Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2010
ECLI:EU:T:2010:80
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 9 marzo 2010 – [OSCURATO:PERSONA]-Information / UAMI ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑15/09)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]
– Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento
del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 32, 37, 44)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 18 novembre 2008 (procedimento R 70/2006 4), concernente
una domanda di registrazione del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Européenne de traitement de l’Information ([OSCURATO:PERSONA]-Information)
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 35, 36, 37, 38 e 42 – domanda
n. 4 114 864
Decisione dell’esaminatore:
Diniego della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) 18 novembre 2008 (procedimento R 70/2006 4) è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà quattro quinti delle spese esposte dalle parti dinanzi al Tribunale.
3)
L’Européenne de traitement de l’information ([OSCURATO:PERSONA]-Information) sopporterà un quinto delle spese esposte dalle parti dinanzi
al Tribunale.
4)
L’UAMI sopporterà le spese indispensabili sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
dell’UAMI.