CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 48258/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 10/11/2022, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato quella emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 15 giugno 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di resistenza e di oltraggio a pubblico ufficiale. 2. Ricorre l'imputato con atto del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: 2.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 178, lett. c), 179, 185, 420- bis e 420- ter cod.proc. pen. Come già dedotto nei motivi di appello, il giudizio di primo grado è nullo perché l'imputato, ai tempi detenuto, non è stato tradotto alle udienze del 17 febbraio 2020 e del 15 giugno 2022, in cui il processo veniva rispettivamente istruito e discusso, per essere quindi definito con sentenza. Alla precedente udienza del 18 ottobre 2019, Miftari aveva reso all'Ufficio matricola del carcere dichiarazione di rinuncia a presenziare, ma riferita a quella sola udienza, espressamente richiamata nella modulistica predisposta dall'Ufficio matricola della struttura carceraria. La traduzione del detenuto alle udienze successive era dunque doverosa, essendo stato reso noto al Giudice il suo stato detentivo. L'assunto per cui l'imputato avrebbe l'onere della chiarezza nelle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni - come si legge nella sentenza impugnata - non legittima la soluzione adottata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata posto che, nella specie, detto onere è stato esaustivamente assolto con la dichiarazione resa. 3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla memoria versata in atti. 4. All'udienza odierna il difensore, che aveva richiesto la trattazione orale - già impedito alla precedente udienza del 7 luglio 2023 - ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia alla trattazione orale, in cui insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla lettura dell'incartamento processuale, accessibile in questa Sede di legittimità essendo stato dedotto un "error in procedendo" (così come sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che all'udienza del 18 ottobre 2019 l'imputato, detenuto in carcere, rinunziava a presenziare con dichiarazione resa alla Direzione carceraria ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. su modulo predisposto dallo stesso Ufficio. 3. Alla stregua della sequenza degli atti del procedimento, come correttamente ricostruita dal difensore, l'imputato risultava dunque legittimamente impedito alle udienze successive a quella a cui la rinuncia si riferisce, in cui non ne fu disposta la traduzione. Da nessuna disposizione normativa si evince, invero, che gli effetti della rinuncia a comparire - nella specie riferita espressamente alla udienza del 18 ottobre 2019 - permangono, come invece ritenuto dai Giudici di merito, fino a quando l'imputato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di revocare la relativa dichiarazione. 4. Lo svolgimento del processo in assenza dell'imputato, a fronte di un legittimo impedimento a comparire tempestivamente comunicato, ha determinato la nullità assoluta del giudizio, per lesione del diritto di intervento, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 185 cod. proc. pen., ciò che determina la necessità di regressione del procedimento nella fase in cui la nullità si è verificata. 5. Vanno disposti, conseguentemente, l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado e la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che procedeva quando si è verificata la causa di nullità - per nuovo giudizio, a norma dell'art. 604 cod. proc. pen., come modificato, da ultimo, dall'art. 34, d.ls. 10 ottobre 2022, n. 150. P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata ed annulla altresì la sentenza n. 294 emessa il 15 giugno 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rinviando al predetto Tribunale per nuovo giudizio. Roma, 19 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] R.ccio [OSCURATO:PERSONA] in