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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 settembre 2025

Cassazione n. 26456/2025

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orso iscritto al n. 04828/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procurain calce al ricorso; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] , r appresenta ta e dife sa d agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - Oggetto: intermediazione finanziaria AC –29/09/2025 r.g. n. 04828/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Co rte di appello di Torino n. 1070 /20 20 , pubblicata il 30 ottobre2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Fideuram - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in prosieguo, breviter: “la banca”) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motiv i , avverso la sentenza in epigrafe con cui l a Corte di appellodi Torino, in parziale riforma del la sentenza del locale Tribunale, l’ h a condannata a pagare , in solido con [OSCURATO:PERSONA] - erede del promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA] - in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 86.750,00 , oltre accessori, condannandoaltresì il debitore solidale [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne la banca di quanto da questa dovuto in favore della [OSCURATO:PERSONA], il tutto a titolo di risarcimentodel danno conseguente alle transazioni avvenute in conseguenzadella sottoscrizione nel 2008 di un contratto quadro di negoziazione di titoli, poi seguito da una numerosa serie di ordini di acquisto e vendita, protrattisi sino all’anno 2013, epoca nella quale, dopo l’allontanamentodel promotore Rizzo, la cliente si era avveduta di un ammancodi denaro sul conto di deposito.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha contestualmenteproposto ricorso incidentale affidato a due motivi .

3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che sussisteva il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta, pacificamente pregiudizievole, del promotore finanziario Rizzo e il comportamento della banca, siccome alcun efficace controllo era stato posto in essere dalla banca sul comportamento del suo promotore, che la banca stessa aveva r.g. n. 04828/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] indicato alla cliente come proprio consulente finanziario per gli investimenti, posto che dagli estratti conto inviat i alla cliente , anche in epoca precedente al 2013, anno di scoperta degli ammanchi , non era ragionevolmente possibile per la cliente avvedersi della diversa destinazione che il Rizzo aveva avuto all’interno dell’ organigramma della banca; che la [OSCURATO:PERSONA] era, tuttavia , parzialmente responsabile della causazione del danno, atteso che il rapporto che ella aveva instaurato con il Rizzo “ travalicava i confini dell’incarico come consulente finanziario ”, per assumere i connotati di un rapporto di segretaria personale del Rizzo, in una fattispecie in cui la cliente aveva commesso l’imperdonabile imprudenza di cedere al primo i codici segreti per attivare il servizio di home banking , attraverso il qualeil Rizzo aveva potuto operare liberamente sul conto titoli della cliente e determinare l’ammanco di denaropoi accertato .

4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso principale lamenta: a) Primo motivo: «

I. V iolazione dell’art. 360 c. 1 nn. 3 e 5 in relazione al difetto di legittimazione passiva in capo all’intermediario, stante l’insussistenza di qualsiasi rapporto contrattuale tra la Fideuram e l’ex promotore, nonché sulla pacifica riferibilità degli episodi contestati ad un periodo successivo alla cessazione del rapporto tra la Fideuram e il promotore», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto applicabili alla fattispecie gli art. 31 Tuf e 2049 cod. civ. allorquando del tutto pacifica in atti era la circostanza che , sin dall’ottobre 2011 , non sussisteva più alcun rapporto tra la banca e il suo ex promotore, stante l’avvenuta r.g. n. 04828/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cessazione del rapporto di agenzia , come documentalmente provatoin atti. b) Secondo motivo: «

II. Violazione dell’art. 360 c. 1 nn. 3 e 5 in relazione all’insussistenzadi un effettivo nesso di occasionalità necessaria essendo l’ex private banker non più alle dipendenze della odierna ricorrente nel periodo oggetto di contestazione», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto la sussistenzadel nesso di occasionalità necessaria tra la condotta della banca e l’evento dannoso, siccome ha omesso di considerare che all’epoca dei fatti non sussisteva più alcun rapportocontrattuale che legava la banca al suo ex dipendente .

I primi due motivi di ricorso possono essere unitariamente trattati, in quanto inammissibili per l e medesim e ragion i: da un canto, le due censure non appaiono confrontarsi con la sentenza impugnata ( pag . 9, primo capoverso) laddove la stessa ha affermato che l’estratto conto inviato alla [OSCURATO:PERSONA] a dicembre 2011 non era univocamente interpretabilecome prova dell’interruzione del rapporto negoziale tra la banca e il Rizzo, e alcuna altra prova la banca aveva fornito di aver avvertito la propria cliente delle predetta interruzione.

Tale affermazione non è per nulla contestata dalle cen s ure in esame , sia in tema di identificazione del thema probandum che della valutazione probatoria, contenendo le predette censure affermazioni apodittiche circa una pretesanatura pacifica della conoscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’interruzione del rapporto tra promotore e banca, natura che , in effetti, resta del tu t to indimostrata .

Sotto concorrente profilo, le due censurefiniscono per essere inammissibili anche perché , a prescindere dal cumulo tra i numeri 3 e 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., tendono a ottenere da questa Corte una r.g. n. 04828/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non consentita rivalutazione dell ’accertamento in fatto sul contenutodelle prove operato dal giudice del merito . c) Terzo m otivo: «

III. Violazione dell’art. 360 c. 1 nn. 3 e 5 in relazione alla interruzione del nesso causale tra asserito inadempimento e danno a seguito delle condotte tenute dalla cliente sig.ra [OSCURATO:PERSONA] », deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso di considerare l’avvenuta interruzione del nesso causale tra la condotta della banca e l’evento dannoso, siccome era pacifica in atti la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] fosse bene a conoscenza del fatto che il Rizzo non fosse più dipendente della banca all’epoca dei fatti ed era altrettanto provato che la natura del rapporto intercorso tra la Be l lia e il Rizzo era del tutto “estraneo ed esorbitante rispetto a quelli normalmente intercorrenti tra promotore e cliente”, sicché la responsabilitàdella [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi unica ed esclusiva nella causazione del lamentato danno.

Il motivo, per la parte in cui ancora si riferisce alla conoscenza dell’interruzione del rapporto tra promotore e banca, è inammissibile per le medesime ragioni illustra t e a propo sito dei primi due motivi di ricorso , cui si fa espresso rinvio.

In relazione al contestato concorso di colpa , la censura è inammissibile , sia perché, ancora una volta , dà per pacifiche (in maniera del tutto apodittica e indimostrata ) le circostanze della conoscenza da parte della B e llia delle attività del Rizzo, sia perché , parimenti , pretende da questa Corte un riesame del merito delle prov e , avendo la Corte di merito espressamente motivato da quali circostanzeabbia potuto ricavare la sussistenza di un concorso di colpa paritetico della banca e della cliente nella causazione del r.g. n. 04828/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] relativo danno (consegna al promotore da parte della cliente dei codici di accesso all’home banking). d) Quarto m otivo: «

IV. Violazione dell’art. 360 c. 1 nn. 3 e 5 in merito al corto circuito logico tra concorso di colpa nella causazione del danno in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e l’asserita mancata interruzione del nesso di causalità tra asserito inadempimento e danno », deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso di rilevare che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA], ben lungi dal determinare un concorso di colpa pari al 50% nella causazione del danno , come ritenuto in sentenza , aveva in realtàinterrotto il nesso causale di riferibilità del danno allabanca.

Il motivo è inammissibile perché, sotto l’apparente deduzione di un vizio di legge, è in effetti totalmente versato in fatto, pretendendodi sovvertire il giudizio sul concorso di colpa con un non consentito riesame , da parte di questa Corte di legittimità, delle singole condotte dei soggetti coinvolti nel merito del la vicenda.

L’accertamento circa l’esistenza o non del nesso eziologico spetta al giudice del merito (Cass. n. 14358/2018). 2) Il ricorso incidentale lamenta:

2.1. Primomotivo : « I V iolazione e falsa applicazione dell’art.1227 c.c., dell’art. 31, terzo comma, Tuf, dei principi di responsabilità oggettiva e di solidarietà (art. 360, primo comma n. 3 c.p.c.)», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha applicato l’art. 1227 cod. civ. in rapporto a quanto prescritto dall’art. 31, terzo comma Tuf, segnatamente in tema di concorso dell’ intermediario a titolo oggettivo e totale nella responsabilità risarcitoria cui è tenuto l’autore materiale dell’illecito. r.g. n. 04828/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2.2. Secondo motivo : « II Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti(art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso di esaminare i documenti(affogliati nel fascicolo da 10 a 28) dai quali emergeva che il Rizzo abbia avuto accesso al conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] nel 2009, ben prima quindi della cessazione del suo rapporto di lavoro, avvenuta nel 2011.

Il ricorso incidentale è inefficace perché tardivo , essendo stato proposto in data 17 marzo 2021, dunque oltre il termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ., di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, avvenuta nella specie in data 10 dicembre 2020senza che, in senso contrario, rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine per il controricorso ex art. 371, comma 2, cod. p roc . c iv . ( Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021).

2. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza sostanziale evanno, pertanto, poste a carico della ricorrente principale, nella misura indicatain dispositivo.

