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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 09003/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Pasquale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BERGAMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, con la quale ZANOTTI Ugo era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c), 2 -bis, codice stada (tasso pari a 1,78 g/I, in Clusone il 22/12/2016).

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando quattro motivi.

Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dell'imputato (secondo le quali l'assunzione delle sostanze alcoliche sarebbe avvenuta dopo l'incidente) che si contesta, opponendovi la circostanza che il silenzio dell'imputato nell'immediatezza era da attribuirsi allo stato di choc, tenuto anche conto dell'elemento di riscontro rappresentato dalla distanza temporale tra incidente e accertamento.

Con un secondo motivo, ha censurato la mancata assunzione di prova decisiva, segnatamente la audizione del cameriere della pizzeria che avrebbe dovuto confermare quanto dichiarato dal gestore dell'esercizio commerciale che, a sua volta, aveva confermato la versione dell'imputato.

Con il terzo, ha dedotto vizio della motivazione in ordine alla correlazione tra lo stato di ebbrezza e le cause del sinistro stradale, rilevando la insufficienza della mera violazione delle norme sulla circolazione stardale.

Infine, con il quarto motivo, ha dedotto violazione di legge quanto al diniego delle generiche, correlato -in maniera erronea, secondo il deducente - alla tesi sostenuta in giudizio circa la tempistica dell'assunzione delle sostanze alcoliche.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte d'appello ha precisato che la richiesta di rinnovazione istruttoria era intesa alla audizione del teste RAMADANI, già rinunciato dalla difesa, il quale avrebbe dovuto confermare la suindicata versione dell'imputato e del teste MANZI (nei confronti del quale il primo giudice aveva ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le sue valutazioni in ordine al delitto di falsa testimonianza).

La decisività di tale prova è stata però esclusa alla stregua del fatto che le dichiarazioni dell'imputato sul punto erano state incerte e quelle del MANZI ancor più titubanti.

Peraltro, la non credibilità della versione è stata valutata anche alla luce delle dichiarazioni del teste MARCHI della P.G., il quale aveva indicato in 15/20 minuti il lasso temporale tra l'intervento dei Carabinieri e la chiamata, circostanza confermata dal conducente del veicolo antagonista, Gianni [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che l'ambulanza era arrivata dopo circa 15 minuti e che, mentre era sdraiato a terra, aveva sentito dire che erano arrivati anche i Carabinieri.

Da ciò la Corte di merito ha inferito che l'imputato non aveva potuto, in quel breve lasso temporale, sincerarsi delle condizioni del [OSCURATO:PERSONA], spostare la propria auto, rimasta al centro della carreggiata, nel parcheggio, entrare all'interno della pizzeria del MANZI, farsi somministrare un primo caffè corretto e un bicchiere di liquore dal cameriere RAMADANI e, quindi, uscire nel piazzale ove era stato trovato dai carabinieri.

Quanto, poi, al tasso di concentrazione di alcol nel sangue, la Corte territoriale ha precisato, a risposta delle osservazioni difensive, che proprio l'elevato tasso riscontrato all'esame ematico confermava il superamento della soglia e rendeva non credibile la versione difensiva, atteso che l'esame era stato effettuato ben tre ore dopo il sinistro senza che l'imputato avesse avuto la possibilità di assumere altre bevande alcoliche, trattandosi di un livello di concentrazione che la sola assunzione di un caffè corretto e di un bicchierino di cognac non avrebbe potuto giustificare.

Alla luce di tali evidenze, dunque, la Corte ha ritenuto di non procedere alla rinnovazione istruttoria, atteso che il teste indicato, anche ove avesse rammentato, a distanza di ben quattro anni, di avere somministrato allo ZANOTTI del cognac, non sarebbe stato in grado di incrinare la solidità della prova aliunde raccolta.

Infine, quel giudice ha confermato il giudizio di non meritevolezza delle generiche, rilevando che gli argomenti agitati a difesa (doverosa osservanza dell'obbligo di fermarsi, doverosa sottoposizione all'accertamento del tasso alcolemico, presenza nel processo per proporre la tesi smentita dalle altre prove) non costituivano elementi a tal fine valorizzabili, opponendovi il grave pericolo per la circolazione stradale e le conseguenze ai danni del conducente del veicolo antagonista.

3. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati.

Le censure mosse a tali punti della decisione (prova della condotta ascritta e mancata assunzione di prova ritenuta decisiva) scontano con ogni evidenza il mancato, effettivo confronto con il percorso argomentativo sviluppato dai giudici del merito (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, rappresentato indefettibilnnente dal confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

La difesa ha proposto una lettura del dato probatorio alternativa rispetto a quella operata dai giudici in maniera conforme nel doppio grado di merito, con motivazione congrua, non manifestamente illogica e neppure contraddittoria.

Ciò vale anche per la decisione riguardante la mancata rinnovazione istruttoria, rispetto alla quale la decisione del giudice d'appello è perfettamente allineata ai principi più volte ribaditi da questa Corte di legittiità in ordine all'indispensabile requisito della decisività della prova richiesta (cfr., sez. 3, n. 9878 del 21/1/2020, Rv. 278670, in cui si è precisato che, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, c. 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante; n. 17678 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275447; sez. 5, n. 37195 del 11/7/2019, Rv. 277035, in cui si è affermato che la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente).

4. Il terzo motivo non può essere dedotto in questa sede poiché non ha formato oggetto di apposita censura in appello.

In ogni caso e risolutivamente, lo stesso è comunque manifestamente infindato, atteso che la difesa ha proposto una valutazione in ordine alla sussistenza della contestata aggravante che si fonda su una ricostruzione ermeneutica della norma di cui all'art. 186, c. 2-bis, codice strada, smentita dalla lettera della legge e dalla giusprudenza di legittimità.

L'art. 186 c. 2-bis, codice strada, infatti, non richiede l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma evoca unicamente il collegamento materiale tra il verificarsi dell'incidente e lo stato di alterazione dell'agente («Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale»), il maggior disvalore della condotta risiedendo proprio nella condizione di alterata reattività del conducente in stato di ebbrezza rispetto alla situazione di pericolo in cui egli si venga a trovare, riconducibile alla sua impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente, direttamente ricollegabile allo stato di alterazione psicofisica (cfr., in motivazione, sez. 4, n. 37573 del 17/12/2020, Rizza; sempre sull'aggravante in esame, vedi anche sez. 4 n. 36777 del 2/7/2015, Rv. 264419, in cui si è precisato che, per la sua configurabilità, è addirittura sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni).

Anche il quarto motivo è manifestamente infondato.

5. Anche il quarto motivo, infine, è manifestamente infondato.

Sul punto, va ricordato che, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201), rientrando già la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (cfr. sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (cfr. sez. 1 n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959).

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 8 febbraio 2022.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Pasquale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BERGAMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, con la quale ZANOTTI Ugo era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c), 2 -bis, codice stada (tasso pari a 1,78 g/I, in Clusone il 22/12/2016). 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dell'imputato (secondo le quali l'assunzione delle sostanze alcoliche sarebbe avvenuta dopo l'incidente) che si contesta, opponendovi la circostanza che il silenzio dell'imputato nell'immediatezza era da attribuirsi allo stato di choc, tenuto anche conto dell'elemento di riscontro rappresentato dalla distanza temporale tra incidente e accertamento. Con un secondo motivo, ha censurato la mancata assunzione di prova decisiva, segnatamente la audizione del cameriere della pizzeria che avrebbe dovuto confermare quanto dichiarato dal gestore dell'esercizio commerciale che, a sua volta, aveva confermato la versione dell'imputato. Con il terzo, ha dedotto vizio della motivazione in ordine alla correlazione tra lo stato di ebbrezza e le cause del sinistro stradale, rilevando la insufficienza della mera violazione delle norme sulla circolazione stardale. Infine, con il quarto motivo, ha dedotto violazione di legge quanto al diniego delle generiche, correlato -in maniera erronea, secondo il deducente - alla tesi sostenuta in giudizio circa la tempistica dell'assunzione delle sostanze alcoliche. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello ha precisato che la richiesta di rinnovazione istruttoria era intesa alla audizione del teste RAMADANI, già rinunciato dalla difesa, il quale avrebbe dovuto confermare la suindicata versione dell'imputato e del teste MANZI (nei confronti del quale il primo giudice aveva ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le sue valutazioni in ordine al delitto di falsa testimonianza). La decisività di tale prova è stata però esclusa alla stregua del fatto che le dichiarazioni dell'imputato sul punto erano state incerte e quelle del MANZI ancor più titubanti. Peraltro, la non credibilità della versione è stata valutata anche alla luce delle dichiarazioni del teste MARCHI della P.G., il quale aveva indicato in 15/20 minuti il lasso temporale tra l'intervento dei Carabinieri e la chiamata, circostanza confermata dal conducente del veicolo antagonista, Gianni [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che l'ambulanza era arrivata dopo circa 15 minuti e che, mentre era sdraiato a terra, aveva sentito dire che erano arrivati anche i Carabinieri. Da ciò la Corte di merito ha inferito che l'imputato non aveva potuto, in quel breve lasso temporale, sincerarsi delle condizioni del [OSCURATO:PERSONA], spostare la propria auto, rimasta al centro della carreggiata, nel parcheggio, entrare all'interno della pizzeria del MANZI, farsi somministrare un primo caffè corretto e un bicchiere di liquore dal cameriere RAMADANI e, quindi, uscire nel piazzale ove era stato trovato dai carabinieri. Quanto, poi, al tasso di concentrazione di alcol nel sangue, la Corte territoriale ha precisato, a risposta delle osservazioni difensive, che proprio l'elevato tasso riscontrato all'esame ematico confermava il superamento della soglia e rendeva non credibile la versione difensiva, atteso che l'esame era stato effettuato ben tre ore dopo il sinistro senza che l'imputato avesse avuto la possibilità di assumere altre bevande alcoliche, trattandosi di un livello di concentrazione che la sola assunzione di un caffè corretto e di un bicchierino di cognac non avrebbe potuto giustificare. Alla luce di tali evidenze, dunque, la Corte ha ritenuto di non procedere alla rinnovazione istruttoria, atteso che il teste indicato, anche ove avesse rammentato, a distanza di ben quattro anni, di avere somministrato allo ZANOTTI del cognac, non sarebbe stato in grado di incrinare la solidità della prova aliunde raccolta. Infine, quel giudice ha confermato il giudizio di non meritevolezza delle generiche, rilevando che gli argomenti agitati a difesa (doverosa osservanza dell'obbligo di fermarsi, doverosa sottoposizione all'accertamento del tasso alcolemico, presenza nel processo per proporre la tesi smentita dalle altre prove) non costituivano elementi a tal fine valorizzabili, opponendovi il grave pericolo per la circolazione stradale e le conseguenze ai danni del conducente del veicolo antagonista. 3. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati. Le censure mosse a tali punti della decisione (prova della condotta ascritta e mancata assunzione di prova ritenuta decisiva) scontano con ogni evidenza il mancato, effettivo confronto con il percorso argomentativo sviluppato dai giudici del merito (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, rappresentato indefettibilnnente dal confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). La difesa ha proposto una lettura del dato probatorio alternativa rispetto a quella operata dai giudici in maniera conforme nel doppio grado di merito, con motivazione congrua, non manifestamente illogica e neppure contraddittoria. Ciò vale anche per la decisione riguardante la mancata rinnovazione istruttoria, rispetto alla quale la decisione del giudice d'appello è perfettamente allineata ai principi più volte ribaditi da questa Corte di legittiità in ordine all'indispensabile requisito della decisività della prova richiesta (cfr., sez. 3, n. 9878 del 21/1/2020, Rv. 278670, in cui si è precisato che, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, c. 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante; n. 17678 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275447; sez. 5, n. 37195 del 11/7/2019, Rv. 277035, in cui si è affermato che la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente). 4. Il terzo motivo non può essere dedotto in questa sede poiché non ha formato oggetto di apposita censura in appello. In ogni caso e risolutivamente, lo stesso è comunque manifestamente infindato, atteso che la difesa ha proposto una valutazione in ordine alla sussistenza della contestata aggravante che si fonda su una ricostruzione ermeneutica della norma di cui all'art. 186, c. 2-bis, codice strada, smentita dalla lettera della legge e dalla giusprudenza di legittimità. L'art. 186 c. 2-bis, codice strada, infatti, non richiede l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma evoca unicamente il collegamento materiale tra il verificarsi dell'incidente e lo stato di alterazione dell'agente («Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale»), il maggior disvalore della condotta risiedendo proprio nella condizione di alterata reattività del conducente in stato di ebbrezza rispetto alla situazione di pericolo in cui egli si venga a trovare, riconducibile alla sua impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente, direttamente ricollegabile allo stato di alterazione psicofisica (cfr., in motivazione, sez. 4, n. 37573 del 17/12/2020, Rizza; sempre sull'aggravante in esame, vedi anche sez. 4 n. 36777 del 2/7/2015, Rv. 264419, in cui si è precisato che, per la sua configurabilità, è addirittura sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni). Anche il quarto motivo è manifestamente infondato. 5. Anche il quarto motivo, infine, è manifestamente infondato. Sul punto, va ricordato che, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201), rientrando già la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (cfr. sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (cfr. sez. 1 n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959). 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 8 febbraio 2022. Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 09003/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris