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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 09392/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in premessa, la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale con la quale è stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso il difensore del ricorrente, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) comma 1 cod.proc.pen., l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale in relazione all' art. 111 comma 4 Cost.

Si duole, in particolare, della ritenuta utilizzabilità della relazione tecnica dei R.I.S., considerata dai giudici d'appello erroneamente parte integrante della documentazione fotografica.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ex. art. 606 comma 1 lettera e) cod.proc.pen., la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, che peraltro sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

2. Quanto al primo motivo di ricorso, corretto è l'argomento della Corte d'Appello secondo cui la relazione tecnica dei R.I.S. è considerata parte integrante della documentazione fotografica e, pertanto, ricompresa nel provvedimento di acquisizione in dibattimento, senza opposizione della difesa, così come risulta dai verbali di udienza.

Va rilevato inoltre che della relazione sono state utilizzate le prove documentali, mentre l'affermazione della penale responsabilità del Curreli si fonda principalmente sul riconoscimento dello stesso operato dal carabiniere Puddu, intervenuto sul luogo del furto.

3. Quanto alla recidiva, si rileva che la Corte territoriale ne ha ritenuto la sussistenza valutando la circostanza che il Curreli ha numerosi precedenti penali, anche specifici, con condanne per reati commessi sino al 2014.

Si tratta di motivazione congrua e sufficiente rispetto alle argomentazioni oggetto del motivo di appello, giacché con l'impugnazione l'imputato si era limitato ad allegare la sussistenza di condizioni per escludere la recidiva contestata, tenuto conto del notevole arco temporale intercorso dall'ultimo precedente.

D'altronde, le argomentazioni della Corte territoriale evidenziano che la valutazione non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 novembre 2021 Il consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in premessa, la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale con la quale è stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Contro la sentenza ha proposto ricorso il difensore del ricorrente, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) comma 1 cod.proc.pen., l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale in relazione all' art. 111 comma 4 Cost. Si duole, in particolare, della ritenuta utilizzabilità della relazione tecnica dei R.I.S., considerata dai giudici d'appello erroneamente parte integrante della documentazione fotografica. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ex. art. 606 comma 1 lettera e) cod.proc.pen., la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, che peraltro sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, corretto è l'argomento della Corte d'Appello secondo cui la relazione tecnica dei R.I.S. è considerata parte integrante della documentazione fotografica e, pertanto, ricompresa nel provvedimento di acquisizione in dibattimento, senza opposizione della difesa, così come risulta dai verbali di udienza. Va rilevato inoltre che della relazione sono state utilizzate le prove documentali, mentre l'affermazione della penale responsabilità del Curreli si fonda principalmente sul riconoscimento dello stesso operato dal carabiniere Puddu, intervenuto sul luogo del furto. 3. Quanto alla recidiva, si rileva che la Corte territoriale ne ha ritenuto la sussistenza valutando la circostanza che il Curreli ha numerosi precedenti penali, anche specifici, con condanne per reati commessi sino al 2014. Si tratta di motivazione congrua e sufficiente rispetto alle argomentazioni oggetto del motivo di appello, giacché con l'impugnazione l'imputato si era limitato ad allegare la sussistenza di condizioni per escludere la recidiva contestata, tenuto conto del notevole arco temporale intercorso dall'ultimo precedente. D'altronde, le argomentazioni della Corte territoriale evidenziano che la valutazione non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 novembre 2021 Il consigliere es
Sentenza Cassazione n. 09392/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris