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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 30641/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.737 R.G. anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimato avverso l’ordinanza depositatail 2 settembre 2022 del Giudice di pace di Torino; e sul ricorso iscritto al n. 2819 R.G. anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

I–RG 737/2023 e 2819 /2023 camera di consiglio15.9.2023 Vaglio, domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimato avverso l’ordinanza del 13 settembre 2022 del Tribunale di Torino.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15settembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― La vicenda che interessa può riassumersi nei termini che seguono.

BeulHiba Mouldi, cittadino tunisino, era giunto a Lampedusa il 28 agosto 2022 a bordo di un natante insieme ad altri connazionali; in quella stessa data erastato redatto il foglio notizie allegato alla richiesta di convalida del trasferimento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Torino.

Trasferito presso l'hotspot dell'isola , era stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e il 31 agosto 2022, insieme ai connazionali sbarcati con lui, era stato condotto presso gli uffici della Questura di Agrigento dove aveva sottoscritto un secondo foglio notizie e ricevuto la notifica del decreto di respingimento; contestualmente era stato emesso il decreto di trattenimento pressoil nominato centro per i rimpatri. [OSCURATO:PERSONA] di Torino aveva quindi richiesto la convalida del trattenimento al Giudice di pace del capoluogo piemontese , il quale aveva pronunciato ilsuo provvedimento il 2 settembre 20 22 .

Il 12 settembre 2022 il Questore aveva poi richiesto la convalida di un secondo decreto di trattenimento a seguito della proposizione della domanda di protezione internazionale del ricorrente: e ciò a norma dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015.

Con l’ordinanza del 13 Sez.

I–RG 737/2023 e 2819 /2023 camera di consiglio15.9.2023 settembre 2022, qui impugnata, il Tribunale di Torino ha convalidato il provvedimento di trattenimento.

2. ― Avverso i due provvedimenti di convalida sono stati proposti due ricorsi per cassazione: il primo si basasu due motivi, il secondo su uno.

Il Ministero dell’interno non ha rassegnato difese.Parte ricorrente ha depositato due memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― I due giudizi, intercorrenti tra le medesime parti e vertenti sudue decreti di trattenimento pronunciati con riferimento a un unico provvedimento di respingimento, vanno riuniti per ragioni di connessione.

2. ― Il primo motivo del primo ricorso denuncia la violazione degli artt. 10, comma4 e 10 ter d.lgs. n. 286/ 19 98 e 8 dir. 2013/32/UE ; si deduce la manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto avendo riguardo alla mancata informativa in merito alla possibilità dirichiedere la protezione internazionale.

Viene dedotto che non era stata fornita alcuna prova quanto all’adempimento, da parte dell’autorità competente, dell’obbligo avente ad oggetto la detta informativa.

In particolare, i due fogli notizie non re cavano alcuna attestazione in tal senso.

Col secondo mezzo del primo ricorso si lamenta la violazione degli artt. 10, comma4, e 10 ter d.lgs. n. 286/ 19 98 e 8 dir. 2013/32/UE , nonché dell’art. 4, Protocollo 4 , della CEDU: si invoca il divieto di espulsioni collettive e si di duole della natura seriale del decreto di respingimento.

Si deduce che ilprovvedimento di respingimento di cui era destinatario il ricorrenteesigeva un esame ragionevole e oggettivo della situazione individuale dell’istante e dei ventuno connazionali sbarcati il medesimo giorno, profilandosi, altrimenti, la fattispecie dell’espulsionecollettiva di cui al cit. art. 4 del Protocollo n. 4 della CEDU.

Col secondo ricorso è svolta una censura che , a partire dalla Sez.

I–RG 737/2023 e 2819 /2023 camera di consiglio15.9.2023 rubrica, è sovrappon ibile a l primo mezzo dell’impugnazio ne precedentemente svolta.

3. ― Sulle questioni implicate dal primo motivo del primo ricorso e dal secondo ricorso questa Sezione, con ordinanze 27 luglio 2023, n. 22806 e 4 agosto 2023, n. 23843, ha disposto la rimessione alla pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico delle stesse.

Si rende pertanto opportuno attendere la decisione che verrà assunta nella pubblica udienza con il più ampio dispiegarsi del contraddittorio processuale e la partecipazione anche del Procuratore Generale.

La causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione sui ricorsi sopra indicati rimessi alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte riunisce il ricorso rubricato al n. 2819/2023 R.G. al ricorso iscritto al n. 737/2023 R.G. e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.737 R.G. anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimato avverso l’ordinanza depositatail 2 settembre 2022 del Giudice di pace di Torino; e sul ricorso iscritto al n. 2819 R.G. anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 737/2023 e 2819 /2023 camera di consiglio15.9.2023 Vaglio, domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimato avverso l’ordinanza del 13 settembre 2022 del Tribunale di Torino. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15settembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― La vicenda che interessa può riassumersi nei termini che seguono. BeulHiba Mouldi, cittadino tunisino, era giunto a Lampedusa il 28 agosto 2022 a bordo di un natante insieme ad altri connazionali; in quella stessa data erastato redatto il foglio notizie allegato alla richiesta di convalida del trasferimento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Torino. Trasferito presso l'hotspot dell'isola , era stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e il 31 agosto 2022, insieme ai connazionali sbarcati con lui, era stato condotto presso gli uffici della Questura di Agrigento dove aveva sottoscritto un secondo foglio notizie e ricevuto la notifica del decreto di respingimento; contestualmente era stato emesso il decreto di trattenimento pressoil nominato centro per i rimpatri. [OSCURATO:PERSONA] di Torino aveva quindi richiesto la convalida del trattenimento al Giudice di pace del capoluogo piemontese , il quale aveva pronunciato ilsuo provvedimento il 2 settembre 20 22 . Il 12 settembre 2022 il Questore aveva poi richiesto la convalida di un secondo decreto di trattenimento a seguito della proposizione della domanda di protezione internazionale del ricorrente: e ciò a norma dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015. Con l’ordinanza del 13 Sez. I–RG 737/2023 e 2819 /2023 camera di consiglio15.9.2023 settembre 2022, qui impugnata, il Tribunale di Torino ha convalidato il provvedimento di trattenimento. 2. ― Avverso i due provvedimenti di convalida sono stati proposti due ricorsi per cassazione: il primo si basasu due motivi, il secondo su uno. Il Ministero dell’interno non ha rassegnato difese.Parte ricorrente ha depositato due memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I due giudizi, intercorrenti tra le medesime parti e vertenti sudue decreti di trattenimento pronunciati con riferimento a un unico provvedimento di respingimento, vanno riuniti per ragioni di connessione. 2. ― Il primo motivo del primo ricorso denuncia la violazione degli artt. 10, comma4 e 10 ter d.lgs. n. 286/ 19 98 e 8 dir. 2013/32/UE ; si deduce la manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto avendo riguardo alla mancata informativa in merito alla possibilità dirichiedere la protezione internazionale. Viene dedotto che non era stata fornita alcuna prova quanto all’adempimento, da parte dell’autorità competente, dell’obbligo avente ad oggetto la detta informativa. In particolare, i due fogli notizie non re cavano alcuna attestazione in tal senso. Col secondo mezzo del primo ricorso si lamenta la violazione degli artt. 10, comma4, e 10 ter d.lgs. n. 286/ 19 98 e 8 dir. 2013/32/UE , nonché dell’art. 4, Protocollo 4 , della CEDU: si invoca il divieto di espulsioni collettive e si di duole della natura seriale del decreto di respingimento. Si deduce che ilprovvedimento di respingimento di cui era destinatario il ricorrenteesigeva un esame ragionevole e oggettivo della situazione individuale dell’istante e dei ventuno connazionali sbarcati il medesimo giorno, profilandosi, altrimenti, la fattispecie dell’espulsionecollettiva di cui al cit. art. 4 del Protocollo n. 4 della CEDU. Col secondo ricorso è svolta una censura che , a partire dalla Sez. I–RG 737/2023 e 2819 /2023 camera di consiglio15.9.2023 rubrica, è sovrappon ibile a l primo mezzo dell’impugnazio ne precedentemente svolta. 3. ― Sulle questioni implicate dal primo motivo del primo ricorso e dal secondo ricorso questa Sezione, con ordinanze 27 luglio 2023, n. 22806 e 4 agosto 2023, n. 23843, ha disposto la rimessione alla pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico delle stesse. Si rende pertanto opportuno attendere la decisione che verrà assunta nella pubblica udienza con il più ampio dispiegarsi del contraddittorio processuale e la partecipazione anche del Procuratore Generale. La causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione sui ricorsi sopra indicati rimessi alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte riunisce il ricorso rubricato al n. 2819/2023 R.G. al ricorso iscritto al n. 737/2023 R.G. e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in da
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