3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorsoprincipale e per quello incidentale , a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). r.g. n. 04828/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso principal e e inefficace il ricorso incidentale; condanna Fideuram - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge;dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per quello incidentale , a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso iscritto al n. 04828/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procurain calce al ricorso; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] , r appresenta ta e dife sa d agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - Oggetto: intermediazione finanziaria AC –29/09/2025 r.g. n. 04828/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Co rte di appello di Torino n. 1070 /20 20 , pubblicata il 30 ottobre2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Fideuram - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in prosieguo, breviter: “la banca”) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motiv i , avverso la sentenza in epigrafe con cui l a Corte di appellodi Torino, in parziale riforma del la sentenza del locale Tribunale, l’ h a condannata a pagare , in solido con [OSCURATO:PERSONA] - erede del promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA] - in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 86.750,00 , oltre accessori, condannandoaltresì il debitore solidale [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne la banca di quanto da questa dovuto in favore della [OSCURATO:PERSONA], il tutto a titolo di risarcimentodel danno conseguente alle transazioni avvenute in conseguenzadella sottoscrizione nel 2008 di un contratto quadro di negoziazione di titoli, poi seguito da una numerosa serie di ordini di acquisto e vendita, protrattisi sino all’anno 2013, epoca nella quale, dopo l’allontanamentodel promotore Rizzo, la cliente si era avveduta di un ammancodi denaro sul conto di deposito. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha contestualmenteproposto ricorso incidentale affidato a due motivi . 3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che sussisteva il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta, pacificamente pregiudizievole, del promotore finanziario Rizzo e il comportamento della banca, siccome alcun efficace controllo era stato posto in essere dalla banca sul comportamento del suo promotore, che la banca stessa aveva r.g. n. 04828/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] indicato alla cliente come proprio consulente finanziario per gli investimenti, posto che dagli estratti conto inviat i alla cliente , anche in epoca precedente al 2013, anno di scoperta degli ammanchi , non era ragionevolmente possibile per la cliente avvedersi della diversa destinazione che il Rizzo aveva avuto all’interno dell’ organigramma della banca; che la [OSCURATO:PERSONA] era, tuttavia , parzialmente responsabile della causazione del danno, atteso che il rapporto che ella aveva instaurato con il Rizzo “ travalicava i confini dell’incarico come consulente finanziario ”, per assumere i connotati di un rapporto di segretaria personale del Rizzo, in una fattispecie in cui la cliente aveva commesso l’imperdonabile imprudenza di cedere al primo i codici segreti per attivare il servizio di home banking , attraverso il qualeil Rizzo aveva potuto operare liberamente sul conto titoli della cliente e determinare l’ammanco di denaropoi accertato . 4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale lamenta: a) Primo motivo: « I. V iolazione dell’art. 360 c. 1 nn. 3 e 5 in relazione al difetto di legittimazione passiva in capo all’intermediario, stante l’insussistenza di qualsiasi rapporto contrattuale tra la Fideuram e l’ex promotore, nonché sulla pacifica riferibilità degli episodi contestati ad un periodo successivo alla cessazione del rapporto tra la Fideuram e il promotore», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto applicabili alla fattispecie gli art. 31 Tuf e 2049 cod. civ. allorquando del tutto pacifica in atti era la circostanza che , sin dall’ottobre 2011 , non sussisteva più alcun rapporto tra la banca e il suo ex promotore, stante l’avvenuta r.g. n. 04828/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cessazione del rapporto di agenzia , come documentalmente provatoin atti. b) Secondo motivo: « II. Violazione dell’art. 360 c. 1 nn. 3 e 5 in relazione all’insussistenzadi un effettivo nesso di occasionalità necessaria essendo l’ex private banker non più alle dipendenze della odierna ricorrente nel periodo oggetto di contestazione», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto la sussistenzadel nesso di occasionalità necessaria tra la condotta della banca e l’evento dannoso, siccome ha omesso di considerare che all’epoca dei fatti non sussisteva più alcun rapportocontrattuale che legava la banca al suo ex dipendente . I primi due motivi di ricorso possono essere unitariamente trattati, in quanto inammissibili per l e medesim e ragion i: da un canto, le due censure non appaiono confrontarsi con la sentenza impugnata ( pag . 9, primo capoverso) laddove la stessa ha affermato che l’estratto conto inviato alla [OSCURATO:PERSONA] a dicembre 2011 non era univocamente interpretabilecome prova dell’interruzione del rapporto negoziale tra la banca e il Rizzo, e alcuna altra prova la banca aveva fornito di aver avvertito la propria cliente delle predetta interruzione. Tale affermazione non è per nulla contestata dalle cen s ure in esame , sia in tema di identificazione del thema probandum che della valutazione probatoria, contenendo le predette censure affermazioni apodittiche circa una pretesanatura pacifica della conoscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’interruzione del rapporto tra promotore e banca, natura che , in effetti, resta del tu t to indimostrata . Sotto concorrente profilo, le due censurefiniscono per essere inammissibili anche perché , a prescindere dal cumulo tra i numeri 3 e 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., tendono a ottenere da questa Corte una r.g. n. 04828/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non consentita rivalutazione dell ’accertamento in fatto sul contenutodelle prove operato dal giudice del merito . c) Terzo m otivo: « III. Violazione dell’art. 360 c. 1 nn. 3 e 5 in relazione alla interruzione del nesso causale tra asserito inadempimento e danno a seguito delle condotte tenute dalla cliente sig.ra [OSCURATO:PERSONA] », deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso di considerare l’avvenuta interruzione del nesso causale tra la condotta della banca e l’evento dannoso, siccome era pacifica in atti la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] fosse bene a conoscenza del fatto che il Rizzo non fosse più dipendente della banca all’epoca dei fatti ed era altrettanto provato che la natura del rapporto intercorso tra la Be l lia e il Rizzo era del tutto “estraneo ed esorbitante rispetto a quelli normalmente intercorrenti tra promotore e cliente”, sicché la responsabilitàdella [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi unica ed esclusiva nella causazione del lamentato danno. Il motivo, per la parte in cui ancora si riferisce alla conoscenza dell’interruzione del rapporto tra promotore e banca, è inammissibile per le medesime ragioni illustra t e a propo sito dei primi due motivi di ricorso , cui si fa espresso rinvio. In relazione al contestato concorso di colpa , la censura è inammissibile , sia perché, ancora una volta , dà per pacifiche (in maniera del tutto apodittica e indimostrata ) le circostanze della conoscenza da parte della B e llia delle attività del Rizzo, sia perché , parimenti , pretende da questa Corte un riesame del merito delle prov e , avendo la Corte di merito espressamente motivato da quali circostanzeabbia potuto ricavare la sussistenza di un concorso di colpa paritetico della banca e della cliente nella causazione del r.g. n. 04828/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] relativo danno (consegna al promotore da parte della cliente dei codici di accesso all’home banking). d) Quarto m otivo: « IV. Violazione dell’art. 360 c. 1 nn. 3 e 5 in merito al corto circuito logico tra concorso di colpa nella causazione del danno in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e l’asserita mancata interruzione del nesso di causalità tra asserito inadempimento e danno », deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso di rilevare che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA], ben lungi dal determinare un concorso di colpa pari al 50% nella causazione del danno , come ritenuto in sentenza , aveva in realtàinterrotto il nesso causale di riferibilità del danno allabanca. Il motivo è inammissibile perché, sotto l’apparente deduzione di un vizio di legge, è in effetti totalmente versato in fatto, pretendendodi sovvertire il giudizio sul concorso di colpa con un non consentito riesame , da parte di questa Corte di legittimità, delle singole condotte dei soggetti coinvolti nel merito del la vicenda. L’accertamento circa l’esistenza o non del nesso eziologico spetta al giudice del merito (Cass. n. 14358/2018). 2) Il ricorso incidentale lamenta: 2.1. Primomotivo : « I V iolazione e falsa applicazione dell’art.1227 c.c., dell’art. 31, terzo comma, Tuf, dei principi di responsabilità oggettiva e di solidarietà (art. 360, primo comma n. 3 c.p.c.)», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha applicato l’art. 1227 cod. civ. in rapporto a quanto prescritto dall’art. 31, terzo comma Tuf, segnatamente in tema di concorso dell’ intermediario a titolo oggettivo e totale nella responsabilità risarcitoria cui è tenuto l’autore materiale dell’illecito. r.g. n. 04828/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.2. Secondo motivo : « II Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti(art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso di esaminare i documenti(affogliati nel fascicolo da 10 a 28) dai quali emergeva che il Rizzo abbia avuto accesso al conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] nel 2009, ben prima quindi della cessazione del suo rapporto di lavoro, avvenuta nel 2011. Il ricorso incidentale è inefficace perché tardivo , essendo stato proposto in data 17 marzo 2021, dunque oltre il termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ., di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, avvenuta nella specie in data 10 dicembre 2020senza che, in senso contrario, rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine per il controricorso ex art. 371, comma 2, cod. p roc . c iv . ( Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021). 2. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza sostanziale evanno, pertanto, poste a carico della ricorrente principale, nella misura indicatain dispositivo. 3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorsoprincipale e per quello incidentale , a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). r.g. n. 04828/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso principal e e inefficace il ricorso incidentale; condanna Fideuram - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge;dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per quello incidentale , a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se do