CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 44890/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, con ordinanza in data 5/11/2020, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 17/10/2019 che disponeva il trattenimento di corrispondenza in arrivo ex art. 18-ter ord. pen. perché confezionata in modo tale da renderla non ispezionabile. Propone ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo violazione di legge con riferimento alla irrilevanza della asserita non ispezionabilità poiché l'inoltro può essere precluso soltanto da ragioni di sicurezza, lamentando, inoltre, di non avere potuto esaminare il plico. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "En tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo" (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, FALSONE, Rv. 274479). Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato gli elementi di fatto, che il ricorso si limita a disconoscere, sulla base dei quali è stato ravvisato il pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dall'inoltro della missiva che si presentava di per sé non ispezionabile e dunque inaccessibile, perciò intrinsecamente criptica. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 I