CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 1987
Cassazione n. 33381/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/01/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/03/1977 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 18/10/2021 che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Patti emessa in data 15/06/2020, con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi A) (artt.110 e 648 cod. pen.) e B) (artt. 110 e 640 cod. pen.). Al riguardo, i ricorrenti propongono due distinti ricorsi, con cui deducono motivi sovrapponibili, che ne rendono opportuna la trattazione congiunta. 1.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione. Il motivo è privo di concreta specificità e pertinenza censoria. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il motivo è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 1.2. violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per il delitto di cui al capo A) della rubrica. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione è smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di colpevolezza per il delitto di ricettazione, sicché la pretesa violazione della legge sostanziale si traduce in enunciati basati sulla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile in sede di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto provati i fatti oggetto dell'imputazione sub A) sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute soggettivamente ed oggettivamente attendibili, e del riconoscimento fotografico degli odierni ricorrenti effettuato dalla stessa parte lesa. In tal senso, la pronuncia oggetto di* gravame risulta aver fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, 2 cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Peraltro, la Corte territoriale ha ritenuto integrato l'elemento oggettivo della fattispecie di ricettazione rilevando come il bene (costituito da un carnet di dieci assegni) impiegato dai ricorrenti nella transazione commerciale con la persona offesa risultava "certamente proveniente da delitto", a nulla valendo la sussistenza di una denuncia di smarrimento avente riguardo al suddetto bene, posto che "l'appropriazione del carnet è intervenuta certamente prima che i responsabili della banca si avvedessero della mancanza dello stesso" (pag. 3 della pronuncia impugnata). Quanto all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, logicamente i giudici di merito hanno ricavato la conoscenza dell'illecita provenienza del carnet dalla mancata giustificazione in ordine alle modalità di acquisto del possesso del bene, nonché dalle modalità dell'impiego dello stesso nei rapporti commerciali con la parte lesa (pag. 4 della pronuncia impugnata). In tal senso, il percorso argomentativo adottato dalla Corte territoriale risulta conforme al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713). Nel resto, le doglianze sono vietate in sede di legittimità in quanto meramente riproduttive di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui i ricorrenti non si confrontano. 1.3. violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per il delitto di cui al capo B) della rubrica. Il motivo è manifestamente infondato in quanto i vizi dedotti sono smentiti dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di colpevolezza dei ricorrenti per il delitto di truffa, con la conseguenza che l'asserita violazione di legge si traduce in enunciati fondati sulla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile in sede di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha logicamente valorizzato le modalità della condotta posta in essere dai ricorrenti (l'impiego di assegno non negoziabili nella transazione commerciale con la persona offesa, l'utilizzo di un falso nome da parte di uno dei ricorrenti, corrispondente alla denominazione riportata sul timbro apposto sugli assegni, l'ostentata disponibilità dell'intero carnet di assegni da parte dei prevenuti volta a rassicurare la persona offesa circa la propria solvibilità, l'indicazione di un contatto telefonico rivelatosi non più raggiungibile a seguito dell'adempimento della prestazione da parte della vittima), ritenuta integrativa degli artifici e raggiri e sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. (pag. 4 della sentenza impugnata). Peraltro, in tal senso risulta priva di rilievo la circostanza che la persona offesa non abbia prestato diligenza e/o cautela nell'ambito dell'operazione commerciale incriminata, in quanto ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri (Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, Rv. 278230). 1.4. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di prova sulla identificazione dell'imputato. Il motivo è manifestamente infondato in quanto i vizi dedotti risultano palesemente smentiti dagli atti processuali richiamati nella parte motiva della pronuncia impugnata, che peraltro risulta connotata da lineare e coerente logicità in punto di valutazione delle prove a carico dei ricorrenti. In particolare, correttamente la Corte territoriale ha individuato i due imputati nei soggetti autori delle condotte incriminate sulla scorta del riconoscimento fotografico effettuato in termini di certezza dalla parte offesa, la cui rilevanza probatoria è stata logicamente valutata alla luce dell'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa. In tal senso, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini costituisce una prova atipica, la 'cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto (Sez. 6, n. 17103 del 31/20/2018, Rv. 275548). 1.5. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena.Il motivo è manifestamente infondato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta sorretto da motivazione congrua e scevra da vizi logici, posto che la Corte territoriale valorizza plurimi elementi ostativi alla concessione del beneficio, quali i precedenti penali di cui sono gravati entrambi gli imputati, l'estrema gravità del fatto di reato commesso (sia per il valore dei beni sia per le articolate modalità della condotta) e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili. Peraltro, in tal senso rileva precisare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Inoltre, la motivazione della pronuncia impugnata da conto di come la determinazione della pena è stata effettuata alla luce dei criteri dettati dall'art.133 cod. pen., in particolare avendo riguardo alle modalità del fatto, al danno cagionato ed ai precedenti penali dei prevenuti, e tanto basta a ritenere adempiuto l'obbligo motivazionale riconosciuto al giudice di merito in punto di trattamento sanzionatorio. Peraltro, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 2. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr