CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 35069/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16810-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16810/2018 Cron. Rep. Ud.21/11/2023 CC avverso la sentenza n. 965/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/12/2017 R.G.N. 791/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO -che, con sentenza del 12 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Prato e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente alle illegittime condotte riconducibili ad una ipotesi di mobbing subite tra il settembre 2012 ed il marzo 2013 allorché prestava servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” di Prato da alcuni dirigenti del medesimo; -che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto le condotte di cui la [OSCURATO:PERSONA] era stata fatta oggetto, concretatesi in reiterate richieste di attenersi alle procedure ed alle disposizioni organizzative, espresse per di più in modi cortesi stando a quanto emerso dalla documentazione in atti, si giustificavano in un contesto di avvertito disagio per la comprovata inidoneità della [OSCURATO:PERSONA] a ricoprire proficuamente gli incarichi affidati, così da escludere il configurarsi delle stesse in termini di illegittima aggressione del lavoratore, in quanto espressione di immotivata prevaricazione; -che per la cassazione di tale decisione ricorre la [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il MIUR; CONSIDERATO -che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., lamenta l’incongruità dell’iter logico-giuridico attraverso cui la Corte territoriale è pervenuta al proprio pronunciamento, con l’assumere l’oggettiva inadeguatezza della ricorrente allo svolgimento dei compiti assegnati quale ragione giustificatrice delle dinamiche conflittuali all’interno del contesto lavorativo anziché, come imporrebbe l’invalsa lettura dell’invocata norma, quale conseguenza dell’ambiente stressogeno indotto dalle condotte tenute dai dirigenti dell’Istituto; -che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente denuncia il carattere apparente della motivazione dell’impugnata sentenza, a suo dire inficiata, quanto alla stessa ricostruzione del fatto storico, dalla mancata considerazione delle prove testimoniali escusse e dal mancato completamento dell’istruttoria anche per quel che riguarda la mancata ammissione della CTU; -che con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente imputa alla Corte l’erroneo apprezzamento degli elementi di prova acquisiti in sede istruttoria, attestanti, a suo dire, il carattere vessatorio delle condotte e, di conseguenza, la natura colposa delle condotte poste in essere a suo danno; -che, tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, risolvendosi le censure sollevate dalla ricorrente nell’opporre una propria versione della vicenda lavorativa prospettata al pronunciamento della Corte territoriale, pronunciamento che, sulla base di una corretta lettura dell’art. 2087 c.c., tale da escludere l’apprestamento di una garanzia di benessere assoluto del lavoratore, viceversa limitata alla repressione di dinamiche conflittuali connotate da immotivata e gratuita prevaricazione, la Corte ha espresso all’esito di un accertamento istruttorio la cui consistenza e valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice e, in quanto idoneo sul piano logico giuridico a sostenere la ratio decidendi su cui il giudizio si fonda, insindacabile in questa sede; -che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; -le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso