345/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5283/2023 R.G. proposto da:difeso dagli avv.ti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma e GiovanniPanzera da Empoli del foro di Milano giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,-resistente–avverso la sentenza n. 6523/11/2022 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata in data 27.12.2022, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 5283/2023Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 7345/2026Data pubblicazione 26/03/20261. La società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato ad ununico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Lazio (d’ora in poi C.T.R.) indicata in epigrafe, con la quale, inaccoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, è stata riformata lasentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della societàavverso il silenzio/rifiuto formatosi sull’ istanza di rimborso del creditoacquistato con atto di cessione intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA]. in data23 gennaio 2018, relativo a crediti della società in liquidazione RedentaS.p.a. per il periodo dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 10.12.2017.2. La Corte di secondo grado riteneva legittimo il rifiuto del rimborso, sulrilievo che il credito non era stato ceduto al valore nominale e che lacessione non era avvenuta all’interno del gruppo societario, in violazionedi quanto previsto dall’art. 2, comma 57, d.l. n. 225/2010 e dall’art. 43 terdel d.P.R. n. 602/1973, al quale detta disposizione rinvia.3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipareall’eventuale discussione in pubblica udienza.4. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].5. La società ricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa.6. La Procura Generale, in persona della Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo – rubricato «falsa applicazione dell’art. 2,comma 57, del d.l. n. 225/2010 e dell’art. 43-ter del d.p.r. n. 602/1973 eviolazione dell’artt. 43-bis del d.p.r. n. 602/1973, dell’art. 1 del decretomin. fin. 30 settembre 1997 n. 384 e dell’art. 69 del r.d. n. 2440/1923, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.», la società ricorrenteassume che i giudici del gravame hanno erroneamente ritenuto che lacessione del credito in favore di [OSCURATO:SOCIETA] fosse soggetta alla disciplina diNumero registro generale 5283/2023Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 7345/2026Data pubblicazione 26/03/2026cui all’art. 2, comma 57, del d.l. n. 225/2010. Al contrario, poiché ilcredito era già stato chiesto a rimborso in dichiarazione nel rispetto ditale norma, la successiva cessione sarebbe regolata dalla disciplinaordinaria, di cui agli artt. 43-bis del d.p.r. n. 602/1973 e 69 del r.d. n.2440/1923.1.1. La doglianza merita accoglimento.1.2. I giudici di appello hanno ritenuto infondata l’istanza di rimborso sullabase dell’asserita invalidità dell’atto di cessione, che discenderebbe dallaviolazione del comma 57 dell’art. 2, del d.l. n. 225/2010, secondo cui “ilcredito deve essere ceduto rispettandone il valore nominale; la cessionedeve avvenire all'interno del gruppo societario”, essendo “la cessione delcredito pari ad € 3.079.070 … avvenuta, come sopra evidenziato, per ilminore importo di € 2.300.000 e al di fuori del perimetro di gruppo”.1.3. L’assunto non è conforme a diritto. L’art. 2, comma 57, d.l. n.225/2010 prevede che il credito d'imposta di cui ai commi 55, 56, 56-bis,56-bis.1 e 56-ter del medesimo articolo – ovvero relativo a svalutazioni eperdite su crediti ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramentodei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile - può essereutilizzato, senza limiti di importo, in compensazione, ai sensi dell'articolo17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero può essere cedutoal valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito vaindicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione delreddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sullecrediti, in tutto o in parte, può avvenire solo in favore di una o più societào all'ente dello stesso gruppo, peraltro senza l'osservanza delle formalitàdi cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze èefficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nellaNumero registro generale 5283/2023Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 7345/2026Data pubblicazione 26/03/2026dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti aciascuno di essi.1.4. Tale limitazione non riguarda tuttavia la cessione avvenuta in data 23gennaio 2018 tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., ancorché aventead oggetto un credito sorto a seguito della conversione delle DTA in capoalla [OSCURATO:SOCIETA]. La disciplina applicabile alla cessione del credito tra labis cit., che non soggiace ai limiti ritenuti sussistenti dai giudici delgravame.1.5. Le limitazioni del valore nominale e della cedibilità solo all’interno delgruppo riguardavano infatti la precedente cessione al socio unicoper come incontroverso, al valore nominale ed all’interno del gruppo.1.6. Ed invero, per come pacifico in causa, il credito d’imposta di cui eradivenuto titolare il socio unico [OSCURATO:SOCIETA]., oggetto di cessione allacompilazione del rigo RU11 della dichiarazione relativa al maxi-periodod’imposta riferito alla proceduta di liquidazione volontaria. Pertanto, essoera divenuto una posizione creditoria nei confronti dell’Erario cedibile inbase alla disciplina generale di cui agli artt. 43-bis del d.P.R. n. 602/1973e 69 del R.D. n. 2440/1923, la quale non prevede né l’obbligo di cessionedel credito al “valore nominale” né, tantomeno, che lo stesso debba essereceduto “infragruppo”.2. Il ricorso va conclusivamente accolto e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la causa viene decisa nel merito con accoglimentodell’originario ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]3. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre quelledel giudizio di cassazione seguono la soccombenza.Numero registro generale 5283/2023Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 7345/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTI: istanza dirimborso - Creditod’imposta daLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE conversione delleanticipate (“DTA”) –SEZIONE TRIBUTARIA Cedibilità delcredito.d’impostachiesto a rimborso.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteValentino [OSCURATO:PERSONA] Consigliere N. 5283/2023 R.G.[OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Gianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAndrea [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5283/2023 R.G. proposto da:difeso dagli avv.ti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma e GiovanniPanzera da Empoli del foro di Milano giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,-resistente–avverso la sentenza n. 6523/11/2022 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata in data 27.12.2022, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 5283/2023Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 7345/2026Data pubblicazione 26/03/20261. La società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato ad ununico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Lazio (d’ora in poi C.T.R.) indicata in epigrafe, con la quale, inaccoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, è stata riformata lasentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della societàavverso il silenzio/rifiuto formatosi sull’ istanza di rimborso del creditoacquistato con atto di cessione intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA]. in data23 gennaio 2018, relativo a crediti della società in liquidazione RedentaS.p.a. per il periodo dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 10.12.2017.2. La Corte di secondo grado riteneva legittimo il rifiuto del rimborso, sulrilievo che il credito non era stato ceduto al valore nominale e che lacessione non era avvenuta all’interno del gruppo societario, in violazionedi quanto previsto dall’art. 2, comma 57, d.l. n. 225/2010 e dall’art. 43 terdel d.P.R. n. 602/1973, al quale detta disposizione rinvia.3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipareall’eventuale discussione in pubblica udienza.4. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].5. La società ricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa.6. La Procura Generale, in persona della Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo – rubricato «falsa applicazione dell’art. 2,comma 57, del d.l. n. 225/2010 e dell’art. 43-ter del d.p.r. n. 602/1973 eviolazione dell’artt. 43-bis del d.p.r. n. 602/1973, dell’art. 1 del decretomin. fin. 30 settembre 1997 n. 384 e dell’art. 69 del r.d. n. 2440/1923, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.», la società ricorrenteassume che i giudici del gravame hanno erroneamente ritenuto che lacessione del credito in favore di [OSCURATO:SOCIETA] fosse soggetta alla disciplina diNumero registro generale 5283/2023Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 7345/2026Data pubblicazione 26/03/2026cui all’art. 2, comma 57, del d.l. n. 225/2010. Al contrario, poiché ilcredito era già stato chiesto a rimborso in dichiarazione nel rispetto ditale norma, la successiva cessione sarebbe regolata dalla disciplinaordinaria, di cui agli artt. 43-bis del d.p.r. n. 602/1973 e 69 del r.d. n.2440/1923.1.1. La doglianza merita accoglimento.1.2. I giudici di appello hanno ritenuto infondata l’istanza di rimborso sullabase dell’asserita invalidità dell’atto di cessione, che discenderebbe dallaviolazione del comma 57 dell’art. 2, del d.l. n. 225/2010, secondo cui “ilcredito deve essere ceduto rispettandone il valore nominale; la cessionedeve avvenire all'interno del gruppo societario”, essendo “la cessione delcredito pari ad € 3.079.070 … avvenuta, come sopra evidenziato, per ilminore importo di € 2.300.000 e al di fuori del perimetro di gruppo”.1.3. L’assunto non è conforme a diritto. L’art. 2, comma 57, d.l. n.225/2010 prevede che il credito d'imposta di cui ai commi 55, 56, 56-bis,56-bis.1 e 56-ter del medesimo articolo – ovvero relativo a svalutazioni eperdite su crediti ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramentodei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile - può essereutilizzato, senza limiti di importo, in compensazione, ai sensi dell'articolo17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero può essere cedutoal valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito vaindicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione delreddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sullecrediti, in tutto o in parte, può avvenire solo in favore di una o più societào all'ente dello stesso gruppo, peraltro senza l'osservanza delle formalitàdi cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze èefficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nellaNumero registro generale 5283/2023Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 7345/2026Data pubblicazione 26/03/2026dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti aciascuno di essi.1.4. Tale limitazione non riguarda tuttavia la cessione avvenuta in data 23gennaio 2018 tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., ancorché aventead oggetto un credito sorto a seguito della conversione delle DTA in capoalla [OSCURATO:SOCIETA]. La disciplina applicabile alla cessione del credito tra labis cit., che non soggiace ai limiti ritenuti sussistenti dai giudici delgravame.1.5. Le limitazioni del valore nominale e della cedibilità solo all’interno delgruppo riguardavano infatti la precedente cessione al socio unicoper come incontroverso, al valore nominale ed all’interno del gruppo.1.6. Ed invero, per come pacifico in causa, il credito d’imposta di cui eradivenuto titolare il socio unico [OSCURATO:SOCIETA]., oggetto di cessione allacompilazione del rigo RU11 della dichiarazione relativa al maxi-periodod’imposta riferito alla proceduta di liquidazione volontaria. Pertanto, essoera divenuto una posizione creditoria nei confronti dell’Erario cedibile inbase alla disciplina generale di cui agli artt. 43-bis del d.P.R. n. 602/1973e 69 del R.D. n. 2440/1923, la quale non prevede né l’obbligo di cessionedel credito al “valore nominale” né, tantomeno, che lo stesso debba essereceduto “infragruppo”.2. Il ricorso va conclusivamente accolto e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la causa viene decisa nel merito con accoglimentodell’originario ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]3. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre quelledel giudizio di cassazione seguono la soccombenza. P.Q.MNumero registro generale 5283/2023Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 7345/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, accoglie l’originarioricorso della [OSCURATO:SOCIETA].;compensa le spese dei gradi di merito;condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali delgrado di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 18.000,00per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpacome per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.2.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])P.Q.MNumero registro generale 5283/2023Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 7345/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, accoglie l’originarioricorso della [OSCURATO:SOCIETA].;compensa le spese dei gradi di merito;condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali delgrado di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 18.000,00per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpacome per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.2.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])