CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 46091/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 042PYDZ), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 09/03/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano ha riconosciuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990, in relazione alla cessione di g. 0,97 di cocaina e alla detenzione per la vendita di cocaina e di 6-monoacetilmorfina. 2. Ha proposto ricorso Jamhadi tramite il suo difensore. Deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in relazione alle modalità della condotta e al ruolo del ricorrente. A fronte di un quantitativo di droga pari a g. 10,38 di cocaina e di g. 7 di 6- MAM, lo stesso Giudice aveva attribuito al ricorrente il ruolo di dettagliante per conto terzi, dovendosi inoltre considerare il contesto complessivo nel quale il predetto aveva operato e i modesti compensi percepiti. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato, oltre che connotato da un alternativo approccio valutativo, non consentito in questa sede. 2. Nella sentenza impugnata si dà conto del fatto che il ricorrente era parte di un sistema di spaccio, caratterizzato dalla messa sul mercato di tipologie diverse di sostanze stupefacenti, compresa la 6-MAM, non facilmente reperibile ed espressiva di un contesto criminale allarmante. Il quantitativo detenuto era idoneo alla preparazione di plurime dosi singole (quanto alla cocaina, almeno 69), l'attività si svolgeva in luogo appartato, noto per l'attività di spaccio, e inoltre già nel pomeriggio il ricorrente risultava in possesso di euro 8.000,00, provenienti dall'attività di spaccio. Su tali basi il Tribunale ha ritenuto che la valutazione complessiva delle modalità e del contesto operativo, in aggiunta alla disponibilità di quei tipi e di quelle quantità di sostanze stupefacenti, non consentisse di ravvisare l'ipotesi di lieve entità, integrante il reato di cui all'art. 73, comma 5. d.P.R. 309 del 1990. Si tratta di valutazione pienamente rispondente a canoni ermeneutici ormai consolidati (sul punto Sez. U. n. 51063 del .27/9/2018, Murolo, Rv. 274076), essendo stato in particolare rilevato che la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (sul punto Sez. 6, n. 13982 del 20/2/2018, Lombino, Rv. 272529). In tale quadro assumono rilievo anche gli ingenti profitti conseguibili (sul punto anche Sez. 4, n. 40720 del 26/4/2017, Nafia, Rv. 270767), mentre nel quadro del c.d. piccolo spaccio, qualificabile in termini di lieve entità, i guadagni non possono che intendersi limitati in ragione della natura dell'attività e del contesto operativo del soggetto (Sez. 6, n. 15642 del 27/1/2015, Driouech, Rv. 263068). 3. Su tali basi il riferimento ai quantitativi, quand'anche in assoluto non elevati e tuttavia qualificati dalla peculiare tipologia delle sostanze stupefacenti, al contesto criminale e ai guadagni rilevanti rivenienti dall'attività, deve ritenersi idoneo a suffragare il giudizio in ordine all'esclusione della lieve entità del fatto, mentre le deduzioni difensive si risolvono in assertive contestazioni, che non tengono conto di quanto valorizzato, ma si muovono nella prospettiva di un diverso approccio valutativo, senza confutare la motivazione della sentenza impugnata. 4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/11/2021 Il Consigliere estenso