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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37931/2022

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21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6301/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat e in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentate e difes e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del controricorso -controricorrenti – e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati – N. 6301/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 4699/2020depositata in data 4.9.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Sicilia rigettò l’ appell o principale di Giovanni, Giuseppe, Pietro e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate,avverso la sentenz a n. 2568 /201 4 della C.T.P. di Ragusa, che (previa riunione) aveva solo parzialmente accolto i ricorsi proposti dai primi – quali ex soci della cancellata Immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – ritenendo giustificata l ’ipotesi di reato fiscale solo con riferimento agli amministratori Pietro e [OSCURATO:PERSONA] escludendola per gli altri ricorrenti, in quanto soci accomandanti; pertanto, la C.T.P. aveva dichiarato l’intervenuta decadenzariguardo alla sola ripresa personale (per IRPEF ed addizionali) nei confronti degli accomandanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – per non operare al riguardo il “raddoppio” del termin e di accertamento - , ritenendo invece applicabile il termine “raddoppiato” nei confronti della società e dei sociaccomandatari Pietro e [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione dell’IRAP, con conseguente legittimità della ripresa fiscale (a seguito del disconoscimento di costi per € 1.092.197,00)per IVA dovuta e non versata, a carico della società e dei soci stessi(compresi gli accomandanti, limitatamente alla quota sottoscritta) e le imposte personali dovute dai soci accomandatari; N. 6301/21 R.G. nel confermare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello osservò , quanto al gravame incidentale, che le contestazioni mosse dall’Ufficio erano fondate e che la C.T.P. aveva ampiamente motivato sia in ordine al corretto disconoscimento dei costi, sia in ordine alla responsabilitàdei soci accomandatari per le responsabilità penali; quanto al gravame principale, che le doglianze dell’Agenzia erano infondate, in quanto il raddoppio dei termini non può operare riguardo all’IRAPe non è applicabile ai soci accomandanti; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , cui resist ono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denunciala violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., per non aver la C.T.R. esaminato il motivo d’impugnazione con cui s’era denunciata la contraddittorietà della sentenza di primo grado in relazione ai punti c) e d) della motivazione, palesemente invertitiquanto all’individuazione dei ricorsi proposti dagli unio dagli altri soci ; 1.2 - in proposito, ritiene il Collegio di non poter condividere la proposta del Consigliere relatore,nel senso della manifesta fondatezza del motivo; del resto, è ben noto che nel procedimento di legittimità in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., il ricorso ben può essere deciso anche in senso diverso rispetto alla proposta, ove il Collegio sia diversamente orientato (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8999/2009); 1.3 -ciò posto, il motivo è infondato; N. 6301/21 R.G. infatti, il vizio denunciato in appello si ri solve, in realtà, in un mero errore materiale della sentenza di primo grado, giacché l’inversione dei numeri di ruolo generale indicativi dei ricorsi proposti dai soci in nulla pregiudica la certa identificabilità delle singole statuizioni adottate dalla C.T.P., sicché del tutto correttamente il giudice d’appello ha sostanzialmente (benché implicitamente) ritenuto irrilevante la questione; 2.1– con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 533/1972, nonché dell’art. 2113 c.c., per aver ritenuto fondata nel merito l’eccezione dei soci accomandanti circa l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal poter e di accertamento, essendo maturato il termine ordinario e non risultando applicabile, nei loro confronti, il termine “raddoppiato”, operante invece nei soli confronti della società e dei soci accomandatari;rileva la ricorrente che, al contrario, sussiste ndo i presupposti per la presentazione di denuncia ex art. 331 c.p.p., il termineper l’accertamento non può che risultare raddoppiato anche per i soci accomandanti, che del resto sono assoggettatia tassazione “per trasparenza”, sicché l’accertamento nei loro confronti non può che dipendere da quello nei confronti della società; 2.2 –il motivo è fondato; in tema di raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale in ipotesi di seri indizi di reato, questa Corte ha nel tempo enunciato i seguenti principi: a) il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 / 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633/1972 per l’IVA, nel testo applicabile ratione temporis, in forza delle modifiche introdotte dall’art. 37, comma 24, del d.l. n. N. 6301/21 R.G. 223/2003, presuppone unicamente l’obbligo di presentazione di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 247/2011, con la conseguenza che ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte del fisco, è tenuto a contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia senza poter mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (v. ex multis, Cass. n. 13481 /2020 ; Cass. n. 17586/2019; Cass.n. 22337/2018; Cass. n. 14440 /2018 ) ; b)in realtà, non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza, applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell’Ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice; tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando né l’esercizio dell’azione penale da parte del P.M., ai sensi dell’articolo 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (così,Cass. n. 9974/2015); c) s u tale assetto nessun effetto spiega la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l’accertamento (art. 1, commi da 130 a 132, della legge n. 208/2015, nonché art. 2 d.lgs. n. 128/2015) in quanto, qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodo d’imposta precedenti N. 6301/21 R.G. a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati già notificati si applica la disciplina dettata dall’art. 2 del d.lgs. n. 128/2015 (che non è stato modificato dallasuccessiva legge n. 208/2015), che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto (v.

Cass.n. 16728/2016); d) q ualora si tratti di pretesa fiscale su tributi I RAP , giacché l e violazioni delle disposizioni che prevedono e disciplinano tale tributo non sono presidiate da sanzioni penali, a differenza di quanto accade per l’IRPEF e per l’IVA, non è applicabile il raddoppio dei termini di cui all'art. 43 d.P.R. cit. (Cass. n. 10483/2018; Cass.n. 11552/2022); 2.3 -ora, l’art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, àncora il presupposto del c.d. raddoppio dei termini alla mera sussistenza dei già visti presupposti, ciò giustificandosi per la necessità di garantire all’Ufficio un maggior tempo, avuto riguardo alle conseguenti maggiori difficoltà nel compiere le relative attività di accertamento; pertanto, ritiene la Corte che la circostanza che ai soci di società di persone - i cui redditi vengono loro imputati “per trasparenza” exart. 5 TUIR - non siano state ascritte specifiche condotte rilevanti penalmente, ai fini qui che qui interessano, è del tutto irrilevante, sia perché l’accertamento nei loro confronti è intrinsecamentedipendente da quello nei confronti della società, dal quale esso mutua dunque il relativo regime (si veda tra le altre, sui rapporti tra accertamento verso la società ei i soci, Cass. n. 39817/2021), sia perché lo stesso art. 43, comma 2, cit., non “soggettivizza” in termini assoluti la relatio tra la violazione penalmente rilevante e i soggetti destinatari dell’accertamento N. 6301/21 R.G. (ai fini della configurabilità del termine di decadenza più lungo), essendo anzi del tutto logico che, in siffatte ipotesi, occorra procedere unitariamente e adottare tutte le conseguentideterminazioni una volta ultimata l’istruttoria (in questo stesso senso, v.

Cass. n. 31034/2021); del resto, è ben noto che, proprio in virtù del principio di unitarietà dell’accertamento tra società di persone e soci, vige tra gli stessi il litisconsorzio necessario (da ultimo, ex multis, Cass. n. 6073/2022); 2.4 - ha dunque errato la C.T.R. nel ritenere che il termine “raddoppiato” non fosse tout court applicabile ai soci accomandanti, giacché l’affermazione può ritenersi corretta soltanto limitatamente all’IRAP, non anche alle ulteriori imposte di carattere personale, oggetto della ripresa nei loro confronti; 3.1 -in definitiva, il primo motivo di ricorso è rigettato , il secondo è accolto ; la sentenza è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. rigettail primo motivo e accoglie il secondo; cassa in relazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6301/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat e in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentate e difes e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del controricorso -controricorrenti – e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati – N. 6301/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 4699/2020depositata in data 4.9.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Sicilia rigettò l’ appell o principale di Giovanni, Giuseppe, Pietro e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate,avverso la sentenz a n. 2568 /201 4 della C.T.P. di Ragusa, che (previa riunione) aveva solo parzialmente accolto i ricorsi proposti dai primi – quali ex soci della cancellata Immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – ritenendo giustificata l ’ipotesi di reato fiscale solo con riferimento agli amministratori Pietro e [OSCURATO:PERSONA] escludendola per gli altri ricorrenti, in quanto soci accomandanti; pertanto, la C.T.P. aveva dichiarato l’intervenuta decadenzariguardo alla sola ripresa personale (per IRPEF ed addizionali) nei confronti degli accomandanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – per non operare al riguardo il “raddoppio” del termin e di accertamento - , ritenendo invece applicabile il termine “raddoppiato” nei confronti della società e dei sociaccomandatari Pietro e [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione dell’IRAP, con conseguente legittimità della ripresa fiscale (a seguito del disconoscimento di costi per € 1.092.197,00)per IVA dovuta e non versata, a carico della società e dei soci stessi(compresi gli accomandanti, limitatamente alla quota sottoscritta) e le imposte personali dovute dai soci accomandatari; N. 6301/21 R.G. nel confermare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello osservò , quanto al gravame incidentale, che le contestazioni mosse dall’Ufficio erano fondate e che la C.T.P. aveva ampiamente motivato sia in ordine al corretto disconoscimento dei costi, sia in ordine alla responsabilitàdei soci accomandatari per le responsabilità penali; quanto al gravame principale, che le doglianze dell’Agenzia erano infondate, in quanto il raddoppio dei termini non può operare riguardo all’IRAPe non è applicabile ai soci accomandanti; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , cui resist ono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denunciala violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., per non aver la C.T.R. esaminato il motivo d’impugnazione con cui s’era denunciata la contraddittorietà della sentenza di primo grado in relazione ai punti c) e d) della motivazione, palesemente invertitiquanto all’individuazione dei ricorsi proposti dagli unio dagli altri soci ; 1.2 - in proposito, ritiene il Collegio di non poter condividere la proposta del Consigliere relatore,nel senso della manifesta fondatezza del motivo; del resto, è ben noto che nel procedimento di legittimità in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., il ricorso ben può essere deciso anche in senso diverso rispetto alla proposta, ove il Collegio sia diversamente orientato (v. Cass., Sez. Un., n. 8999/2009); 1.3 -ciò posto, il motivo è infondato; N. 6301/21 R.G. infatti, il vizio denunciato in appello si ri solve, in realtà, in un mero errore materiale della sentenza di primo grado, giacché l’inversione dei numeri di ruolo generale indicativi dei ricorsi proposti dai soci in nulla pregiudica la certa identificabilità delle singole statuizioni adottate dalla C.T.P., sicché del tutto correttamente il giudice d’appello ha sostanzialmente (benché implicitamente) ritenuto irrilevante la questione; 2.1– con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 533/1972, nonché dell’art. 2113 c.c., per aver ritenuto fondata nel merito l’eccezione dei soci accomandanti circa l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal poter e di accertamento, essendo maturato il termine ordinario e non risultando applicabile, nei loro confronti, il termine “raddoppiato”, operante invece nei soli confronti della società e dei soci accomandatari;rileva la ricorrente che, al contrario, sussiste ndo i presupposti per la presentazione di denuncia ex art. 331 c.p.p., il termineper l’accertamento non può che risultare raddoppiato anche per i soci accomandanti, che del resto sono assoggettatia tassazione “per trasparenza”, sicché l’accertamento nei loro confronti non può che dipendere da quello nei confronti della società; 2.2 –il motivo è fondato; in tema di raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale in ipotesi di seri indizi di reato, questa Corte ha nel tempo enunciato i seguenti principi: a) il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 / 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633/1972 per l’IVA, nel testo applicabile ratione temporis, in forza delle modifiche introdotte dall’art. 37, comma 24, del d.l. n. N. 6301/21 R.G. 223/2003, presuppone unicamente l’obbligo di presentazione di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 247/2011, con la conseguenza che ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte del fisco, è tenuto a contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia senza poter mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (v. ex multis, Cass. n. 13481 /2020 ; Cass. n. 17586/2019; Cass.n. 22337/2018; Cass. n. 14440 /2018 ) ; b)in realtà, non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza, applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell’Ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice; tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando né l’esercizio dell’azione penale da parte del P.M., ai sensi dell’articolo 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (così,Cass. n. 9974/2015); c) s u tale assetto nessun effetto spiega la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l’accertamento (art. 1, commi da 130 a 132, della legge n. 208/2015, nonché art. 2 d.lgs. n. 128/2015) in quanto, qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodo d’imposta precedenti N. 6301/21 R.G. a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati già notificati si applica la disciplina dettata dall’art. 2 del d.lgs. n. 128/2015 (che non è stato modificato dallasuccessiva legge n. 208/2015), che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto (v. Cass.n. 16728/2016); d) q ualora si tratti di pretesa fiscale su tributi I RAP , giacché l e violazioni delle disposizioni che prevedono e disciplinano tale tributo non sono presidiate da sanzioni penali, a differenza di quanto accade per l’IRPEF e per l’IVA, non è applicabile il raddoppio dei termini di cui all'art. 43 d.P.R. cit. (Cass. n. 10483/2018; Cass.n. 11552/2022); 2.3 -ora, l’art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, àncora il presupposto del c.d. raddoppio dei termini alla mera sussistenza dei già visti presupposti, ciò giustificandosi per la necessità di garantire all’Ufficio un maggior tempo, avuto riguardo alle conseguenti maggiori difficoltà nel compiere le relative attività di accertamento; pertanto, ritiene la Corte che la circostanza che ai soci di società di persone - i cui redditi vengono loro imputati “per trasparenza” exart. 5 TUIR - non siano state ascritte specifiche condotte rilevanti penalmente, ai fini qui che qui interessano, è del tutto irrilevante, sia perché l’accertamento nei loro confronti è intrinsecamentedipendente da quello nei confronti della società, dal quale esso mutua dunque il relativo regime (si veda tra le altre, sui rapporti tra accertamento verso la società ei i soci, Cass. n. 39817/2021), sia perché lo stesso art. 43, comma 2, cit., non “soggettivizza” in termini assoluti la relatio tra la violazione penalmente rilevante e i soggetti destinatari dell’accertamento N. 6301/21 R.G. (ai fini della configurabilità del termine di decadenza più lungo), essendo anzi del tutto logico che, in siffatte ipotesi, occorra procedere unitariamente e adottare tutte le conseguentideterminazioni una volta ultimata l’istruttoria (in questo stesso senso, v. Cass. n. 31034/2021); del resto, è ben noto che, proprio in virtù del principio di unitarietà dell’accertamento tra società di persone e soci, vige tra gli stessi il litisconsorzio necessario (da ultimo, ex multis, Cass. n. 6073/2022); 2.4 - ha dunque errato la C.T.R. nel ritenere che il termine “raddoppiato” non fosse tout court applicabile ai soci accomandanti, giacché l’affermazione può ritenersi corretta soltanto limitatamente all’IRAP, non anche alle ulteriori imposte di carattere personale, oggetto della ripresa nei loro confronti; 3.1 -in definitiva, il primo motivo di ricorso è rigettato , il secondo è accolto ; la sentenza è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. rigettail primo motivo e accoglie il secondo; cassa in relazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicil
Sentenza Cassazione n. 37931/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris