CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 aprile 1972
Cassazione n. 13182/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1972 avverso l'ordinanza del 14/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, pronunciata in data 14 giugno - 13 luglio 2021, con la quale il Tribunale di Torino quale giudice del rinvio ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., aveva respinto il riesame proposto avverso l'ordinanza in data 14 ottobre 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti della medesima [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere. Con dichiarazione presentata in data 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso. Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. . Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 500, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ichel B.