CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 38366/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 Marzo 1981 avverso la sentenza del 16 ottobre 2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Palermo il 5 novembre 2019 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina aggravata, possesso di segni distintivi contraffatti e porto di coltello . 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 81 capoverso cod.pen. e vizio della motivazione poiché la corte ha respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con altri due episodi di rapina oggetto di pronunzia divenuta irrevocabile, consumati il 18 e il 21 maggio 2015, e quindi meno di un mese prima dei fatti per cui è processo. La corte ha osservato che l'imputato è dedito alla reiterazione di reati contro il patrimonio e che non emerge la esistenza pregressa di un programma criminoso unitario ma, in questo modo, non ha fatto corretta applicazione dei principi formulati dalla giurisprudenza al riguardo. 3.11 primo e unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Occorre osservare che in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione. (Sez. 1, Sentenza n. 12936 del 03/12/2018 Cc. (dep. 25/03/2019 ) Rv. 275222 - 01) La Corte di appello nella sentenza impugnata ha respinto la richiesta di unificazione per continuazione con due episodi analoghi commessi circa un mese prima con motivazione corretta, esaustiva ed immune dalle censure sollevate, osservando che la brevità del lasso temporale intercorso tra la loro consumazione e l'analoga natura, di carattere patrimoniale, dei singoli reati non costituisce prova del medesimo disegno criminoso e di una deliberazione originaria unitaria, sia pure rudimentale, ma risulta sintomatica di un'abitualità criminosa e di una tendenza a violare le norme di convivenza sociale per trarne profitto patrimoniale, palesata dai numerosi e reiterati precedenti di analoga natura del ricorrente. Tale inclinazione a delinquere non integra i presupposti della continuazione, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. E' stato infatti osservato che la unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, essendo invece necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva escluso la continuazione fra reati dello stesso tipo - furti in abitazione -, commessi a distanza di un breve lasso temporale - 21 giorni in un caso, 10 in un altro). (Sez. 5, Sentenza n. 5599 del 03/10/2013 Cc. (dep. 04/02/2014 ) Rv. 258862 - 01), 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 14 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orsellino Ser id i Paola DEP