CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 1968
Cassazione n. 33566/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1968 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile avv.to Tranfo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o il rigetto dello stesso e la condanna alle spese; Udito il difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 9 maggio 2022, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma del 18 gennaio 2018, dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato di appropriazione indebita estinto per prescrizione, confermando la condanna dello stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione nell'interesse dell'Azzarone l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che deduceva, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. essendo la parte civile costituita in giudizio mediante procura non valida a tale fine; si richiedeva, infatti, l'allegazione della delibera assembleare che autorizzava l'amministratore di condominio al rilascio della stessa procura ad un legale che rappresentasse in giudizio il condominio, mentre nella fattispecie in esame la procura era priva della delibera assembleare richiesta; in particolare l'unica delibera condominiale sussistente investiva la sola legittimazione del nuovo amministratore di condominio al deposito di un esposto nei confronti del precedente amministratore e non anche alla successiva costituzione della parte civile in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 In ricorso è manifestamente infondato e del tutto reiterativo di questioni già affrontate e correttamente risolte dalla corte di appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Al riguardo, infatti, la corte di appello ha correttamente rilevato come nell'assemblea condominiale del 2 luglio 2014 nella delibera con cui si delegava il nuovo amministratore a presentare la querela nei confronti del precedente amministratore veniva fatto espresso riferimento alla successiva costituzione del condominio in giudizio per il relativo risarcimento del danno. Si trattava, dunque, di una espressa delega rilasciata all'amministratore di condominio avente specificamente ad oggetto la costituzione di parte civile nel successivo giudizio ai fini risarcitori, così che la doglianza ripropone aspetti già decisi ed appare reiterativa e manifestamente infondata. Peraltro occorre anche considerare come, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'amministratore di condominio può esercitare nel giudizio penale l'azione civile per il risarcimento dei danni subiti dal condominio, senza che sia all'uopo necessario uno specifico mandato assembleare, giacché egli è titolare "ex lege" di un potere rappresentativo comprendente tutte le azioni volte a realizzare la tutela dei diritti sulle parti comuni dell'edificio (Sez. 4, n. 3320 del 12/12/2014, Rv. 262124 - 01). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si determina equitativamente in euro seimila. La maggiore somma disposta si impone ritenuti e valutati i gravi profili di colpa emergenti dal ricorso che ha attestato l'assenza di una indicazione nella delibera assembleare viceversa presente e già attestata dalla corte di appello, così che l'impugnazione risulta avere imposto la trattazione di un ulteriore grado di giudizio su aspetti totalmente reiterativi e manifestamente infondati. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro seimila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile condominio Roma via Pallante 27 in persona del legale rappr. p.t. che liquida in complessivi C 3680,00 oltre accessori di legge.Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 23 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]. IL PRESIDENTE p lo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]