CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 03588/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
neamente dal territorio italiano costituiva circostanza di valenza neutra per i fini qui di interesse e, infine, che la Saracini risultava del tutto incensurata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte d’Appello ha reso una motivazione che risulta immune da vizi in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo richiamato in maniera puntuale gli elementi considerati ai fini dell’emissione di una prognosi negativa circa il futuro comportamento dell’imputata – rinvenuti, in particolare, nell’elevato numero di reati di truffa commessi (dovendosi considerare, per i fini di interesse, anche quelli dichiarati estinti per remissione di querela), del fatto che i detti reati erano stati posti in essere nel corso di un consistente arco di tempo, della circostanza che l’imputata si era resa irreperibile abbandonando il territorio nazionale, con ciò causando la sospensione del processo ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. - e avendo tratto da tali elementi conseguenze improntate a logica. Non appare, invero, manifestamente illogico l’avere ritenuto collegato a ragioni di opportunità processuale l’avvenuto risarcimento del danno in favore di alcune delle persone offese, né l’avere ritenuto di connotazione negativa il fatto che la Saracini, nel corso del processo, si fosse resa irreperibile. Del resto, risulta meramente assertiva l’affermazione dell’imputata secondo la quale la stessa si sarebbe determinata a commettere i contestati reati di truffa in ragione di insorte difficoltà economiche che l’avrebbero afflitta per un certo periodo. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; la ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente