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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2010

ECLI:EU:T:2010:80
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 9 marzo 2010 – [OSCURATO:PERSONA]-Information / UAMI ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑15/09) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 32, 37, 44) Oggetto Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 18 novembre 2008 (procedimento R 70/2006 4), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] come marchio comunitario.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: Européenne de traitement de l’Information ([OSCURATO:PERSONA]-Information) Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 35, 36, 37, 38 e 42 – domanda n. 4 114 864 Decisione dell’esaminatore: Diniego della domanda di registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 18 novembre 2008 (procedimento R 70/2006 4) è annullata. 2) L’UAMI sopporterà quattro quinti delle spese esposte dalle parti dinanzi al Tribunale. 3) L’Européenne de traitement de l’information ([OSCURATO:PERSONA]-Information) sopporterà un quinto delle spese esposte dalle parti dinanzi al Tribunale. 4) L’UAMI sopporterà le spese indispensabili sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 9 marzo 2010 – [OSCURATO:PERSONA]-Information / UAMI ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑15/09) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 32, 37, 44) Oggetto Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 18 novembre 2008 (procedimento R 70/2006 4), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] come marchio comunitario. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: Européenne de traitement de l’Information ([OSCURATO:PERSONA]-Information) Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 35, 36, 37, 38 e 42 – domanda n. 4 114 864 Decisione dell’esaminatore: Diniego della domanda di registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 18 novembre 2008 (procedimento R 70/2006 4) è annullata. 2) L’UAMI sopporterà quattro quinti delle spese esposte dalle parti dinanzi al Tribunale. 3) L’Européenne de traitement de l’information ([OSCURATO:PERSONA]-Information) sopporterà un quinto delle spese esposte dalle parti dinanzi al Tribunale. 4) L’UAMI sopporterà le spese indispensabili sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI.
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