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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024

Cassazione n. 27901/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 5673/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso e ribaditi con la memoria pervenuta il 23 maggio 2024 in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine: alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); alla penale responsabilità ed, in particolare, alla sussistenza dell'elemento costitutivo delle "più persone" oltre alla effettiva pronuncia da parte del ricorrente delle espressioni oltraggiose oggetto del capo di imputazione (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere estésore [OSCURATO:PERSONA] d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 5673/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso e ribaditi con la memoria pervenuta il 23 maggio 2024 in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine: alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); alla penale responsabilità ed, in particolare, alla sussistenza dell'elemento costitutivo delle "più persone" oltre alla effettiva pronuncia da parte del ricorrente delle espressioni oltraggiose oggetto del capo di imputazione (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere estésore [OSCURATO:PERSONA] d
Sentenza Cassazione n. 27901/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris