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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 27057/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/d/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non deducibili afferenti a denunciati vizi di violazione di legge e vizi di motivazione smentiti dalle corrette argomentazioni in diritto attraverso le quali la Corte di appello ha denegato la richiesta di riqualificazione del fatto come delitto di cui all'art. 371-bis cod. pen, confermandone, invece la sussurnibilità nella fattispecie di cui all'art. 372 cod. pen. sulla scorta dei precisi riscontri che ha trovato la ricostruzione degli eventi e la falsità delle dic:hiarazioni rese c:1‘, dibattimento dalla teste, piuttosto che di quelle rese nella immediatezza dei fatti; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,iktricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/d/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non deducibili afferenti a denunciati vizi di violazione di legge e vizi di motivazione smentiti dalle corrette argomentazioni in diritto attraverso le quali la Corte di appello ha denegato la richiesta di riqualificazione del fatto come delitto di cui all'art. 371-bis cod. pen, confermandone, invece la sussurnibilità nella fattispecie di cui all'art. 372 cod. pen. sulla scorta dei precisi riscontri che ha trovato la ricostruzione degli eventi e la falsità delle dic:hiarazioni rese c:1‘, dibattimento dalla teste, piuttosto che di quelle rese nella immediatezza dei fatti; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,iktricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 27057/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris