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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15471/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • \t visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla recidiva è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che, pur avendo messo in rilievo che il titolo di reato per cui era stata comminata una precedente coe danna era differente, ha apprezzato come il nuovo reato fosse stato posto in essere poco tempo dopo la conclusione del procedimento penale, ragione che, unitamente alla violazione della fiducia che l'ordinamento gli aveva riconosciuto avendo commesso il reato immediatamente dopo essere uscito dal carcere, deponeva per una particolare tendenza a delinquere; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo attraverso Clli si censura la mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, avendo la decisione reso adeguata motivazione circa le ragioni che portavano a ritenere che il ricorrente, gravato da numerosi reati, risultava soggetto che aveva già dimostrato di non poter mantenere gli impegni assunti; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • \t visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla recidiva è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che, pur avendo messo in rilievo che il titolo di reato per cui era stata comminata una precedente coe danna era differente, ha apprezzato come il nuovo reato fosse stato posto in essere poco tempo dopo la conclusione del procedimento penale, ragione che, unitamente alla violazione della fiducia che l'ordinamento gli aveva riconosciuto avendo commesso il reato immediatamente dopo essere uscito dal carcere, deponeva per una particolare tendenza a delinquere; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo attraverso Clli si censura la mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, avendo la decisione reso adeguata motivazione circa le ragioni che portavano a ritenere che il ricorrente, gravato da numerosi reati, risultava soggetto che aveva già dimostrato di non poter mantenere gli impegni assunti; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 15471/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris