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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30383/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di 6atanzaro, sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sos,titutp Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo diclararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato dei delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 19907 n. 309 (capo 1), nonché di numerosi delitti-fine in materia di stupefacenti (oltre 80 capi di imputazione), concernenti armi (capi 241, 245, 252, 253, 255), danneggiamento (capi 258 e 258-ter) e danneggiamento seguito incendio, aggravato ai sensi degli artt. 425 n. 2-) e 416- bis.1 cod. pen. (capo 260).

In merito al quadro di gravità indiziaria, il Tribunale richiamava gli analitici contenuti -ritenuti espliciti e univoci- dei plurinni dialoghi intercettati e delle riprese delle telecamere presenti presso il magazzino messo a disposizione da [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice del sodalizio, e utilizzato per custodire la sostanza stupefacente e predisporla per la vendita, non solo con riferimento alla sussistenza dell'associazione diretta al narcotraffico, ma anche al ruolo di organizzatore del ricorrente (capo 1). [OSCURATO:PERSONA] godeva, infatti, di ampia autonomia gestionale sia nell'opera di coordinamento fra i sodali, sia nelle attività per la fornitura e la distribuzione della droga; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impartivano ordini ai partecipi -che ne riconoscevano il ruolo apicale- con riguardo alle forniture.

Quanto ai numerosi reati-fine, alle operazioni di captazione si aggiungevano le dichiarazioni di alcuni acquirenti.

Emergevano quindi con chiarezza la tipologia della droga, il prezzo, il quantitativo, oltre che i soggetti coinvolti.

Analoghe considerazioni valevano per i reati in materia di armi, danneggiamento e danneggiamento seguito da incendio, per il quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari.

Quanto all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura carceraria, assistite da una presunzione relativa di sussistenza quanto al reato associativo, il Tribunale, ai fini del consistente pericolo di recidiva, evidenziava la notevole gravità e la insistente ripetitività dei delitti contestati, nonché il rapporto esistente con altri gruppi criminali.

Infine, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) avesse incaricato tale Mazza per verificare la presenza di microspie nel garage adibito a base logistica era sintomatica dell'ulteriore rischio di inquinamento probatorio.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo -essendo a suo avviso ravvisabili esclusivamente gli elementi dei singoli reati di cessione di sostanze stupefacenti- e al riconoscimento del ruolo di organizzatore.

In particolare, difettano gli elementi a sostegno della sussistenza dell'ipotizzato sodalizio rispetto ad una consorteria asseritamente promossa da [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti non si è ritenuto di ravvisare alcuna gravità indiziaria.

Le conversazioni intercettate avrebbero un significato generico ed equivoco quanto alla prova di una effettiva partecipazione al sodalizio criminale, che sarebbe desunta indirettamente solo dalle prove a sostegno della responsabilità concorsuale per i reati-fine contestati.

Quanto al ruolo di organizzatore, a parte il concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non è emersa alcuna attività di coordinamento di [OSCURATO:PERSONA], bensì unicamente l'esistenza di accordi per la commissione di singoli reati.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il motivo concernente il quadro indiziario in ordine al delitto associativo investe, per i profili della violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il giudizio di gravità espresso dal Tribunale.

Difetterebbe, ad avviso del ricorrente, il presupposto probatorio della sussistenza stessa della consorteria o comunque della intraneità dell'indagato all'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 1), in assenza di condotte concrete, evocative di un contributo causalmente apprezzabile, che sarebbe racchiuso soltanto nelle specifiche condotte dei contestati reati fine.

Le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori appaiono sostanzialmente dirette ad una rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, che, a fronte del congruo apparato argomentativo dei giudici della cautela, esula dallo scrutinio di legittimità.

Quanto alla sussistenza della struttura associativa, i giudici del merito hanno evidenziato innanzitutto la consistenza dei copiosi dati informativi (in particolare, il chiaro tenore delle conversazioni intercettate e delle videoriprese), dai quali era lecito desumere l'effettiva esistenza e operatività di un'associazione criminosa operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata al narcotraffico.

Hanno quindi valorizzato gli indizi attestanti la struttura gerarchica e la stabile suddivisione dei compiti all'interno del sodalizio, la continuità dei contatti e l'interdipendenza delle condotte dei sodali, la capacità del gruppo di approvvigionarsi da fornitori di varie zone della Calabria in modo da soddisfare costantemente la domanda di mercato; la disponibilità di specifici luoghi di deposito serventi a tutti i sodali e di siti destinati agli incontri tra i componenti del gruppo per pianificare l'attività illecita, infine la commissione di plurimi e numerosissimi reati fine.

Hanno altresì rimarcato i comportamenti costantemente adottati dai compartecipi volti a incrementare gli "affari" del gruppo (v. pag. 290 del provvedimento genetico).

3. Circa la concreta partecipazione dell'indagato all'associazione dedita al narcotraffico nello specifico ruolo di organizzatore (anche ai fini della contestata aggravante), i giudici del merito hanno sottolineato che il protagonismo dell'indagato nel contesto associativo emergeva, oltre che dalle relazioni informative di polizia giudiziaria, dal tenore chiaro e inequivoco delle numerose conversazioni intercettate, richiamate nell'impugnata ordinanza e analiticamente indicate nel provvedimento genetico, dimostrative dello stabile contributo consapevolmente fornito al raggiungimento degli illeciti fini della struttura criminosa, non apparendo seriamente plausibile inquadrare atomisticamente le condotte seriali dell'indagato.

In ciò si collocava anche l'esistenza di una "bacinella comune" gestita da [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 291 del provvedimento genetico), che nei dialoghi captati fa riferimento al denaro a disposizione, agli utili che occorre ricavare dalle cessioni e alle risorse da investire nelle forniture di stupefacenti: dato questo rappresentativo di un vincolo perdurante dell'indagato rispetto all'associazione, in veste di organizzatore.

4. La condotta del ricorrente -coordinamento dei rapporti tra i sodali, attività diretta alla fornitura e alla distribuzione della droga, che avveniva solo con il suo assenso, gestione del denaro- ben si inquadra nei presupposti applicativi della norma, che richiede che il contributo dell'organizzatore sia strutturato in modo da risultare indispensabile alla realizzazione del pactum sceleris, ancorché la compagine abbia una natura verticale, nella quale egli non si trovi all'apice.

Del resto, emerge che [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) impartiva dettagliate direttive ai partecipi per le forniture e le vendite di cocaina, con riconoscimento del loro ruolo da parte dei sodali (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268962).

Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il delitto contestato, che, siccome correttamente motivate in punto di gravità del quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità.

5. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di 6atanzaro, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sos,titutp Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo diclararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato dei delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 19907 n. 309 (capo 1), nonché di numerosi delitti-fine in materia di stupefacenti (oltre 80 capi di imputazione), concernenti armi (capi 241, 245, 252, 253, 255), danneggiamento (capi 258 e 258-ter) e danneggiamento seguito incendio, aggravato ai sensi degli artt. 425 n. 2-) e 416- bis.1 cod. pen. (capo 260). In merito al quadro di gravità indiziaria, il Tribunale richiamava gli analitici contenuti -ritenuti espliciti e univoci- dei plurinni dialoghi intercettati e delle riprese delle telecamere presenti presso il magazzino messo a disposizione da [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice del sodalizio, e utilizzato per custodire la sostanza stupefacente e predisporla per la vendita, non solo con riferimento alla sussistenza dell'associazione diretta al narcotraffico, ma anche al ruolo di organizzatore del ricorrente (capo 1). [OSCURATO:PERSONA] godeva, infatti, di ampia autonomia gestionale sia nell'opera di coordinamento fra i sodali, sia nelle attività per la fornitura e la distribuzione della droga; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impartivano ordini ai partecipi -che ne riconoscevano il ruolo apicale- con riguardo alle forniture. Quanto ai numerosi reati-fine, alle operazioni di captazione si aggiungevano le dichiarazioni di alcuni acquirenti. Emergevano quindi con chiarezza la tipologia della droga, il prezzo, il quantitativo, oltre che i soggetti coinvolti. Analoghe considerazioni valevano per i reati in materia di armi, danneggiamento e danneggiamento seguito da incendio, per il quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari. Quanto all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura carceraria, assistite da una presunzione relativa di sussistenza quanto al reato associativo, il Tribunale, ai fini del consistente pericolo di recidiva, evidenziava la notevole gravità e la insistente ripetitività dei delitti contestati, nonché il rapporto esistente con altri gruppi criminali. Infine, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) avesse incaricato tale Mazza per verificare la presenza di microspie nel garage adibito a base logistica era sintomatica dell'ulteriore rischio di inquinamento probatorio. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo -essendo a suo avviso ravvisabili esclusivamente gli elementi dei singoli reati di cessione di sostanze stupefacenti- e al riconoscimento del ruolo di organizzatore. In particolare, difettano gli elementi a sostegno della sussistenza dell'ipotizzato sodalizio rispetto ad una consorteria asseritamente promossa da [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti non si è ritenuto di ravvisare alcuna gravità indiziaria. Le conversazioni intercettate avrebbero un significato generico ed equivoco quanto alla prova di una effettiva partecipazione al sodalizio criminale, che sarebbe desunta indirettamente solo dalle prove a sostegno della responsabilità concorsuale per i reati-fine contestati. Quanto al ruolo di organizzatore, a parte il concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non è emersa alcuna attività di coordinamento di [OSCURATO:PERSONA], bensì unicamente l'esistenza di accordi per la commissione di singoli reati. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il motivo concernente il quadro indiziario in ordine al delitto associativo investe, per i profili della violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il giudizio di gravità espresso dal Tribunale. Difetterebbe, ad avviso del ricorrente, il presupposto probatorio della sussistenza stessa della consorteria o comunque della intraneità dell'indagato all'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 1), in assenza di condotte concrete, evocative di un contributo causalmente apprezzabile, che sarebbe racchiuso soltanto nelle specifiche condotte dei contestati reati fine. Le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori appaiono sostanzialmente dirette ad una rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, che, a fronte del congruo apparato argomentativo dei giudici della cautela, esula dallo scrutinio di legittimità. Quanto alla sussistenza della struttura associativa, i giudici del merito hanno evidenziato innanzitutto la consistenza dei copiosi dati informativi (in particolare, il chiaro tenore delle conversazioni intercettate e delle videoriprese), dai quali era lecito desumere l'effettiva esistenza e operatività di un'associazione criminosa operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata al narcotraffico. Hanno quindi valorizzato gli indizi attestanti la struttura gerarchica e la stabile suddivisione dei compiti all'interno del sodalizio, la continuità dei contatti e l'interdipendenza delle condotte dei sodali, la capacità del gruppo di approvvigionarsi da fornitori di varie zone della Calabria in modo da soddisfare costantemente la domanda di mercato; la disponibilità di specifici luoghi di deposito serventi a tutti i sodali e di siti destinati agli incontri tra i componenti del gruppo per pianificare l'attività illecita, infine la commissione di plurimi e numerosissimi reati fine. Hanno altresì rimarcato i comportamenti costantemente adottati dai compartecipi volti a incrementare gli "affari" del gruppo (v. pag. 290 del provvedimento genetico). 3. Circa la concreta partecipazione dell'indagato all'associazione dedita al narcotraffico nello specifico ruolo di organizzatore (anche ai fini della contestata aggravante), i giudici del merito hanno sottolineato che il protagonismo dell'indagato nel contesto associativo emergeva, oltre che dalle relazioni informative di polizia giudiziaria, dal tenore chiaro e inequivoco delle numerose conversazioni intercettate, richiamate nell'impugnata ordinanza e analiticamente indicate nel provvedimento genetico, dimostrative dello stabile contributo consapevolmente fornito al raggiungimento degli illeciti fini della struttura criminosa, non apparendo seriamente plausibile inquadrare atomisticamente le condotte seriali dell'indagato. In ciò si collocava anche l'esistenza di una "bacinella comune" gestita da [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 291 del provvedimento genetico), che nei dialoghi captati fa riferimento al denaro a disposizione, agli utili che occorre ricavare dalle cessioni e alle risorse da investire nelle forniture di stupefacenti: dato questo rappresentativo di un vincolo perdurante dell'indagato rispetto all'associazione, in veste di organizzatore. 4. La condotta del ricorrente -coordinamento dei rapporti tra i sodali, attività diretta alla fornitura e alla distribuzione della droga, che avveniva solo con il suo assenso, gestione del denaro- ben si inquadra nei presupposti applicativi della norma, che richiede che il contributo dell'organizzatore sia strutturato in modo da risultare indispensabile alla realizzazione del pactum sceleris, ancorché la compagine abbia una natura verticale, nella quale egli non si trovi all'apice. Del resto, emerge che [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) impartiva dettagliate direttive ai partecipi per le forniture e le vendite di cocaina, con riconoscimento del loro ruolo da parte dei sodali (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268962). Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il delitto contestato, che, siccome correttamente motivate in punto di gravità del quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità. 5. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli
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