CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2021
Cassazione n. 40629/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 16623-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] MAllINI 142, 2021 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 1987 PENNISI, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], CONSIGLIO ELISABETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCHILIRO' MICHELINA; - intimati - avverso la sentenza n. 170/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 31/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Catania, accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarò gli appellanti proprietari pro quota di uno stacco di terreno e condannò il Virlinzi al rilascio del fondo; che con rituale atto del 6/9/2021 il ricorrente ha rinunziato al ricorso e la predetta rinunzia è stata accettata dalla controparte, la quale ha controfirmato l'atto; che a ciò consegue, a mente dell'art. 391, cod. proc. civ., l'estinzione del processo senza statuizione sulle spese; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia. Così deciso in Roma il 15 settembre 2021. 16