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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 34495/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 32 ‘2, C }--Q 23/3y 7 cif2A,cL4 4-y-K_ L /-ufo [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare, proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla pena di anni due mesi due giorni venti di reclusione relativa a condanna in esecuzione per reati di evasione fiscale aggravati dalla recidiva qualificata (per evasione di circa 700mila euro).

Ritenuto che il motivo unico dedotto (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 Ord. pen. e correlato vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della relazione UEPE di Trapani) devolve censura manifestamente infondata inerente a prospettato difetto di motivazione che non si rileva dal provvedimento impugnato e, comunque, prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consona giurisprudenza di legittimità.

Considerato che il ricorrente ha richiamato pacifici indirizzi giurisprudenziali, secondo i quali è sufficiente, per accedere alla misura alternativa richiesta che dall'osservazione della personalità del condannato emerga l'avvio di un processo di revisione critica.

Rilevato, tuttavia, che il Tribunale ha mostrato di aver valutato, con ragionamento non manifestamente illogico, il complessivo comportamento del condannato anche alla stregua del servizio di osservazione svolto dall'UEPE reputato, in definitiva, non affidabile in relazione alla misura dell'affidamento in prova, tenuto conto dell'avvio del procedimento di revisione critica (cfr. pag. seconda) considerato non sufficientemente approfondito, nonché per avere in corso lo svolgimento di attività lavorativa reputata, in concreto all'esito di giudizio di merito non rivisitabile in questa sede, tale da esporre il condannato a pericolo di ricaduta, tenuto conto della qualità di quella nel contesto della quale sono stati commessi i reati in esecuzione e della acclarata recidiva qualificata.

Ritenuto che il Tribunale non ha fondato il rigetto soltanto sul mancato svolgimento di attività riparatoria ma ha valutato, approfonditamente, anche l'avvenuta assunzione di responsabilità, alla stregua della qualità e contenuto delle giustificazioni addotte.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche alla stregua degli argomenti, da ultimo, svolti con la memoria difensiva depositata in data 23 maggio 2023, con la quale sono stati ripercorsi, ampliandoli, gli argomenti su cui fonda il ricorso principale, insistendo sul travisamento del contenuto della relazione di sintesi del 22 dicembre 2022, dalla quale, invero, risulta che il Tribunale si è discostato quanto alle conclusioni finali, con ragionamento non manifestamente illogico e immune da censure di ogni tipo, dunque non censurabile in questa sede se non alla stregua della rilettura dell'atto istruttorio che, invece, non è consentita.

Rilevato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 32 ‘2, C }--Q 23/3y 7 cif2A,cL4 4-y-K_ L /-ufo [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare, proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla pena di anni due mesi due giorni venti di reclusione relativa a condanna in esecuzione per reati di evasione fiscale aggravati dalla recidiva qualificata (per evasione di circa 700mila euro). Ritenuto che il motivo unico dedotto (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 Ord. pen. e correlato vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della relazione UEPE di Trapani) devolve censura manifestamente infondata inerente a prospettato difetto di motivazione che non si rileva dal provvedimento impugnato e, comunque, prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consona giurisprudenza di legittimità. Considerato che il ricorrente ha richiamato pacifici indirizzi giurisprudenziali, secondo i quali è sufficiente, per accedere alla misura alternativa richiesta che dall'osservazione della personalità del condannato emerga l'avvio di un processo di revisione critica. Rilevato, tuttavia, che il Tribunale ha mostrato di aver valutato, con ragionamento non manifestamente illogico, il complessivo comportamento del condannato anche alla stregua del servizio di osservazione svolto dall'UEPE reputato, in definitiva, non affidabile in relazione alla misura dell'affidamento in prova, tenuto conto dell'avvio del procedimento di revisione critica (cfr. pag. seconda) considerato non sufficientemente approfondito, nonché per avere in corso lo svolgimento di attività lavorativa reputata, in concreto all'esito di giudizio di merito non rivisitabile in questa sede, tale da esporre il condannato a pericolo di ricaduta, tenuto conto della qualità di quella nel contesto della quale sono stati commessi i reati in esecuzione e della acclarata recidiva qualificata. Ritenuto che il Tribunale non ha fondato il rigetto soltanto sul mancato svolgimento di attività riparatoria ma ha valutato, approfonditamente, anche l'avvenuta assunzione di responsabilità, alla stregua della qualità e contenuto delle giustificazioni addotte. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche alla stregua degli argomenti, da ultimo, svolti con la memoria difensiva depositata in data 23 maggio 2023, con la quale sono stati ripercorsi, ampliandoli, gli argomenti su cui fonda il ricorso principale, insistendo sul travisamento del contenuto della relazione di sintesi del 22 dicembre 2022, dalla quale, invero, risulta che il Tribunale si è discostato quanto alle conclusioni finali, con ragionamento non manifestamente illogico e immune da censure di ogni tipo, dunque non censurabile in questa sede se non alla stregua della rilettura dell'atto istruttorio che, invece, non è consentita. Rilevato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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