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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 35566/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati con riguardo alla addotta mancata comunicazione delle conclusioni del PG (comunicate alla parte in data 11 dicembre 2023 come indicato nel verbale del 12 febbraio 2024 e riscontrato dalla disamina degli atti: vedi notifica resa a mezzo pec anche al difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]); in relazione ai temi della idoneità oppositiva della condotta valorizzata a sostegno della resistenza ex ad 337 cp e al profilo delle più persone presenti in ordine al reato di cui all'art 341 bis cp e e con riguardo alla misura della pena irrogata e alle generiche denegate, trattandosi di aspetti già adèguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere i relativi giudizi non sindacabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 4 luglio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati con riguardo alla addotta mancata comunicazione delle conclusioni del PG (comunicate alla parte in data 11 dicembre 2023 come indicato nel verbale del 12 febbraio 2024 e riscontrato dalla disamina degli atti: vedi notifica resa a mezzo pec anche al difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]); in relazione ai temi della idoneità oppositiva della condotta valorizzata a sostegno della resistenza ex ad 337 cp e al profilo delle più persone presenti in ordine al reato di cui all'art 341 bis cp e e con riguardo alla misura della pena irrogata e alle generiche denegate, trattandosi di aspetti già adèguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere i relativi giudizi non sindacabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024.
Sentenza Cassazione n. 35566/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris