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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03584/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo \ \\9A•b-9 ra ore era e conc u e per i r e t-1c rso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 6000,00 di multa per l'illegale detenzione, in concorso con la coimputata [OSCURATO:PERSONA], nell'appartamento di via C. P. Biroli, n. 52, di due pistole semiautomatiche, una completa di caricatori e munizioni, di una pistola lanciarazzi, di una canna per arma corta, e di un fucile semiautomatico, fatti commessi in Roma il 26 luglio 2019.

La conferma della sentenza di primo grado ha riguardato altresì il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato.

2. La Corte di appello ha richiamato la ricostruzione dei fatti sì come operata dal giudice di primo grado: ha ricordato che le armi furono rinvenute nel corso di una perquisizione domiciliare, effettuata appena dopo che l'imputato era uscito dall'abitazione prima indicata, in compagnia di tale [OSCURATO:PERSONA]; che all'atto della perquisizione nell'appartamento vi era la coimputata [OSCURATO:PERSONA], trovata nella stanza da bagno dalla cui finestra penzolava una cordicella che all'estremità aveva assicurata una scatola contenente le pistole, il relativo munizionamento e una canna per arma corta; che nella camera da letto fu poi rinvenuto un fucile; che l'imputato fu trovato in possesso delle chiavi dell'appartamento, oltre che delle chiavi di una cassaforte ubicata nella camera da letto; che non erano state rinvenute tracce di altre persone, della cui presenza avevano invece riferito i due imputati, affermando che dette persone erano fuggite non appena accortesi del sopraggiungere degli agenti di polizia.

3. La Corte di appello ha quindi aggiunto che il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato dal primo giudice e che la pena dallo stesso inflitta è equa.

Ha quindi motivato il rigetto della richiesta di revoca della misura dell'espulsione in ragione della estrema pericolosità sociale dell'imputato, desumibile dal possesso di un tal numero di armi, una delle quali poteva essere detenuta soltanto dalle Forze dell'ordine ed un'altra era risultata provento di furto.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge.

La Corte di appello ha illegittimamente disatteso la richiesta di rinvio dell'udienza per dichiarazione di adesione all'astensione deile udienze proclamata dall'Organismo congressuale forense in data 4 marzo 2020.

Da qui la nullità derivata della sentenza.

4.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione.

La Corte di appello ha richiamato, dandone conferma, le motivazioni della sentenza di primo grado, ma ciò .ha fatto in modo metodologicamente errato, perché non ha fatto richiamo specifico alle ragioni della condanna del ricorrente, ma soltanto a quelle relative alla coimputata, e ha omesso di richiamare i motivi di appello che esponevano ragioni di doglianza non valutate dal Tribunale e su cui la Corte di appello non si è pronunciata.

In particolare, si criticava l'inammissibile sillogismo: disponibilità dell'alloggio - colpevolezza per il reato contestato, in assenza di alcun apporto probatorio emergente dagli atti.

Le stesse carenze si rinvengono in punto di determinazione della pena e di espulsione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza conseguente al mancato accoglimento della istanza di rinvio per adesione all'astensione collettiva proclamata dall'Organismo congressuale forense, ma ha al contempo affermato di aver inviato la richiesta di rinvio, proposta in forma scritta, appena il giorno prima dell'udienza.

Non ha pertanto tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale "in tema di astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria, l'adesione del difensore dell'imputato, qualora formulata in forma scritta, deve pervenire nella cancelleria del giudice procedente entro il termine di almeno due giorni prima della data stabilita per l'udienza - previsto dall'art. 3 del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007 - difettando, in caso di mancato rispetto di detto termine, una condizione necessaria all'esercizio del diritto all'astensione" - Sez. 5, n. 42575 del 26/06/2018, Rv. 274117 -.

Nello stesso senso, in precedenza, si sono espresse Sez. 2, n. 51053 del 11/11/2016, Rv. 269563; Sez. 6, n. 39001 del 18/07/2017, Rv. 270965; Sez. 6, n. 11419 del 05/03/2018, Rv. 272527.

La dichiarata intempestività della richiesta ha pertanto privato la stessa dei requisiti necessari per il suo accoglimento e determina ora l'assoluta infondatezza della doglianza.

3. Il secondo motivo è infondato.

La Corte di appello ha dato adeguata motivazione in punto di affermazione di responsabilità.Ha evidenziato alcuni dati oggettivi da cui ha tratto plausibilmente la conclusione circa la co-detenzione delle armi rinvenute nell'abitazione.

Specificamente, ha rilevato che l'imputato era nel possesso delle chiavi di accesso all'immobile e, ancora, delle chiavi di accesso ad una cassaforte ivi custodita.

Ha tratto quindi legittimamente la prova che l'imputato disponesse pienamente dell'abitazione, da cui peraltro era appena andato via al momento del rinvenimento delle armi, che la sua fosse una presenza tutt'altro che occasionale, perché la disponibilità anche della cassaforte ubicata nell'abitazione attesta una relazione stabile e continuativa di essa.

Non è quindi illogico dedurre che l'imputato avesse la detenzione di quanto ivi occultato, specie se si considera l'accertata infondatezza della deduzione difensiva circa la presenza in quell'abitazione anche di terze persone, dato negativo che corrobora la conclusione indiziaria di una piena disponibilità dell'immobile in capo all'imputato.

4. La Corte di appello ha sufficientemente motivato anche in merito alla determinazione della pena e al provvedimento di espulsione.

Ha fatto riferimento alla oggettiva gravità del fatto, come desumibile dal numero delle armi occultate, una delle quali, ha precisato, può essere detenuta soltanto dalle Forze dell'ordine, e un'altra è risultata provento di furto.

E sulla gravità del fatto, sì come delineata dalla particolare natura e numero degli oggetti del reato, ha fondato il giudizio di spiccata pericolosità che ha condotto a negare la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione.

Nei termini appena riassunti, la motivazione è adeguata e non patisce carenze o altri vizi rilevabili in sede di controllo di legittimità, tenendo conto del principio di diritto per il quale "deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen." - Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410 -.

Quanto, infine, al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha fatto integrale richiamo alla sentenza di primo grado, che ha evidenziato, come elemento impeditivo, il comportamento processuale tutt'altro che collaborativo, in applicazione del principio di diritto secondo cui "la condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento non collaborativo può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche" - Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339 -.

5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo \ \\9A•b-9 ra ore era e conc u e per i r e t-1c rso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 6000,00 di multa per l'illegale detenzione, in concorso con la coimputata [OSCURATO:PERSONA], nell'appartamento di via C. P. Biroli, n. 52, di due pistole semiautomatiche, una completa di caricatori e munizioni, di una pistola lanciarazzi, di una canna per arma corta, e di un fucile semiautomatico, fatti commessi in Roma il 26 luglio 2019. La conferma della sentenza di primo grado ha riguardato altresì il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato. 2. La Corte di appello ha richiamato la ricostruzione dei fatti sì come operata dal giudice di primo grado: ha ricordato che le armi furono rinvenute nel corso di una perquisizione domiciliare, effettuata appena dopo che l'imputato era uscito dall'abitazione prima indicata, in compagnia di tale [OSCURATO:PERSONA]; che all'atto della perquisizione nell'appartamento vi era la coimputata [OSCURATO:PERSONA], trovata nella stanza da bagno dalla cui finestra penzolava una cordicella che all'estremità aveva assicurata una scatola contenente le pistole, il relativo munizionamento e una canna per arma corta; che nella camera da letto fu poi rinvenuto un fucile; che l'imputato fu trovato in possesso delle chiavi dell'appartamento, oltre che delle chiavi di una cassaforte ubicata nella camera da letto; che non erano state rinvenute tracce di altre persone, della cui presenza avevano invece riferito i due imputati, affermando che dette persone erano fuggite non appena accortesi del sopraggiungere degli agenti di polizia. 3. La Corte di appello ha quindi aggiunto che il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato dal primo giudice e che la pena dallo stesso inflitta è equa. Ha quindi motivato il rigetto della richiesta di revoca della misura dell'espulsione in ragione della estrema pericolosità sociale dell'imputato, desumibile dal possesso di un tal numero di armi, una delle quali poteva essere detenuta soltanto dalle Forze dell'ordine ed un'altra era risultata provento di furto. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello ha illegittimamente disatteso la richiesta di rinvio dell'udienza per dichiarazione di adesione all'astensione deile udienze proclamata dall'Organismo congressuale forense in data 4 marzo 2020. Da qui la nullità derivata della sentenza. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di appello ha richiamato, dandone conferma, le motivazioni della sentenza di primo grado, ma ciò .ha fatto in modo metodologicamente errato, perché non ha fatto richiamo specifico alle ragioni della condanna del ricorrente, ma soltanto a quelle relative alla coimputata, e ha omesso di richiamare i motivi di appello che esponevano ragioni di doglianza non valutate dal Tribunale e su cui la Corte di appello non si è pronunciata. In particolare, si criticava l'inammissibile sillogismo: disponibilità dell'alloggio - colpevolezza per il reato contestato, in assenza di alcun apporto probatorio emergente dagli atti. Le stesse carenze si rinvengono in punto di determinazione della pena e di espulsione. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza conseguente al mancato accoglimento della istanza di rinvio per adesione all'astensione collettiva proclamata dall'Organismo congressuale forense, ma ha al contempo affermato di aver inviato la richiesta di rinvio, proposta in forma scritta, appena il giorno prima dell'udienza. Non ha pertanto tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale "in tema di astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria, l'adesione del difensore dell'imputato, qualora formulata in forma scritta, deve pervenire nella cancelleria del giudice procedente entro il termine di almeno due giorni prima della data stabilita per l'udienza - previsto dall'art. 3 del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007 - difettando, in caso di mancato rispetto di detto termine, una condizione necessaria all'esercizio del diritto all'astensione" - Sez. 5, n. 42575 del 26/06/2018, Rv. 274117 -. Nello stesso senso, in precedenza, si sono espresse Sez. 2, n. 51053 del 11/11/2016, Rv. 269563; Sez. 6, n. 39001 del 18/07/2017, Rv. 270965; Sez. 6, n. 11419 del 05/03/2018, Rv. 272527. La dichiarata intempestività della richiesta ha pertanto privato la stessa dei requisiti necessari per il suo accoglimento e determina ora l'assoluta infondatezza della doglianza. 3. Il secondo motivo è infondato. La Corte di appello ha dato adeguata motivazione in punto di affermazione di responsabilità.Ha evidenziato alcuni dati oggettivi da cui ha tratto plausibilmente la conclusione circa la co-detenzione delle armi rinvenute nell'abitazione. Specificamente, ha rilevato che l'imputato era nel possesso delle chiavi di accesso all'immobile e, ancora, delle chiavi di accesso ad una cassaforte ivi custodita. Ha tratto quindi legittimamente la prova che l'imputato disponesse pienamente dell'abitazione, da cui peraltro era appena andato via al momento del rinvenimento delle armi, che la sua fosse una presenza tutt'altro che occasionale, perché la disponibilità anche della cassaforte ubicata nell'abitazione attesta una relazione stabile e continuativa di essa. Non è quindi illogico dedurre che l'imputato avesse la detenzione di quanto ivi occultato, specie se si considera l'accertata infondatezza della deduzione difensiva circa la presenza in quell'abitazione anche di terze persone, dato negativo che corrobora la conclusione indiziaria di una piena disponibilità dell'immobile in capo all'imputato. 4. La Corte di appello ha sufficientemente motivato anche in merito alla determinazione della pena e al provvedimento di espulsione. Ha fatto riferimento alla oggettiva gravità del fatto, come desumibile dal numero delle armi occultate, una delle quali, ha precisato, può essere detenuta soltanto dalle Forze dell'ordine, e un'altra è risultata provento di furto. E sulla gravità del fatto, sì come delineata dalla particolare natura e numero degli oggetti del reato, ha fondato il giudizio di spiccata pericolosità che ha condotto a negare la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione. Nei termini appena riassunti, la motivazione è adeguata e non patisce carenze o altri vizi rilevabili in sede di controllo di legittimità, tenendo conto del principio di diritto per il quale "deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen." - Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410 -. Quanto, infine, al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha fatto integrale richiamo alla sentenza di primo grado, che ha evidenziato, come elemento impeditivo, il comportamento processuale tutt'altro che collaborativo, in applicazione del principio di diritto secondo cui "la condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento non collaborativo può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche" - Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339 -. 5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent
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