Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 45791/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 23 marzo 1977 a Portici avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 settembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale locale che lo ha condannato, all'esito di giudizio abbreviato, ad anni uno e mesi dieci di reclusione perché ritenuto colpevole di detenzione a fini di spaccio di t hashish per un peso lordo di grammi 75, suddiviso in 15 stecchette dalle quali erano ricavabili 587 dosi medie singole. 2.Interpone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e lamenta vizio di motivazione e violazione di legge avuto riguardo : -alla ritenuta non configurabilità dell'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa dalla Corte territoriale senza tenere conto della quantità, della qualità e della composizione della sostanza e senza considerare che l'attività di spaccio era rudimentale e approssimativa; -alla commisurazione della pena e alla mancata concessione delle generiche, nella massima estensione possibile, valutazioni operate senza tenere conto del comportamento processuale dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita l'accoglimento perchè riposa su censure infondate (quella afferente la qualificazione del fatto) o inammissibili (quelle legate al trattamento sanzionatorio).

2. La motivazione resa dalla Corte territoriale nel negare la riconducibilità del fatto all'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 regge il peso delle doglianze esposte con il ricorso.

3. Aderendo alla lettura esegetica del dato normativo di riferimento ormai costantemente offerta da questa Corte (da ultimo confermata in motivazione dalle sezioni unite con la Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), i giudici di appello, pur non mancando di evidenziare anche elementi in fatto eccentrici rispetto al giudizio in questione (riferendosi ai precedenti specifici dell'imputato), hanno comunque operato, in termini puntuali, una valutazione complessiva e sinergica di tutti i parametri messi in gioco dalla norma citata pervenendo, all'esito di un percorso argomentativo privo di manifeste incongruenze, alla conclusione della ritenuta inconciliabilità della fattispecie a giudizio con la riqualificazione sollecitata dalla difesa.

In particolare si è dato immediato rilievo non solo alla quantità e alla qualità della sostanza (la detenzione di hashish per un peso lordo di gr 75 suddiviso in 15 stecchette dalle quali erano ricavabili 587 dosi medie singole come da perizia all'uopo disposta) ma anche alle connotazioni complessive dell'attività di spaccio sottesa alla detta detenzione, rimarcata segnalandone le capacità di approvvigionamento e di smercio, non ostacolate dallo stato di restrizione domiciliare che connotava l'imputato, ciò malgrado comunque particolarmente attivo nelle operazioni di reperimento di sostanza e successiva cessione a terzi (confermate non solo dalla disponibilità del denaro in contanti rinvenuta in suo possesso ma anche dalla contabilità che lo stesso teneva appuntata in una apposita agenda).

Elementi, questi, coerentemente valorizzati per escludere nella specie la presenza di una offesa lieve al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice considerate le quantità tutt'altro che indifferente della sostanza destinata alla cessione letta alla luce delle modalità della attività illecita funzionale alla riscontrata detenzione.

4. Sono inammissibili gli ulteriori rilievi prospettati con il ricorso.

La censura esposta in riferimento alle generiche, oltre che confusamente esposta (le attenuanti atipiche vengono rivendicate nella loro massima estensione quando per contro non risultano neppure concesse), è aspecifica e inconferente ( la motivazione riposa su un precedente specifico e tanto basta a colmare il relativo onere argomentativo), oltre che generica (si rivendica un altrimenti imprecisato buon comportamento processuale).

Sulla commisurazione della pena, tema che attraversa l'intero ricorso, l'impugnazione più che dare conto di vuoti argomentativi rispetto ai rilievi addotti con l'appello o di effettive violazioni di legge, si risolve in una generica e inammissibile doglianza diretta a contrastare la misura della pena irrogata, eccentrica al perimetro dei motivi prospettabili in sede di legittimità. 5.Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 23 marzo 1977 a Portici avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 settembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale locale che lo ha condannato, all'esito di giudizio abbreviato, ad anni uno e mesi dieci di reclusione perché ritenuto colpevole di detenzione a fini di spaccio di t hashish per un peso lordo di grammi 75, suddiviso in 15 stecchette dalle quali erano ricavabili 587 dosi medie singole. 2.Interpone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e lamenta vizio di motivazione e violazione di legge avuto riguardo : -alla ritenuta non configurabilità dell'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa dalla Corte territoriale senza tenere conto della quantità, della qualità e della composizione della sostanza e senza considerare che l'attività di spaccio era rudimentale e approssimativa; -alla commisurazione della pena e alla mancata concessione delle generiche, nella massima estensione possibile, valutazioni operate senza tenere conto del comportamento processuale dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita l'accoglimento perchè riposa su censure infondate (quella afferente la qualificazione del fatto) o inammissibili (quelle legate al trattamento sanzionatorio). 2. La motivazione resa dalla Corte territoriale nel negare la riconducibilità del fatto all'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 regge il peso delle doglianze esposte con il ricorso. 3. Aderendo alla lettura esegetica del dato normativo di riferimento ormai costantemente offerta da questa Corte (da ultimo confermata in motivazione dalle sezioni unite con la Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), i giudici di appello, pur non mancando di evidenziare anche elementi in fatto eccentrici rispetto al giudizio in questione (riferendosi ai precedenti specifici dell'imputato), hanno comunque operato, in termini puntuali, una valutazione complessiva e sinergica di tutti i parametri messi in gioco dalla norma citata pervenendo, all'esito di un percorso argomentativo privo di manifeste incongruenze, alla conclusione della ritenuta inconciliabilità della fattispecie a giudizio con la riqualificazione sollecitata dalla difesa. In particolare si è dato immediato rilievo non solo alla quantità e alla qualità della sostanza (la detenzione di hashish per un peso lordo di gr 75 suddiviso in 15 stecchette dalle quali erano ricavabili 587 dosi medie singole come da perizia all'uopo disposta) ma anche alle connotazioni complessive dell'attività di spaccio sottesa alla detta detenzione, rimarcata segnalandone le capacità di approvvigionamento e di smercio, non ostacolate dallo stato di restrizione domiciliare che connotava l'imputato, ciò malgrado comunque particolarmente attivo nelle operazioni di reperimento di sostanza e successiva cessione a terzi (confermate non solo dalla disponibilità del denaro in contanti rinvenuta in suo possesso ma anche dalla contabilità che lo stesso teneva appuntata in una apposita agenda). Elementi, questi, coerentemente valorizzati per escludere nella specie la presenza di una offesa lieve al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice considerate le quantità tutt'altro che indifferente della sostanza destinata alla cessione letta alla luce delle modalità della attività illecita funzionale alla riscontrata detenzione. 4. Sono inammissibili gli ulteriori rilievi prospettati con il ricorso. La censura esposta in riferimento alle generiche, oltre che confusamente esposta (le attenuanti atipiche vengono rivendicate nella loro massima estensione quando per contro non risultano neppure concesse), è aspecifica e inconferente ( la motivazione riposa su un precedente specifico e tanto basta a colmare il relativo onere argomentativo), oltre che generica (si rivendica un altrimenti imprecisato buon comportamento processuale). Sulla commisurazione della pena, tema che attraversa l'intero ricorso, l'impugnazione più che dare conto di vuoti argomentativi rispetto ai rilievi addotti con l'appello o di effettive violazioni di legge, si risolve in una generica e inammissibile doglianza diretta a contrastare la misura della pena irrogata, eccentrica al perimetro dei motivi prospettabili in sede di legittimità. 5.Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45791/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris