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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 10335/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo, il secondo motivo e il quarto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] reiterano le doglianze sulla prevedibilità della violenza, sulla responsabilità concorsuale, sulla possibile applicazione dell'art. 116 cod. pen. e sulla minima offensività della condotta, già congruamente disattese dalla Corte di appello (pp. 8-10, ove si sottolinea il ruolo di "copertura" assunto dal complice e la pacifica possibilità di concorso tra rapina e resistenza, nonché la gravità della sottrazione dei documenti); che rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro in cui si compiano atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi, come uno spogliatoio riservato ai dipendenti (Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952), di modo che il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo di Sadouki sono manifestamente infondati; che il primo e il secondo motivo di Sadouki, in tema di sussistenza del dolo di concorso in capo all'imputato, è meramente confutativo rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito; che il quarto motivo di Sadouki è meramente reiterativo e manifestamente infondato, poiché le ragioni sottese al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. sono congruamente illustrate (10-11, che valorizzano i significativi precedenti penali); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo, il secondo motivo e il quarto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] reiterano le doglianze sulla prevedibilità della violenza, sulla responsabilità concorsuale, sulla possibile applicazione dell'art. 116 cod. pen. e sulla minima offensività della condotta, già congruamente disattese dalla Corte di appello (pp. 8-10, ove si sottolinea il ruolo di "copertura" assunto dal complice e la pacifica possibilità di concorso tra rapina e resistenza, nonché la gravità della sottrazione dei documenti); che rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro in cui si compiano atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi, come uno spogliatoio riservato ai dipendenti (Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952), di modo che il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo di Sadouki sono manifestamente infondati; che il primo e il secondo motivo di Sadouki, in tema di sussistenza del dolo di concorso in capo all'imputato, è meramente confutativo rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito; che il quarto motivo di Sadouki è meramente reiterativo e manifestamente infondato, poiché le ragioni sottese al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. sono congruamente illustrate (10-11, che valorizzano i significativi precedenti penali); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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