CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdat-e-~458-€14-e-pagt-i; - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorsi affidati ai rispettivi difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza del Tribunale di Marsala con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata, in ordine ai reati, rispettivamente, di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (detenzione e spaccio di cocaina/crack) e 73, comma 4, d.P.R. cit. (detenzione di un chilogrammo di hashish), la pena ritenuta di giustizia. 2. [OSCURATO:PERSONA] censura la assenza di motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., mentre [OSCURATO:PERSONA] contesta la qualificazione giuridica di cui all'art. 73, comma 4, piuttosto che la più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.. 3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto operata dalla Ferro, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto alla contestata aggravante (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende