CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 39689/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Ritenuto che il ricorso contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione sia stato presentato oltre il termine massimo di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata è stata notificata il 17 giugno 2025 al difensore, sia in proprio che quale domiciliatario eletto, il termine scadeva il 2 luglio 2025 (giorno di mercoledì), il ricorso è stato presentato 1'8 luglio 2025; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il p siden