CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 32804/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5852/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – c.f.: BRNLNZ66P301049C – rappresentato e difeso, a termini del non depositato ricorso per cassazione, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Taranto - c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – con PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente non depositante- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] PUGLIA n. 1752/2024 pubblicata in data 6.5.2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 5852/2025 Numero sezionale 4284/2025 Numero di raccolta generale 32804/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 12/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5852/2025 Numero sezionale 4284/2025 Numero di raccolta generale 32804/2025 Data pubblicazione 16/12/2025