CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 novembre 1963
Cassazione n. 27397/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - nonché le conclusioni, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa parte civile (come da nota); [OSCURATO:PERSONA] 1. È impugnata la sentenza del 13 gennaio 2021 con la quale il Tribunale di Foggia, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] LACERENZA e in riforma della sentenza del Giudice di pace di Foggia in data 24 settembre 2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato in ordine al delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], perché estinto per intervenuta prescrizione; ed ha confermato le statuizioni civili rese dal primo Giudice, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] LACERENZA al risarcimento del danno in favore della [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese di costituzione. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore dell'imputato, che ha formulato cinque motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, in particolare dell'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale non avrebbe dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, quantunque abbia rilevato che erroneamente il Giudice di Pace aveva ritenuto inammissibili le prove orali dedotte dalla difesa. 2.2. Con il secondo motivo è stata addotta la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, indicate negli artt. 111 Cost., 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché il Tribunale avrebbe dichiarato la prescrizione del reato senza escutere uno dei testimoni ammessi, rendendo sul punto una motivazione apparente. 2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, indicate negli artt. 210, 192, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla valutazione delle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Francesco CONTINO. 2.4. Con il quarto motivo è stata assunta la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, indicate negli artt. 125, comma 3, e 597, comma 1, cod. proc. pen., poiché sarebbero stati totalmente ignorati i motivi di appello. 2.5. Con il quinto motivo è stata allegata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, segnatamente dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché la motivazione della sentenza impugnata non avrebbe in alcun modo esposto le ragioni per cui ha ritenuto «prevalenti le dichiarazioni accusatorie su quelle difensive». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo il ricorrente si è doluto del fatto che il Tribunale, pur avendo condiviso la prospettazione difensiva secondo cui il primo Giudice erroneamente aveva ritenuto irrituale la presentazione della lista testi, non ha dichiarato la nullità della sentenza appellata e trasmesso gli atti al Giudice di pace (rigettando pure le richieste avanzate in tal senso nel corso del giudizio di gravame), bensì ha dato corso all'esame di testimoni e ha deciso sulla regiudicanda. 1.1. Il motivo è manifestamente infondato. Nel caso in esame, infatti, non ricorreva - per quel che qui importa - una delle nullità della sentenza di primo grado contemplate dall'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., la cui elencazione è tassativa (cfr. Sez. 5, n. 3613 del 07/11/2006 - dep. 2007, Arcidiacono, Rv. 236044 - 01), in ragione della quale il Giudice di appello avrebbe dovuto rinviare gli atti al primo Giudice (che procedeva quando essa si sarebbe verificata). Piuttosto, quando la prova «ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado» sia stata «irragionevolmente negata» in quella sede e si sia verificata una violazione del diritto alla prova, «il giudice di appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento» (Sez. 6, n. 7197 del 10/12/2003 - dep. 2004, Cellini, Rv. 228462 - 01, resa in una fattispecie nella quale il giudice di primo grado aveva erroneamente dichiarato la decadenza dal potere di richiedere l'ammissione dei testi ritualmente indicati dall'imputato nelle liste ex art. 468 cod. proc. pen.), come nella specie è avvenuto. 2. Con il secondo motivo si è assunta la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, rassegnando che il Tribunale - pur avendo disposto l'esame di cinque testimoni - ne ha escussi soltanto quattro perché, maturata la prescrizione del delitto oggetto del giudizio, ha ritenuto di deliberare nonostante l'opposizione del difensore che aveva chiesto di escutere l'ultimo teste, revocando in parte qua l'ordinanza ammissiva della prova (e non valutandone mai la superfluità, pur essendosi riservato di compiere tale valutazione); in tal modo, avrebbe privato l'imputato «dell'apporto di [un] altro testimone oculare», violando «le norme sulla giurisdizione (articolo 111. Costituzione)», omettendo di provvedere alla revoca dell'ammissione della prova con ordinanza motivata (in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.), deliberando in forza di una valutazione «parziale delle prove acquisite e sorvolando sulla indispensabilità di quelle acquisibili (articolo 546, lettera e c.p.p.)». 2.1. Il motivo in esame è inammissibile. Anzitutto, «la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti» (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 - 01); essa, pertanto, deve essere immediatamente eccepita dalla parte presente a pena di decadenza (art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 5, n. 16976/2020, cit.; Sez. 6, n. 53823 del 5/10/2017, M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/2/2015, Rizzello, Rv. 263210); e nel caso in esame, a seguito del provvedimento di revoca dell'escussione del teste in discorso, il difensore presente non ha sollevato l'eccezione in discorso (cfr. verbale dell'udienza del 13 gennaio 2021). In secondo luogo, quanto alla dedotta violazione ex se dell'art. 111 Cost. «è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme costituzionali, poiché l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall'art.606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale» (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 - dep. 2020, Leone, Rv. 279059 - 01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 - dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551 - 01); il che esime di immorare oltre sul punto. Infine, nella parte in cui si è dedotto - richiamando il disposto dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - che la decisione impugnata sarebbe stata resa in forza di una valutazione «parziale delle prove acquisite e sorvolando sulla indispensabilità di quelle acquisibili», il ricorso ha denunciato un vizio di motivazione (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04), e dunque ha mosso una censura non consentita contro la sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace qui impugnata, in relazione alla quale il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274). 3. Con il terzo motivo - deducendo la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, e in particolare degli artt. 210, 192, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - si è dedotto che il Tribunale avrebbe analizzando superficialmente le prove acquisite, nonostante l'animosità delle persone coinvolte, e avrebbe erroneamente qualificato testimoni la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Francesco CONTINO, i quali sono imputati in procedimento connesso o collegato, sono stati escussi ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. e il cui narrato avrebbe dovuto essere apprezzato in ossequio al disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. 3.1. Il motivo in esame è inammissibile. Il Tribunale ha espressamente dato conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Francesco CONTINO siano stati tratti a giudizio per il delitto di lesioni in danno dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] LACERENZA e di Donato LACERENZA nonché per il tentativo di aggredire Vincenzo LACERENZA, fatti tutti che si sarebbero verificati il 9 marzo 2013, ossia lo stesso giorno di quello oggetto del presente procedimento. Purtuttavia, lo stesso Giudice di appello ha ritenuto attendibile la persona offesa e suffragato il suo narrato non solo alla luce delle altre deposizioni ma anche in ragione dei referti e delle fotografie acquisite. Ne deriva che nella specie, con evidenza e contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, si è fatta applicazione del disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. In relazione alle rimanenti censure appena sopra indicate, relative all'apprezzamento delle prove tenuto conto dell'animosità pure dei dichiaranti in discorso, basti osservare che in questa sede - come già rilevato retro - non può essere ritualmente denunciato il vizio di motivazione. 4. Possono essere trattati congiuntamente i rimanenti motivi, che pure hanno inteso dedurre la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, prospettata: - con il quarto motivo, in relazione agli artt. 125, comma 3, e 597, comma 1, cod. proc. pen., poiché sarebbero stati totalmente ignorati i motivi di appello (ulteriori rispetto a quello già richiamato) relativi all'attività istruttoria da svolgere e alle censure indirizzate alla sentenza di primo grado (che avrebbe trascurato la qualifica processuale della [OSCURATO:PERSONA] e del CONTINO e il disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; non avrebbe correttamente apprezzato le dichiarazioni di Daniela VACHETTI, avrebbe ignorato elementi istruttori favorevoli all'imputato e sopravvalutato le dichiarazioni a carico); - con il quinto motivo in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché il Tribunale non avrebbe dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto «prevalenti le dichiarazioni accusatorie su quelle difensive», senza considerare: la sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Francesco CONTINO, quanto esposto analiticamente dall'imputato, i certificati medici e le fotografie che illustrano le lesioni da lui subite, quanto rappresentato dai testimoni sulle conseguenze lesive riscontrate sul volto dell'imputato e non su quello della denunciante (che non avrebbe mai mostrato la protesi dentaria, a suo dire danneggiata dall'imputato); e in tal modo non compiendo ogni analisi utile in forza del principio del ragionevole dubbio. 4.1. Anche i motivi in discorso sono inammissibili. Il Tribunale ha fondato il rigetto del gravame su un'analitica disamina degli elementi istruttori acquisiti in primo grado e delle testimonianze assunte nel giudizio di appello, sulla base dei quali ha esposto le ragioni a sostegno della propria decisione. Rispetto a tale motivazione che non può dirsi apparente (atteso che la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente: cfr- Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01) e, dunque, in difetto di una violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la cui inosservanza rileva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorrente ha finito col prospettate irritualmente, in relazione a una sentenze di appello pronunciata per un reato di competenza del giudice di pace, un vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire al ricorrente medesimo profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Non deve, invece, disporsi la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. Quest'ultima, infatti, nelle conclusioni presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, si è limitata ad esprimere adesione alle conclusioni già formulate dal Procuratore generale e chiedere la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, la conferma della sentenza impugnata, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in proprio favore; e ciò senza spendere alcuna argomentazione, sia pure sintetica (ed anzi avanzando pure richieste irrituali in sede di legittimità, allorché ha chiesto di condannare il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno). Questa Corte ha già chiarito che «nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile che abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria», anche quando il difensore della parte civile non abbia presenziato all'udienza dinanzi alla Corte di cassazione, purché «anche attraverso la presentazione di memorie, questi abbia fornito un utile contributo alla decisione» (Sez. 5, ord. n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152 - 01, che ha richiamato Sez. U, ord. n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226716, e osservato che «l'impegno cui si ricollega il diritto al ristoro delle spese sostenute non può esaurirsi nella pura e semplice presentazione delle richieste finali e della nota spese, ma deve consistere nella prospettazione, a sostegno delle medesime, degli argomenti ritenuti idonei allo scopo di contrastare l'iniziativa dell'imputato, in guisa che risulti evidente la "partecipazione" non meramente formale, ma effettiva e feconda dell'interessato al processo dialettico in cui si articola anche il particolare rito in considerazione»). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricor